N. 300 ORDINANZA 24 giugno - 1 luglio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Coniugi - Rapporti patrimoniali - T.A.R. - Divorzio - Mancato passaggio a nuove nozze - Assegno divorzile - Diritto al 40 per cento delle indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge per la parte di indennita' riferibile alla coincidenza del matrimonio con il rapporto di lavoro - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (sentenza n. 23/1991) - Manifesta infondatezza. (Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12- bis, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.28 del 7-7-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal Tribunale di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancillotti Lucia e Dari Enzo e da Dari Enzo e Ancillotti Lucia, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti l'atto di costituzione di Dari Enzo nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con ordinanza del 24 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993, il Tribunale di Siena ha proposto questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'articolo 12- bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'articolo 17 recte 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo cui il coniuge divorziato, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40 per cento dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, per la parte di tale indennita' riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio; che il giudice a quo ritiene che tale norma parifica irrazionalmente situazioni diverse, in quanto attribuisce la medesima quota dell'indennita' di fine rapporto, commisurata alla durata del matrimonio, computando in essa anche il periodo di separazione, prescindendo dalla durata di tale periodo, nonche' dalle condizioni personali ed economiche dei coniugi divorziati, dalle ragioni del fallimento del matrimonio, dall'entita' del contributo reciproco alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e, in- fine, dalla misura dell'assegno divorzile; che il giudice a quo ritiene che, in ragione delle medesime incongruenze, la norma violi altresi' l'articolo 36 della Costituzione, perche' incide sul diritto del lavoratore ad un emolumento di natura sicuramente retributiva; che la parte privata costituita ha aderito all'eccezione, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; Considerato che questione sostanzialmente identica, riferita peraltro agli articoli 3 e 38 della Costituzione, e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 23 del 1991 e che il giudice a quo non ha prospettato profili nuovi rispetto a quelli esaminati da tale pronunzia.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 12- bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con ordinanza del 24 giugno 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1 luglio 1993. Il cancelliere: FRUSCELLA 93C0732