N. 302 ORDINANZA 24 giugno - 1 luglio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Farmacie - S.S.N. - Vendita delle specialita' medicinali - Trattenuta di una quota pari al 25 per cento dell'importo al lordo dei tickets - Analoga questione gia' ritenuta non fondata dalla Corte (sentenza n. 102/1993) e manifestamente infondata (ordinanza n. 279/1993) - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.28 del 7-7-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore di Verona - sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento civile vertente tra Sartorari Giuseppe e la U.S.L. n. 27 di Bovolone, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Doria Carla e la U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da un titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 27 di Bovolone il pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, con ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialita' medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets; che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perche' introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino e' tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva; inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressivita' al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.); che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di Vicenza ha sollevato la medesima questione incidentale di costituzionalita' svolgendo analoghe argomentazioni; che i tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate; Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identita' di contenuto; che analoga questione di costituzionalita' e' gia' stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanza n. 279 del 1993; che nessuna nuova argomentazione viene addotta, ne' alcun diverso profilo prospettato; che pertanto le questioni sono manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le ordinanze indi- cate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1 luglio 1993. Il cancelliere: FRUSCELLA 93C0734