N. 299 SENTENZA 24 giugno - 1 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale -  Funzioni  del  p.m.  -  Svolgimento  da  parte  di
 ufficiale  della  polizia  giudiziaria - Richiamo alla giurisprudenza
 della Corte (cfr. sentenza n. 33/1990 di non fondatezza  e  ordinanze
 nn.  451,  517  e 574 del 1990 e 59/1991 di manifesta infondatezza) -
 Non fondatezza.
 
 (Legge 16 febbraio 1987, n. 81 art. 5;  r.d.  n.  12/1941,  art.  72,
 primo  e  secondo  comma, come sostituito dell'art. 22 del d.P.R.  22
 settembre 1988, n. 449).
 
 (Cost., art. 76).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 16
 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della  Repubblica
 per  l'emanazione  del  nuovo codice di procedura penale) e dell'art.
 72, primo e  secondo  comma,  del  r.d.    30  gennaio  1941,  n.  12
 (Ordinamento  giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle  norme  per  l'adeguamento
 dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo penale ed a quello a
 carico di imputati minorenni), promossi con ordinanze  emesse  il  14
 dicembre 1992 (n. 3 ordinanze), l'11 gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) ed
 il  13  gennaio 1993 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Torino - Sezione
 distaccata di Moncalieri, iscritte ai nn. 31, 32, 153, 154, 155,  156
 e  157  del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicate  nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  5  e  15,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 maggio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri - nel
 corso del procedimento  penale  a  carico  di  Siniscalchi  Vincenzo,
 rilevato  che  alla  udienza  dibattimentale  le funzioni di pubblico
 ministero  erano  state  delegate  dal  Procuratore  Generale   della
 Repubblica presso la Corte di Appello di Torino in sede di avocazione
 ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con ordinanza del 14 dicembre
 1992,  R.O.  n.  31  del 1993, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale:
       a) dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega al
 Governo per l'emanazione del nuovo codice  di  procedura  penale,  il
 quale  stabilisce  che  "Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad
 emanare  le  norme  necessarie  per  l'adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ed  a quello a carico degli
 imputati minorenni";
       b) dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941
 (Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'art. 22 del d.P.R.  n.
 449  del 1988 il quale, in attuazione della detta delega, prevede che
 le  funzioni  di  pubblico  ministero  nella  udienza  dibattimentale
 pretorile  possono  essere  svolte, per delega specifica e nominativa
 del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da  ufficiali  di
 polizia giudiziaria.
    Secondo   il  giudice  a  quo  sarebbe  violato  l'art.  76  della
 Costituzione perche' nella norma sub a) non v'e' traccia di  principi
 e   criteri  direttivi  che  il  precetto  costituzionale  pone  come
 condizione  fondamentale  di  una   legittima   delega   al   Governo
 dell'esercizio  della  funzione  legislativa.  Sebbene il legislatore
 delegato abbia ritenuto di poter ricavare indicazioni dai principi  e
 dai  criteri  enunciati  negli artt. 2 e 3 della legge n. 81 del 1987
 che concernono le deleghe per l'emanazione del  codice  di  procedura
 penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni,
 tale  soluzione  non  e'  corretta  perche'  la  legge n. 81 del 1987
 contiene varie deleghe, aventi oggetti diversi.
    Ne' il  richiamo,  non  esplicito  del  legislatore,  puo'  essere
 dedotto in via interpretativa, sia perche' a norma del citato art. 76
 della   Costituzione   i   principi   e   i  criteri  direttivi,  pur
 introducibili anche solo per relationem, devono formare il  contenuto
 di  una  espressa  manifestazione  di  volonta'  del legislatore, sia
 perche', in assenza di tale manifestazione, il ricorso allo strumento
 interpretativo non assicura il richiesto carattere di determinatezza.
    2. - La medesima questione e' stata sollevata dallo stesso Pretore
 con altre sei ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 32 e 153  del
 1993  in  data 14 dicembre 1992, R.O. n. 154 in data 13 gennaio 1993,
 R.O. nn. 155 e 156 in data 11 gennaio 1993, R.O. n. 157  in  data  13
 gennaio 1993).
    3.  -  Nei  giudizi  susseguenti alle ordinanze R.O. nn. 153, 154,
 155, 156 e 157 del 1993 e' intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
 che ha concluso per la infondatezza della questione rilevando  che  i
 principi  e  i  criteri  direttivi  di  cui  il giudice remittente ha
 lamentato la mancanza nell'art. 5 della legge n. 81  del  1987,  sono
 desumibili  dagli  artt.  2  e  3  della legge stessa, concernenti il
 codice di procedura penale, sia  in  via  immediata,  perche'  alcune
 direttive  hanno  per  oggetto  l'ordinamento  giudiziario (dir. 68 e
 103), sia come effetto delle soluzioni adottate nel  testo  delegato,
 mentre  la  limitatezza  delle  indicazioni andrebbe interpretata nel
 senso che il Parlamento non ha inteso dare delega  per  una  organica
 riforma   dell'ordinamento   giudiziario,  ma  soltanto  delegare  le
 modifiche di quello vigente nella misura necessaria per adeguarlo  al
 nuovo rito penale.
                        Considerato in diritto
    1.  - I sette ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
 sentenza in quanto prospettano identica questione.
    2. - La Corte deve verificare:
       a) Se l'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n.  81,  il  quale
 stabilisce  che il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le
 norme necessarie per l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al
 nuovo  processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni,
 violi l'art. 76 della Costituzione per mancanza della indicazione  di
 quei   principi   e   criteri   direttivi   che   tale   disposizione
 costituzionale pone come condizioni  fondamentali  di  una  legittima
 delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;
       b)  se,  in  conseguenza della illegittimita' dell'art. 5 della
 legge  n.  81  del  1987,   debba   considerarsi   costituzionalmente
 illegittimo,  per violazione dello stesso art. 76 della Costituzione,
 l'art. 72, primo e secondo comma, r.d. del 1941, n.  12  (Ordinamento
 giudiziario),  come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 449 del 1988 -
 che, in attuazione della delega di cui al citato art. 5 -  stabilisce
 che  le  funzioni  di  pubblico ministero nell'udienza dibattimentale
 pretorile possono essere svolte, per delega  specifica  e  nominativa
 dal  Procuratore  della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di
 polizia giudiziaria.
    3. - La questione non e' fondata.
    La delega concessa con la norma censurata non riguarda  l'organica
 riforma  dell'intero ordinamento giudiziario ma solo la emanazione di
 disposizioni strettamente necessarie per l'adeguamento  del  suddetto
 ordinamento  al nuovo processo penale e a quello a carico di imputati
 minorenni.
    Proprio la limitatezza delle finalita' da  raggiungere  giustifica
 adeguatamente la mancata indicazione di principi e criteri specifici.
    Ai  fini che interessano e' sufficiente che la nuova disciplina si
 collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalita'
 e costituisca il coerente  sviluppo  e  la  concreta  attuazione  dei
 criteri  e dei principi ispiratori della riforma (sentt. nn. 68 e 181
 del 1991).
    Inoltre, possono utilmente dedursi principi  e  criteri  direttivi
 dagli  artt.  2 e 3 della legge n. 81 del 1987, concernente il codice
 di procedura penale ed, in via immediata, dalle direttive  che  hanno
 per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioe' dalla direttiva n. 68,
 la  quale  prevede  che  le funzioni di pubblico ministero in udienza
 siano esercitate con piena  autonomia,  e  dalla  direttiva  n.  103,
 secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri
 di  massima  semplificazione  e,  tra  l'altro, con la garanzia della
 distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice.
    Inoltre, sono da tenere in considerazione la piu'  volte  rilevata
 carenza di magistrati professionali e l'esigenza della definizione la
 piu' sollecita possibile, dei processi penali.
    4. - Del resto, si e' ritenuta non fondata (sent. n. 333 del 1990)
 e manifestamente infondata (ordd. nn. 451, 517, 574 del 1990 e 59 del
 1991),  anche  in  riferimento  all'art.  76  della  Costituzione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  72  del  r.d.  30
 gennaio  1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del D.P.R. n.
 449 del 22 settembre 1988, ora di nuovo censurato, sia  pure  in  via
 conseguenziale.
    Si  sono  considerate  le  modalita'  di conferimento da parte del
 Procuratore della Repubblica della delega agli ufficiali  di  polizia
 giudiziaria  per  l'esercizio  delle  funzioni  di P.M. nelle udienze
 dinanzi al Pretore, la sua provvisorieta' ed il suo conferimento  per
 singoli  processi,  nonche'  l'assicurazione  della autonomia e della
 indipendenza  di  cui  godono  i  giudici  anche   ai   suddetti,   e
 l'ammissibilita',  anche secondo la Costituzione, dell'attribuzione a
 persone  estranee  all'ordine  giudiziario   di   compiti   attinenti
 all'amministrazione della giustizia (artt. 104, 102, secondo comma, e
 108, secondo comma, della Costituzione).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  5  della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa
 al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo  codice  di
 procedura  penale)  e dell'art. 72, primo e secondo comma, R.D. 1941,
 n. 12 (Ordinamento giudiziario)
  come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre  1988,  n.  449
 (Approvazione   delle   norme   per   l'adeguamento  dell'ordinamento
 giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati
 minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
 dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di  Moncalieri  -  con  le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 1› luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 93C0731