N. 302 ORDINANZA 24 giugno - 1 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Farmacie - S.S.N. - Vendita delle specialita' medicinali - Trattenuta
 di una quota pari al 25 per cento dell'importo al lordo dei   tickets
 - Analoga questione gia' ritenuta non fondata
 dalla  Corte  (sentenza  n.  102/1993)  e  manifestamente  infondata
 (ordinanza n. 279/1993) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  4,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore  di  Verona  -
 sezione  distaccata  di  Isola  della  Scala  nel procedimento civile
 vertente tra Sartorari Giuseppe  e  la  U.S.L.  n.  27  di  Bovolone,
 iscritta  al  n.  60  del  registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  9,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
     2)  ordinanza  emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore
 di Vicenza nel procedimento civile vertente  tra  Doria  Carla  e  la
 U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993
 e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 maggio 1993 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da  un
 titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 27 di Bovolone
 il  pretore  di  Verona,  sezione  distaccata  Isola della Scala, con
 ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione  incidentale  di
 legittimita'  costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
 - dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre  1991  n.  412  nella
 parte  in  cui  dispone  che  il  Servizio  sanitario  nazionale, nel
 provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per  la
 vendita   delle  specialita'  medicinali  (in  regime  di  assistenza
 diretta),  trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei
 tickets;
      che secondo il  giudice  rimettente  la  norma  si  porrebbe  in
 contrasto  sia con il principio di eguaglianza (perche' introduce una
 prestazione  patrimoniale  obbligatoria  di  carattere  tributario  a
 carico  di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio
 secondo  cui  ogni  cittadino  e'  tenuto  a  concorrere  alle  spese
 pubbliche  in  ragione  della propria capacita' contributiva; inoltre
 non sarebbe rispettosa del criterio di progressivita' al  quale  deve
 essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);
      che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di
 Vicenza   ha   sollevato   la   medesima   questione  incidentale  di
 costituzionalita' svolgendo analoghe argomentazioni;
      che i tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato   chiedendo   che   le  questioni  sollevate  siano  dichiarate
 inammissibili o comunque non fondate;
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identita'  di
 contenuto;
      che   analoga  questione  di  costituzionalita'  e'  gia'  stata
 ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del  1993  e
 manifestamente infondata con ordinanza n. 279 del 1993;
      che  nessuna  nuova  argomentazione  viene  addotta,  ne'  alcun
 diverso profilo prospettato;
      che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4,  della
 legge  30  dicembre  1991  n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
 pubblica)  sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  53   della
 Costituzione,  dal  Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della
 Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le  ordinanze  indi-
 cate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 1› luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 93C0734