N. 362 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1993

                                N. 362
      Ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal tribunale di Macerata
 nel  procedimento  penale  a  carico  di  Malatini  (recte: Melatini)
 Leonardo ed altri
 Processo penale - Decisione del giudice di appello sulla competenza -
    Annullamento della sentenza emessa dal pretore - Lamentata  dovuta
    trasmissione  degli atti al giudice del dibattimento competente di
    primo  grado  -  Conseguente  omissione  della  fase   processuale
    relativa  all'udienza  preliminare  -  Violazione  dei principi di
    naturalita'  e  precostituzione  del  giudice,   di   parita'   di
    trattamento del cittadino innanzi alla legge e dell'inviolabilita'
    del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 24, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 24,
 primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt.  3,  24  e  25  della
 Costituzione sollevata dal p.m.;
    sentite le altre parti;
    Rilevato che con sentenza della corte di appello di Ancona in data
 16  ottobre  1992  e' stata dichiarata la nullita' della sentenza del
 pretore di Recanati del 21  marzo  1992,  appellata  dal  procuratore
 generale,  nei  confronti degli attuali imputati per incompetenza per
 materia;
    Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del  c.p.p.  ed  ordinata  ex
 art.  24  del  c.p.p.  la trasmissione degli atti a questo tribunale,
 competente quale giudice di primo grado per materia e territorio;
    Ritenuto che a seguito di tutto questo presidente ha  disposto  ex
 art. 143 del d.lgs. n. 271/1989 la citazione a giudizio degli attuali
 imputati   davanti   a   questo   tribunale  per  l'odierna  udienza,
 trattandosi di atto dovuto  in  quanto  il  giudice  di  primo  grado
 competente  di  cui  all'art.  24, primo comma, del c.p.p., stante il
 tenore letterale della norma stessa non puo' che  essere  individuato
 nel  giudice  di  dibattimento di primo grado e cioe' nella specie in
 questo tribunale;
    Ritenuto che in tal modo si e' omessa l'ordinaria fase processuale
 di  cui  agli  artt.  416 e segg. del c.p.p., la quale avrebbe potuto
 portare alla conclusione del processo senza  la  fase  dibattimentale
 con  una  sentenza  di non luogo a procedere ex art. 425 del c.p.p. o
 alla definizione del processo con uno dei riti speciali di  cui  agli
 artt. 438 e 444 del c.p.p.;
    Ritenuto  che  a  seguito  di  detta  omissione  si violerebbero i
 principi di cui agli artt. 3 e 24  della  Costituzione  (parita'  del
 trattamento  del  cittadino  dinanzi  alla legge e inviolabilita' del
 diritto di difesa) e cio' per effetto  di  una  erronea  impostazione
 data  al processo dal p.m. rispetto a coloro nei cui confronti invece
 l'azione penale sarebbe correttamente promossa;
    Ritenuto inoltre che si violerebbe anche il principio del  giudice
 naturale  precostituito  per  legge  (art.  25 della Costituzione) in
 relazione ad una specifica fase del processo penale caratterizzata da
 una distinta ed autonoma  funzione  giurisdizionale,  che  guidi  per
 quanto   sopra  esposto  e  considerato  la  sollevata  questione  di
 legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata anche
 alla luce delle argomentazioni espresse  dalla  Corte  costituzionale
 della sentenza n. 76/1993, che qui si intendono richiamate;
      che  inoltre  la sollevata questione e' anche rilevante nel caso
 di specie in quanto in caso  di  accoglimento  questo  tribunale  non
 potrebbe  procedere al dibattimento ma dovrebbe rimettere gli atti al
 p.m. in sede per l'ulteriore corso di legge;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p.  in
 relazione  agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nei termini e per
 le motivazioni in premessa enunciati  e  cioe'  nella  parte  in  cui
 prevede  che  il  giudice  di appello, allorche' pronunci sentenza di
 annullamento per incompetenza per materia del giudice di primo grado,
 dispone  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  di  primo  grado
 competente anziche' al p.m. presso quest'ultimo;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Malatini Leonardo +
 10 ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Macerata, addi' 19 marzo 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)

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