Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Frosinone.(GU n.159 del 9-7-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista la lettera in data 10 febbraio 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato, nei confronti de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone, contestazione di grave stato di irregolare funzionamento ai sensi della vigente normativa ivi compreso l'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20 del 1991; Vista la lettera in data 8 giugno 1993, n. 315831, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra indicata impresa del provvedimento di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20; Vista la successiva lettera in data 25 giugno 1993, n. 315971, con la quale il predetto Istituto di vigilanza ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, nella seduta del 24 giugno 1993, ha confermato la proposta gia' formulata dallo stesso consiglio nella seduta dell'8 giugno 1993; Viste le relazioni per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposte dall'ISVAP in data 4 e 25 giugno 1993, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 30 giugno-1 luglio 1993; Tenuto conto che, per la gravita' delle irregolarita' accertate e per il pesante squilibrio della situazione gestionale della societa', in primo luogo sotto il profilo tecnico-finanziario, non appare possibile, a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi danneggiati, procrastinare ulteriormente l'adozione di idonei provvedimenti; Decreta: Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone. La nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sara' disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP. La gestione straordinaria non potra' avere durata superiore ad un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1993 Il Ministro: SAVONA