N. 303 ORDINANZA 24 giugno - 1 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Leva  militare  -  Ente Ferrovie dello Stato - Previsione di benefici
 economici esclusivamente per il servizio militare in corso alla  data
 di  entrata in vigore della legge n. 958/1986 e per quello successivo
 - Identica questione  gia'  ritenuta  non  fondata  e  manifestamente
 infondata  dalla  Corte  (cfr.  sentenza n.   455/1992 e ordinanza n.
 49/1993) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.28 del 7-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promosso  con ordinanza emessa il 15 luglio 1992
 dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente  tra  Petricca
 Gildo  Luigi  e  l'Ente  Ferrovie  dello Stato, iscritta al n. 85 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  26  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Chieti,  nel  giudizio promosso da
 Petricca Gildo Luigi nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per
 ottenere il riconoscimento dei benefici  di  cui  all'art.  20  della
 legge  24  dicembre  1986,  n. 958, per il servizio militare prestato
 anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza
 del 15  luglio  1992,  pervenuta  alla  Corte  costituzionale  il  15
 febbraio  1993  (R.O.  n.  85  del  1993),  ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge  30
 dicembre  1991,  n.  412,  il  quale  dispone che i suddetti benefici
 operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di
 entrata in vigore della citata legge n. 958 del  1986  e  per  quello
 prestato in epoca successiva;
      che,  ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, limitando
 la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e  per
 un  determinato  periodo  senza un ragionevole motivo, contrasterebbe
 con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della  Costituzione
 ed  inoltre con quello di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo
 cui  l'adempimento  dell'obbligo  del  servizio  militare  non   deve
 pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 la  quale ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della
 questione, osservando che l'attribuzione di  effetti  retroattivi  ad
 una  norma  e'  rimessa  alla discrezionalita' del legislatore e che,
 comunque, la  Corte  ha  gia'  dichiarato  non  fondata  la  medesima
 questione (sentenza n. 455 del 1992);
    Considerato  che  la  stessa  questione e' stata gia' ritenuta non
 fondata (sent. n. 455 del 1992) e manifestamente infondata  (ord.  n.
 49 del 1993);
      che  non  sono  stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano
 fondare una diversa decisione;
      che, pertanto, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7,  primo  comma,  della legge 30 dicembre
 1991, n. 412  (Disposizioni  in  materia  di  finanza  pubblica),  in
 riferimento  agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pre-
 tore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 1› luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 93C0735