N. 362 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1993
N. 362 Ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Malatini (recte: Melatini) Leonardo ed altri Processo penale - Decisione del giudice di appello sulla competenza - Annullamento della sentenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento competente di primo grado - Conseguente omissione della fase processuale relativa all'udienza preliminare - Violazione dei principi di naturalita' e precostituzione del giudice, di parita' di trattamento del cittadino innanzi alla legge e dell'inviolabilita' del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 24, primo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.28 del 7-7-1993 )
IL TRIBUNALE Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione sollevata dal p.m.; sentite le altre parti; Rilevato che con sentenza della corte di appello di Ancona in data 16 ottobre 1992 e' stata dichiarata la nullita' della sentenza del pretore di Recanati del 21 marzo 1992, appellata dal procuratore generale, nei confronti degli attuali imputati per incompetenza per materia; Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del c.p.p. ed ordinata ex art. 24 del c.p.p. la trasmissione degli atti a questo tribunale, competente quale giudice di primo grado per materia e territorio; Ritenuto che a seguito di tutto questo presidente ha disposto ex art. 143 del d.lgs. n. 271/1989 la citazione a giudizio degli attuali imputati davanti a questo tribunale per l'odierna udienza, trattandosi di atto dovuto in quanto il giudice di primo grado competente di cui all'art. 24, primo comma, del c.p.p., stante il tenore letterale della norma stessa non puo' che essere individuato nel giudice di dibattimento di primo grado e cioe' nella specie in questo tribunale; Ritenuto che in tal modo si e' omessa l'ordinaria fase processuale di cui agli artt. 416 e segg. del c.p.p., la quale avrebbe potuto portare alla conclusione del processo senza la fase dibattimentale con una sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 del c.p.p. o alla definizione del processo con uno dei riti speciali di cui agli artt. 438 e 444 del c.p.p.; Ritenuto che a seguito di detta omissione si violerebbero i principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione (parita' del trattamento del cittadino dinanzi alla legge e inviolabilita' del diritto di difesa) e cio' per effetto di una erronea impostazione data al processo dal p.m. rispetto a coloro nei cui confronti invece l'azione penale sarebbe correttamente promossa; Ritenuto inoltre che si violerebbe anche il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione) in relazione ad una specifica fase del processo penale caratterizzata da una distinta ed autonoma funzione giurisdizionale, che guidi per quanto sopra esposto e considerato la sollevata questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata anche alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale della sentenza n. 76/1993, che qui si intendono richiamate; che inoltre la sollevata questione e' anche rilevante nel caso di specie in quanto in caso di accoglimento questo tribunale non potrebbe procedere al dibattimento ma dovrebbe rimettere gli atti al p.m. in sede per l'ulteriore corso di legge;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nei termini e per le motivazioni in premessa enunciati e cioe' nella parte in cui prevede che il giudice di appello, allorche' pronunci sentenza di annullamento per incompetenza per materia del giudice di primo grado, dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente anziche' al p.m. presso quest'ultimo; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Malatini Leonardo + 10 ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 19 marzo 1993 Il presidente: (firma illeggibile) 93C0710