Entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XV sessione plenaria, tenutasi nel giugno 1978, conformemente alla convenzione sul riconoscimento reciproco di punzoni di prova delle armi da fuoco portatili adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 19 febbraio 1974.(GU n.160 del 10-7-1993 - Suppl. Ordinario n. 62)
Il 15 gennaio 1980, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8
del regolamento annesso alla convenzione sul riconoscimento dei
punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1 luglio
1969 (della quale l'Italia era divenuta parte il 31 marzo 1974 come
da comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 dell'8 maggio 1974), sono
entrate in vigore le decisioni adottate dalla Commissione
internazionale permanente nella XV sessione plenaria tenutasi nel
giugno 1978. Dette decisioni, con relativa traduzione non ufficiale
in italiano, vengono qui di seguito riportate.
COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
PER LA PROVA DELLE
ARMI DA FUOCO PORTATILI
XV SESSIONE
GIUGNO 1978
BUREAU PERMANENT DE LA
C I P
45 Rue Fond des Tawes
B - 4000 LIEGE (Belgique)
COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
PER LA PROVA DELLE
ARMI DA FUOCO PORTATILI
C I P
La Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da
fuoco portatili,
riferendosi alla Convocazione per il riconoscimento reciproco dei
punzoni di prova delle armi da fuoco portatili ed al Regolamento,
fatti a Bruxelles il 1 Luglio 1969,
ha l'onore di portare a conoscenza delle Parti contraenti le
decisioni prese in occasione della sua XV Sessione Plenaria.
XV - 1. Dichiarazioni fatte in applicazione al paragrafo 5
dell'articolo I della Convenzione.
1. "Dritte Verordnung" della R F A, datata 21 dicembre 1976, e'
conforme alle prescrizioni della C.I.P.
2. La "Beschussverordnung" dell'Austria, datata 30 agosto 1977, e'
conforme alle prescrizioni della C.I.P.
3. Il Decreto Collettivo 1/1977 dell'Ungheria e' conforme alle
prescrizioni della C.I.P.
XV - 2 Prova dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla
culatta.
Prova dei fucili da caccia e canna(e) rigata(e).
Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla l'articolo II dell'allegato I del
Regolamento della C.I.P.
I. Prova dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla
culatta
Per fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla culatta si
sono stabilite due tipi di prova:
- la prova ordinaria applicata ai fucili destinati al tiro di
cartucce la cui pressione media massima non supera (metodo crusher):
- 650 bar per i calibri 12 e piu grandi
- 680 bar per il calibro 16
- 720 bar per i calibri 20 e piu' piccoli
- la prova superiore applicata ai fucili destinati al tiro di
cartucce ad elevata prestazione, la cui pressione media massima non
deve superare i 900 bar.
1) Prova ordinaria:
Questa prova si applica ai fucili la cui pressione media massima non
supera 650 bar, 680 bar, 720 bar, secondo il calibro.
La prova ordinaria comporta il tiro di almeno 2 cartucce.
Il tiro di queste due cartucce dovra' permettere di realizzare almeno
una volta una delle seguenti condizioni:
a) sviluppare in camera, al primo manometro, una pressione media
massima, rispettivamente di almeno 850 bar, 900 bar e 950 bar secondo
il calibro.
b) sviluppare nell'anima della canna, al 2 manometro, una pressione
media massima di almeno 500 bar.
2) Prova superiore:
Questa prova si applica ai fucili destinati al tiro di cartucce la
cui pressione media massima puo' superare rispettivamente 650 bar,
680 bar e 720 bar e non superare 900 bar.
La prova superiore comporta il tiro di almeno 2 cartucce, tenuto
conto dell'eventuale prova ordinaria.
Il tiro delle due cartucce deve permettere di realizzare, almeno una
volta, ciascuna delle seguenti condizioni:
a) sviluppare in camera, al 1 manometro, una pressione media massima
di almeno 1200 bar.
b) sviluppare nell'anima della canna, al 2 manometro, una pressione
media massima di almeno 500 bar.
3) Le condizioni sopra definite per le due prove, possono essere
realizzate:
- sia separatamente da due cartucce differenti
- sia da due cartucce identiche rispondenti simultaneamente alle
condizioni a) e b).
Le pressioni sviluppate dalle munizioni di prova devono, inoltre,
soddisfare alle ineguaglianze prescritte dalla C.I.P.
4) Devono essere marcate con un punzone di prova le parti piu'
sollecitate messe alla prova:
- ciascuna canna e bascula, carcassa, o pezzi essenziali del
meccanismo di chiusura.
II Prova delle armi a canna (e) rigata (e)
1) Salvo eccezioni previste dalla C.I.P., le armi a canna (e) rigata
(e) sono provate con delle munizioni la cui pressione media massima
e' almeno 30% superiore alla pressione massima ammessa per la
munizione del commercio prevista per l'arma in questione.
Nel caso si prenda in esame l'energia cinetica del proiettile,
l'energia del proiettile della munizione di prova deve essere almeno
10% superiore all'energia massima del proiettile ammessa per la
munizione del commercio.
Le pressioni medie massime della munizione del commercio e della
munizione di prova oppure l'energia media massima del proiettile
della munizione del commercio sono indicate nelle "Tabelle delle
Dimensioni di Cartucce e di Camere".
La munizione di prova deve, inoltre, soddisfare alle ineguaglianze
prescritte dalla C.I.P.
2) La prova viene effettuata come di seguito.
a) per le armi destinate a tirare munizioni del commercio sviluppanti
una pressione media massima di 1800 bar o piu', dal tiro di almeno 2
cartucce di prova;
b) per le armi destinate a tirare una munizione commerciale
sviluppante una pressione media massima inferiore a 1800 bar, dal
tiro di almeno 1 cartuccia di prova;
c) per le pistole, indipendentemente dalla pressione della munizione
commerciale, dal tiro di almeno 2 cartucce di prova;
d) per i revolver e le armi la cui canna non e' solidale con la cam-
era, indipendentemente dalla pressione della munizione commerciale,
dal tiro di almeno 1 cartuccia di prova in ogni camera;
e) per le armi la cui energia cinetica del proiettile della munizione
commerciale e' indicata nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e
di Camere", dal tiro di almeno 2 cartucce di prova;
f) per le armi a piu' canne, dal tiro in ciascuna canna del numero di
cartucce di prova sopra previste.
3) Devono essere marcati con il punzone di prova i pezzi piu'
sollecitati messi alla prova:
- ogni canna e bascula, carcassa e pezzi essenziali del meccanismo di
chiusura;
- per i revolver e le armi la cui camera non e' solidale con la
canna: canna, tamburo e carcassa, oppure la canna, ogni camera e i
pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.
XV - 3 Misura dell'energia cinetica del proiettile delle munizioni
destinate ad armi a canna (e) rigata (e).
Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'Art. 5 del
Regolamento.
1. Osservazioni generali
L'esperienza dimostra che in prima approssimazione, trascurando ad
esempio le diverse caratteristiche di combustione della carica
propulsiva, l'energia cinetica di un dato proiettile, aumenta del 10%
se la pressione sviluppata cresce del 30%. Per una data munizione,
tirata in canne identiche (eguale lunghezza ed eguale passo della
rigatura) ad un aumento della energia cinetica del proiettile
corrisponde quindi un aumento della pressione sviluppata.
Un aumento dell'energia cinetica espressa da:
2
(delta) E = V /2 x (delta) m + m V x (delta) V
puo' essere ottenuto dall'aumento della velocita' del proiettile
(aumento del peso della carica propulsiva) e/o dall'aumento
direttamente proporzionale alla massa del proiettile (a condizione di
evitare un aumento delle perdite di energia per attrito).
La misura dell'energia cinetica al posto di quella della pressione
dei gas, si giustifica nei seguenti casi:
- il volume della camera di combustione e' talmente piccolo che
l'installazione di un manometro puo' modificare il normale sviluppo
della pressione;
- la carica dell'innesco costituisce egualmente la carica propulsiva:
l'aumento della pressione e', in questo caso, cosi' rapido che la
misura della pressione ottenuta con i procedimenti classici non e'
piu' significativa.
Nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e di Camere", questi tipi
di munizioni sono riconoscibili per l'indicazione della loro energia
alla bocca espressa in Joule al posto della indicazione della
pressione massima.
2. Dimensioni delle canne di misura
Le dimensioni interne delle canne di misura sono identiche a quelle
delle canne manometriche.
La lunghezza e il passo della rigatura di queste canne deve
soddisfare i valori fissati dalla C.I.P.
3. Procedura di misura
L'energia cinetica del proiettile e' data dalla formula:
2
E = m V /2
La velocita' V del proiettile e' ottenuta misurando il tempo che
intercorre al passaggio del proiettile tra due punti della sua
traiettoria:
- il primo punto e' situato a 0,50 m dalla bocca della canna ed il
secondo a 1,50 m;
- la misura del tempo si effettua per mezzo di un contatore
elettronico che fornisce almeno i 10 (micron)s;
- la velocita' V e' il rapporto della base di misura(1m) divisa per
il tempo misurato.
Se l'energia cinetica richiesta dalla munizione di prova non puo'
essere ottenuta con un aumento di peso della carica propulsiva, si
puo' aumentare del 10% il peso del proiettile, le perdite di energia
per attrito nella canna, non essendo aumentate.
4. Elaborazione dei risultati
L'elaborazione dei risultati sara' fatta applicando le regole della
statistica:
- Emax : valore massimo della energia cinetica del proiettile
ammesso dalla C.I.P.
- En : media aritmetica dell'energia cinetica del proiettile
ottenuta da n misure;
- sn : scarto tipo dell'energia cinetica del proiettile su n
misure;
- K3n : coefficiente di tolleranza per n misure al fine di
ottenere una certezza statistica del 95% nel 90% dei casi.
L'energia cinetica media della munizione commerciale deve essere
inferiore o eguale al valore Emax ammesso.
Inoltre, l'obbligo per una munizione commerciale di non fornire alcun
valore individuale dell'energia cinetica superiore a 1,07 Emax con la
certezza sopra indicata, e' rispettato quanto e' soddisfatta la
seguente ineguaglianza:
En + K3n. sn (< o =) 1,07 Emax
L'energia cinetica media della munizione di prova deve essere almeno
10% superiore all'energia cinetica media massima ammessa per la
munizione commerciale. Inoltre, nessun valore individuale
dell'energia cinetica deve essere inferiore a 1,07 Emax con la
certezza sopra menzionata. Questo obbligo e' rispettato quando e'
soddisfatta la seguente ineguaglianza:
En - K3n. sn (> o =) 1,07 Emax
Perche' l'energia cinetica non superi un certo valore, con la
certezza sopra indicata, deve essere soddisfatta la seguente
ineguaglianza:
En + K3n. sn (< o =) 1,25 Emax
COEFFICIENTI DI TOLLERANZA
n K1.n K2.n K3.n
5 5,75 4,19 3,38
6 5,02 3,67 2,96
7 4,59 3,35 2,71
8 4,31 3,14 2,54
9 4,10 2,99 2,42
10 3,94 2,87 2,32
11 3,81 2,78 2,24
12 3,71 2,71 2,18
13 3,63 2,64 2,13
14 3,55 2,59 2,09
15 3,49 2,54 2,05
16 3,44 2,50 2,01
17 3,39 2,47 1,98
18 3,35 2,43 1,96
19 3,31 2,40 1,93
20 3,27 2,38 1,91
25 3,14 2,28 1,83
30 3,05 2,21 1,77
35 2,98 2,16 1,72
40 2,93 2,12 1,69
45 2,89 2,09 1,66
50 2,85 2,06 1,64
55 2,83 2,04 1,62
60 2,80 2,02 1,60
70 2,76 1,99 1,58
80 2,73 1,96 1,56
90 2,70 1,94 1,54
100 2,68 1,92 1,52
PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE
XV - 4 Manometri per la misura della pressione delle cartucce
destinate alle armi a canna(e) liscia(e).
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIII-4.
1. Osservazioni generali
E' certo che gli apparecchi di misura elettronici moderni
rappresentano un progresso importante nel campo della tecnica delle
misure e possono essere utilizzati con successo particolarmente per
il controllo della fabbricazione delle munizioni. La costruzione dei
transduttori, degli amplificatori elettronici e degli apparecchi di
registrazione e' nondimeno talmente diversificata che nei risultati
possono apparire delle differenze. Percio', il metodo crusher e'
mantenuto per la misura delle pressioni nel quadro della Convenzione
1969 ed i valori indicati delle pressioni delle munizioni di prova e
commerciali sono quelli ottenuti con il metodo crusher.
2. Le dimensioni interne della canna e della camera devono essere
conformi alle dimensioni minime imposte dalla C.I.P.
Sono ammesse le seguenti tolleranze:
+ 0,1 mm per il diametro della canna
+ 0,05 mm per il diametro della camera
+ 2 mm per la lunghezza della camera
Il cono di raccordo deve essere 10 +- 30'
3. L'apparecchio campione destinato alla misura delle pressioni di
prova deve essere provvisto di almeno due manometri. Questi devono
fare parte integrante della canna oppure trovarsi in un blocco
manometrico nel quale e' fissata la canna.
4. L'asse del primo manometro, deve trovarsi tra 17 e 32 mm dal vivo
di culatta della canna; l'asse del secondo manometro a 162 +- 2 mm da
questo stesso vivo di culatta.
5. La misura della pressione si effettua normalmente per mezzo di
cilindretti crusher (metodo chiamato standard o di riferimento).
Il manometro e' costituito da un pistone con la sua guida, da un
incudine e da un crusher. La guida del pistone deve essere al minimo
10 mm. Il diametro del pistone e' fissato a 6,18 mm con una
tolleranza di - 0,004 mm.
Il gioco radiale tra il pistone e la sua guida deve essere compreso
tra 0,002 e 0,006 mm. La massa del pistone deve essere eguale a 3,0
+- 0,7 grammi. I cilindretti crusher utilizzati dovranno essere dei
crusher 4,9 x 3 mm del "Etablissement Central de l'Armement" a'
Parigi, oppure dei crusher calibrati in rapporto a questi ultimi. Il
canale forato sotto il pistone ha un diametro di 6,18 mm. Il foro nel
bossolo deve avere un diametro di 3 mm.
Lo spessore di grasso all'entrata del canale non deve superare 3 mm.
6. La misura delle pressioni puo' essere effettuata con altro mezzo,
purche' delle misure comparative abbiano dimostrato che i risultati
cosi' ottenuti sono comparabili a quelli forniti dal metodo crusher.
7. Elaborazione dei risultati
L'elaborazione dei risultati delle misure sara' fatta applicando le
regole della statistica:
Pmax : pressione media massima ammissibile secondo le
prescrizioni C.I.P.
Pi : pressione individuale
Pn : pressione media aritmetica di n misure
Kin : coefficiente di tolleranza per n misure
Sn : scarto tipo della pressione di n misure
La pressione media della cartuccia commerciale deve essere inferiore
o eguale al valore Pmax ammesso. Inoltre, l'obbligo di una munizione
commerciale di non fornire alcun valore di pressione superiore del
15% del valore Pmax e' rispettato se nel 95% dei casi il valore
superiore del limite di tolleranza non supera 1,15 Pmax con una
certezza statistica del 95% ossia la seguente ineguaglianza e'
soddisfatta:
Pn + K2n . Sn ( < o = ) 1,15 Pmax
La pressione media della munizione di prova deve essere almeno 30%
superiore alla pressione massima ammessa per la munizione
commerciale. Inoltre, perche' nel 90% dei casi il valore inferiore
dei limiti di tolleranza non sia inferiore a 1,15 Pmax, con una
certezza statistica del 95%, bisogna che sia soddisfatta la seguente
ineguaglianza:
Pn - K3n . Sn ( > o = ) 1,15 Pmax
Al fine di non sollecitare esageratamente l'arma sottoposta alla
prova, la munizione di prova, non deve superare un certo valore della
pressione fissata dalla seguente ineguaglianza:
Pn + K3n . Sn ( < o = ) 1,70 Pmax
COEFFICIENTI DI TOLLERANZA
n K1.n K2.n K3.n
5 5,75 4,19 3,38
6 5,02 3,67 2,96
7 4,59 3,35 2,71
8 4,31 3,14 2,54
9 4,10 2,99 2,42
10 3,94 2,87 2,32
11 3,81 2,78 2,24
12 3,71 2,71 2,18
13 3,63 2,64 2,13
14 3,55 2,59 2,09
15 3,49 2,54 2,05
16 3,44 2,50 2,01
17 3,39 2,47 1,98
18 3,35 2,43 1,96
19 3,31 2,40 1,93
20 3,27 2,38 1,91
25 3,14 2,28 1,83
30 3,05 2,21 1,77
35 2,98 2,16 1,72
40 2,93 2,12 1,69
45 2,89 2,09 1,66
50 2,85 2,06 1,64
55 2,83 2,04 1,62
60 2,80 2,02 1,60
70 2,76 1,99 1,58
80 2,73 1,96 1,56
90 2,70 1,94 1,54
100 2,68 1,92 1,52
PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE
XV 5. Manometri per la misura delle pressioni sviluppate dalle
cartucce destinate alle armi rigate
Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 2.
1. Osservazioni generali
E' certo che gli apparecchi di misura elettronici moderni
rappresentano un progresso importante nel campo della tecnica delle
misure e possono essere utilizzati con successo particolarmente per
il controllo della fabbricazione di munizioni. La costruzione dei
trasduttori, degli amplificatori elettronici e degli apparecchi di
registrazione e' nondimeno talmente diversificata cosi che' possono
apparire delle differenze nei risultati.
Percio' il metodo crusher e' mantenuto per la misura delle pressioni
nel quadro della Convenzione 1969 ed i valori indicati delle
pressioni delle munizioni di prova e commerciali sono quelli ottenuti
con il metodo crusher.
2. Dimensioni delle canne manometriche
Le dimensioni interne delle canne manometriche devono soddisfare i
valori minimi fissati dalla C.I.P.
Le seguenti tolleranze sono ammesse:
F Z L3 P1 P2 H2 G1
+ 0,02 + 0,03 + 0,1 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,03 mm
Non e' fissata la tolleranza per la quota G. La tolleranza per
l'angolo i del cono di raccordo e' la seguente:
- per i ( > o =) 12' : - 5/60 i
- per i ( < o =) 12' : - 1'
Una tolleranza positiva per l'angolo i e' ammissibile nel caso in cui
viene preso in considerazione il campo di tolleranza di G1.
In questo caso bisogna che G1 reale soddisfi alla seguente
ineguaglianza:
G1 reale - Fmin ( > o =) Gmin - h
2 tg i reale
Questo significa che G1 reale legato a Fmin non puo' essere inferiore
al valore Gmin indicato nelle tabelle.
3. Posizione della presa di pressione
L'apparecchio di misura sara' posizionato a 25 mm dal vivo di culatta
quando la lunghezza del bossolo e' superiore a 40 mm.
Sara' posizionato a 17,5 mm dal vivo di culatta quando la lunghezza
del bossolo e' compresa fra 30 e 40 mm, limiti inclusi.
Quando la lunghezza del bossolo e' inferiore a 30 mm, la misura della
pressione sara' effettuata tra 7,5 mm e i 3/4 della lunghezza del
bossolo, L1 o L3, e la posizione della misura sara' indicata nel
protocollo delle prove con il valore della pressione ottenuta.
4. Procedura di misura
Il foro nel bossolo sara' di 2 mm qualunque sia la lunghezza di
questo.
La scelta del diametro del pistone e del crusher, sara' basata sulla
seguente tabella.
|Dia- |Sezione|Crusher |Criterio di scelta | Campo |
|metro| del |diametro|PL (< o =)Pmax;(< o =) | delle |
|del *|pistone| x | c.a.d. | misure |
|pisto| |altezza |PL (< o =)Pmax (< o =) | |
|ne | 2 | |Pu (micron) e | |
|(mm) |(mm ) | |PL (< o =) 1,3 Pmax | |
| | | |(< o =) Pu | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | |PL(bar) | PU(bar) |PL(bar)|PU(bar)|
| | | | | | | |
| 6,18| 30 | 2 x 4 | 240 | 600 | 220 | 650 |
| 3,91| 12 | 2 x 4 | 600 | 1350 | 550 | 1500 |
| 3,91| 12 | 3 x 4,9| 1350 | 3100 | 1200 | 3400 |
| 3,91| 12 | 4 x 6 | 2350 | 4700 | 2200 | 5200 |
| 3,91| 12 | 5 x 7 | 3600 | 6000 | 3300 | 7000 |
| | | | | | | |
Si impiegheranno i cilindretti crusher dell'"Etablissement Central de
l'Armement" (ECA) o dei cilindretti calibrati in paragone a questi.
La massa del pistone sara' di 3 +- 0,5 g ed il canale forato sotto la
faccia piana del pistone avra' il diametro di questo e non dovra'
superare l'altezza di 3 mm. Lo spazio libero sara' riempito di un
grasso a base di silicone avente le seguenti
caratteristche:
densita': circa 1
penetrazione (mezzo calmo e mezzo agitato): circa 180 a 210 ASTM
(American Society Testing Materials).
In occasione della misura delle pressioni delle cartucce di prova e
commerciali di un dato tipo di munizione si deve usare lo stesso
manometro con gli stessi pistoni e dei crusher con le stesse
caratteristiche appartenenti allo stesso lotto.
5. Elaborazione dei risultati
Per il controllo della munizione in occasione della sua
fabbricazione, o durante il suo impiego, come pure per la
determinazione della pressione di prova, si procedera' al tiro di una
serie di almeno 10 cartucce.
Se, per un controllo, sono disponibili meno di 10 cartucce, si dovra'
indicare con la pressione ottenuta in numero di misure effettuate.
L'elaborazione dei risultati si effettuera' applicando le regole
della statistica.
Pmax: pressione media massima ammissibile secondo le prescrizioni
della C.I.P.
Pi : pressione individuale
Pn : pressione media aritmetica di n misure
sn : scarto tipo della pressione di n misure
Kin : coefficiente di tolleranza per n misure
La pressione media della cartuccia commerciale deve essere inferiore
od eguale al valore di Pmax ammesso.
Inoltre l'obbligo per una munizione commerciale di non dare alcun
valore individuale superiore del 15% del valore Pmax e' rispettato se
nel 99% dei casi il valore superiore del limite di tolleranza non
supera 1,15 Pmax, con una certezza statistica del 95% ossia la
seguenze ineguaglianza e' soddisfatta:
Pn + K1n . sn ( < o = ) 1,15 Pmax
La pressione media della munizione di prova deve essere almeno 30%
superiore alla pressione massima ammessa per la munizione
commerciale. Inoltre affinche' nel 90% dei casi il valore inferiore
del limite di tolleranza non sia inferiore a 1,15 Pmax, con una
certezza statistica del 95% bisogna che sia soddisfatta la seguente
ineguaglianza:
Pn + K3n . sn ( > o = ) 1,15 Pmax
Per non sollecitare esageratamente l'arma sottoposta alla prova, la
munizione di prova non deve superare un certo valore della pressione
fissata dalla seguente ineguaglianza:
Pn + K3n . sn ( < o = ) 1,50 Pmax
COEFFICIENTI DI TOLLERANZA
| | |
n | K1.n | K2.n | K3.n
| | |
| | |
5 5,75 4,19 3,38
6 5,02 3,67 2,96
7 4,59 3,35 2,71
8 4,31 3,14 2,54
9 4,10 2,99 2,42
10 3,94 2,87 2,32
11 3,81 2,78 2,24
12 3,71 2,71 2,18
13 3,63 2,64 2,13
14 3,55 2,59 2,09
15 3,49 2,54 2,05
16 3,44 2,50 2,01
17 3,39 2,47 1,98
18 3,35 2,43 1,96
19 3,31 2,40 1,93
20 3,27 2,38 1,91
25 3,14 2,28 1,83
30 3,05 2,21 1,77
35 2,98 2,16 1,72
40 2,93 2,12 1,69
45 2,89 2,09 1,66
50 2,85 2,06 1,64
55 2,83 2,04 1,62
60 2,80 2,02 1,60
70 2,76 1,99 1,58
80 2,73 1,96 1,56
90 2,70 1,94 1,54
100 2,68 1,92 1,52
PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE
----> Vedere Tabella a Pag. 57 della G.U. <----
XV - 6. Tabelle C.I.P. delle dimensioni massime delle cartucce e
minime delle camere.
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
1. Per i calibri anglo-sassoni ed americani (GB e US) i valori delle
pressioni Pmax indicati nella colonna 30 della tabella A devono
essere considerati come valori medi che sono validi e comparabili
secondo la strumentazione impiegata ed il metodo seguito per la
misura.
I valori indicati nelle colonne 31 e 32 delle tabelle A sono
ciononostante provvisoriamente obbligatori per la definizione delle
cartucce di prova.
2. Le tabelle VII - A e VII - B sono sostituite dalle tabelle
allegate
XV - 7 Controllo delle munizioni commerciali
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 3,
La Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da
fuoco portatili, nel quadro delle missioni definite agli articoli 1-3
e 1-4 della Convenzione del 1 Luglio 1969, ha fissato le condizioni
nelle quali le munizioni immesse in commercio devono essere provate
per offrire garanzia di sicurezza.
ARTICOLO 1
Gli Stati Membri instaurano un "contrassegno di controllo" delle
munizioni commerciali destinate alle armi e apparecchi portatili.
Il riconoscimento reciproco dei contrassegni nazionali e' acquisito.
I "contrassegni di controllo" non possono essere applicati se non
quando la munizione e' controllata secondo le condizioni nel seguito
fissate e risponde alle prescrizioni imposte dalla C.I.P.
Il prelievo delle munizioni del lotto da controllare, sara'
effettuato nelle condizioni fissate in un allegato tecnico. La
definizione del lotto e' egualmente data nell'allegato.
ARTICOLO 2
Il controllo puo' essere eseguito sia dall'organismo nazionale
riconosciuto, sia dal fabbricante sotto la sorveglianza
dell'organismo nazionale. La responsabilita' della munizione
riguardera', in ogni caso, il fabbricante.
Il controllo della munizione comprende:
a. verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sull'unita'
d'imballaggio elementare;
b. verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna
cartuccia;
c. verifica della conformita' delle caratteristiche dimensionali;
d. prova della pressione media delle cartucce o, in difetto, dei
parametri giudicati equivalenti nel caso di una munizione speciale;
e. verifica della sicurezza di funzionamento.
ARTICOLO 3
3-1 La cartuccia deve portare i seguenti marchi distintivi:
a. identificazione del caricatore o di chi se ne rende garante
(marchio d'origine o marchio di fabbrica);
b. sul fondello della munizione a percussione centrale, il calibro
secondo le norme o l'appellazione commerciale di questo;
c. per la munizione a pallini, il diametro o il numero dei pallini e
la lunghezza del bossolo se questo supera:
- 65 mm per i calibri 20 e superiori
- 63,5 mm per i calibri 24 e inferiori;
3-2 La munizione ad elevate prestazioni deve essere identificabile
sia da un fondello dentellato sia da un colore caratteristico sia da
ogni altro mezzo conveniente.
ARTICOLO 4
La munizione messa in commercio deve essere contenuta in un
imballaggio idoneo al suo trattamento.
L'unita' di imballaggio elementare deve essere chiusa
convenientemente. Le seguenti indicazioni devono figurare sull'unita'
di imballaggio elementare.
a. nome o marchio di fabbrica del fabbricante di colui per il quale
la munizione e' stata caricata e che si rende garante della
conformita' di questa alle prescrizioni in vigore;
b. appellazione commerciale o appellazione secondo le norme;
c. il numero di identificazione del lotto e il numero di munizioni
contenute nell'imballaggio elementare;
d. per le munizioni di elevate prestazioni, una indicazione
supplementare che segnali chiaramente che queste non possono essere
tirate in armi che non siano state sottoposte ad una prova speciale;
e. il contrassegno di controllo certificante che la munizione e'
stata controllata secondo le prescrizioni della C.I.P.
ARTICOLO 5
Il controllo dimensionale deve essere eseguito applicando i metodi
della metrologia legale. I valori massimi e minimi devono essere
conformi alle tabelle della C.I.P.
ARTICOLO 6
La misura delle pressioni e dei parametri deve essere effettuata
secondo le prescrizioni della C.I.P.
I valori trovati, devono corrispondere statisticamente a una
pressione massima inferiore o tutt'al piu' eguale, a quella ammessa
dalla C.I.P.
ARTICOLO 7
Il controllo della sicurezza di funzionamento della munizione sara'
effettuato conformemente alle prescrizioni della C.I.P.
ARTICOLO 8
8-1. L'autorizzazione ad apporre un contrassegno di controllo e'
accordata, per un tipo dato di munizione, dall'autorita' nazionale di
uno degli Stati Membri al fabbricante o a colui il cui nominativo e'
indicato sulla munizione e se ne rende garante.
Questa autorizzazione sara' egualmente accordata all'importatore
richiedente d'un Paese aderente per la munizione proveniente da un
Paese non aderente, approvata dall'organismo nazionale competente di
questo Stato membro.
Detta autorizzazione, sara' concessa a condizione che:
a. il richiedente possieda e utilizzi gli apparecchi di misura delle
dimensioni, delle pressioni, o eventualmente dei parametri giudicati
equivalenti, per il tipo di munizione in questione e se possiede del
personale capace ad utilizzarli, oppure se ha affidato il controllo
della sua fabbricazione ad un auorita' riconosciuta, e
b. i controlli hanno dimostrato che la munizione fabbricata e'
conforme alle prescrizioni della C.I.P. ivi compresi gli allegati
tecnici previsti all'articolo 11.
8-2. L'autorizzazione sara' mantenuta fintantoche' i controlli
d'ispezione effettuati da un organismo autorizzato dall'autorita'
nazionale, dimostrano che le condizioni a e b sopraindicate, sono
sempre soddisfatte. Questa sara' ritirata in caso contrario.
ARTICOLO 9
Le autorizzazioni ad apporre il contrassegno di controllo come pure
il suo ritiro, saranno comunicati al Bureau Permanent della C.I.P.
che ne avvertira' le Delegazioni.
ARTICOLO 10
Se, nel paese stesso o in un altro Stato membro, si constata che uno
o piu' lotti di munizioni provvisti del contrassegno di controllo
commercializzati, non rispettano piu' le prescrizioni di controllo
della C.I.P. una controprova verra' imposta dall'autorita' nazionale,
dalla quale dipende il fabbricante o il responsabile e questa sara'
effettuata dal Banco di Prova o da ogni altro organismo ufficiale
competente. Se si riscontra che la critica e' fondata e che non si
puo' portarvi rimedio immediatamente, l'autorita' nazionale decidera'
del mantenimento o del ritiro dal commercio del lotto o dei lotti
incriminati informando le autorita' nazionali degli altri Stati
membri della decisione presa.
Se si tratta unicamente di pressioni, o di parametri equivalenti
troppo elevati, il fabbricante potra' essere autorizzato a rimettere
in vendita la munizione con le indicazioni previste per quelle che
sviluppano delle pressioni superiori alla normale.
In caso di urgenza, se uno Stato membro constata che un certo lotto
di munizioni provvisto del contrassegno di controllo rappresenta un
pericolo per l'utilizzatore o un terzo, l'autorita' nazionale
competente, potra' imporre che il lotto sia ritirato dal commercio
nel suo paese, informandone immediatamente il Bureau Permanent della
C.I.P. e adottando le misure di sicurezza adeguate.
ARTICOLO 11
Questa decisione sara' completata da allegati tecnici indicanti le
prescrizioni della C.I.P.
ARTICOLO 12
Le eventuali formalita' per la protezione del contrassegno di
controllo in ogni Stato membro riguardano le autorita' nazionali
competenti.
ARTICOLO 13
Ogni Parte contraente potra' dichiarare entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente decisione che la stessa si prende la
facolta' di non applicarla nei tre anni successivi.
Gli Stati membri che adottano questa facolta', si impegnano a
sviluppare il concetto del controllo delle munizioni secondo le norme
della C.I.P. Allo scadere di un periodo di cinque anni dall'entrata
in vigore della presente decisione tutti gli Stati membri sono
obbligati ad applicarla.
Questa facolta' puo' essere abbandonata in ogni momento e cio' sara'
notificato al Bureau Permenent della C.I.P. che ne avvertira' gli
Stati contraenti.
Allegato tecnico al documento "Controllo delle Munizioni Commerciali"
Indice
1. Generalita' e definizione dei controlli
2. Definizione del tipo
3. Definizione del lotto
4. Prelievo
5. Controllo visuale
6. Controllo dimensionale
7. Controllo della pressione
8. Controllo della sicurezza di funzionamento
9. Munizioni importate
1. Generalita' e definizione dei controlli
1.1. Abilitazione delle installazioni
1.1.1. In applicazione dell'articolo 8-1.a., su domanda del
richiedente, l'Organismo Nazionale riconosciuto, sara' tenuto ad
effettuare l'ispezione delle installazioni e degli appareccchi di
misura per ciascun tipo di munizione al fine di constatare la loro
conformita' alle prescrizioni della C.I.P. e accordare
l'abilitazione.
1.1.2. L'ispezione comprende
a. la verifica della conformita' delle quote delle canne manometriche
alle prescrizioni della C.I.P.;
b. la verifica dell'affidabilita' degli apparecchi di misura delle
pressioni, utilizzando delle cartucce di riferimento o una canna
manometrica campione;
c. la verifica dei calibri e degli strumenti destinati al controllo
dimensionale delle munizioni;
d. la verifica delle armi destinate al controllo della sicurezza di
funzionamento.
1.2. Controllo del tipo di munizione
1.2.1. In applicazione all'articolo 8.1.b, su domanda del
richiedente, l'Organismo Nazionale riconosciuto procedera' al
controllo dei tipi di munizioni prodotti in serie procedendo come per
il controllo di fabbricazione, ma su un numero doppio di pezzi.
1.2.2. La prima importazione d'un tipo di munizione proveniente da un
paese non aderente sara' sottoposta allo stesso controllo di tipo.
1.2.3. Se questo controllo non e' stato soddisfacente il richiedente
e' autorizzato a fare delle nuove presentazioni dello stesso tipo di
munizione.
1.3 Controllo di fabbricazione.
1.3.1 Essendo risultato favorevole il controllo di tipo, dei
controlli di fabbricazione saranno effettuati sia dal fabbricante o
l'importatore autorizzato sia dall'Organismo Nazionale riconosciuto,
su ogni lotto di munizione al fine di verificare che le prescrizioni
di sicurezza della C.I.P. sono soddisfatte permanentemente nella
fabbricazione corrente.
1.3.2 I risultati dei controlli di fabbricazione saranno registrati e
numerati, da colui che esegue i controlli, secondo un procedimento
approvato dall'Organismo Nazionale riconosciuto.
Queste registrazioni saranno tenute in permanenza a disposizione
dell'Organismo Nazionale riconosciuto.
1.4 Controllo d'ispezione
1.4.1 L'Organismo Nazionale riconosciuto effettuera' i controlli
d'ispezione previsti all'articolo 8.2. secondo le seguenti procedure:
A) per il richiedente che posssiede l'autorizzazione ad effettuare il
controllo di fabbricazione, almeno ogni tre anni:
a. il controllo delle installazioni secondo la procedura del
paragrafo 1.1.2;
b. la verfica dei controlli di fabbricazione;
c. un controllo di fabbricazione secondo la procedura del paragrafo
1.3.
B) per gli importatori dei paesi terzi che non possiedono
l'autorizzazione ad effettuare il controllo di fabbricazione, almeno
ogni anno:
a. la verifica dell'esistenza dell'attestazione di conformita'
prevista al paragrafo 9;
b. la verifica dell'esistenza dei controlli di fabbricazione tramite
la domanda di invio di uno o piu' protocolli secondo l'importanza
delle importazioni;
c. un controllo per ciascun tipo di munizione importata nell'anno
secondo la procedura del paragrafo 1.3. In questa occasione il
protocollo di controllo del fabbricante del lotto scelto per il
controllo d'ispezione dovra' essere fornito dall'importatore.
1.4.2 Se, in occasione di una ispezione si constata che le
prescrizioni della C.I.P. non sono rispettate, l'Organismo Nazionale
riconosciuto, precisera' il difetto e il termine accordato per
portarvi rimedio. Se non viene apportato alcun rimedio, sara'
applicata la procedura prevista all'articolo 8.2.
2. Definizione del tipo.
Il tipo sara' definito dall'appellazione indicata come "designazione
dei calibri" nelle tabelle delle dimensioni delle cartucce approvate
dalla C.I.P. o dall'appellazione commerciale.
3. Definizione del lotto.
3.1 Il lotto sara' costituito dall'insieme di munizioni dello stesso
tipo, prodotte in serie e caricate dallo stesso caricatore,
utilizzando la polvere dello stesso tipo, con lo stesso peso di
proiettili o di pallini e lo stesso modello di innesco.
3.2 Per le munizioni provenienti da un Paese non aderente si
considerera' come costituente un lotto le munizioni importate dallo
stesso importatore di uno Stato membro, caricate dallo stesso
caricatore, spedite nello stesso tempo e presentando le
caratteristiche di omogeneita' sopra indicate al paragrafo 3.1.
4. Prelievo
4.1 Il prelievo sara' effettuato a caso e i campioni saranno i piu'
rappresentativi possibile del loro sottoposto al controllo, a
discrezione del controllore.
4.2 Controllo del tipo
4.2.1. Per il controllo del tipo il lotto sara' costituito da almeno
3000 pezzi.
4.2.2. Per i lotti di quantita' inferiore a quella indicata nel
precedente paragrafo 4.2.1 sara' presa una decisione, in ogni caso
particolare, dall'Organismo Nazionale riconosciuto, che terra' conto
dei principi e delle prescrizioni della C.I.P.
4.2.3. Per il controllo del tipo, il lotto sara' scelto tra la
munizione che sviluppa la pressione massima la piu' elevata.
4.3 Controllo di fabbricazione
4.3.1. la quantita' di munizioni di un tipo controllato da sottoporre
al controllo di fabbricazione, formante un lotto, non deve superare.
- 500.000 pezzi per le munizioni a percussione centrale
- 1.500.000 pezzi per le munizioni a percussione anulare.
4.3.2 Prelievo
Lotto fino a 35.001 150.001 500.001
a a a
35.000 150.000 500.000 1.500.000
a) controllo
dimensionale 125 200 315 500
e visuale
b) controllo
pressione 20 30 30 50
c) controllo di
funzionamento 20 32 32 50
5. Controllo visuale
5.1 Sulle munizioni prelevate si verifica:
5.1.1 la presenza delle marche distintive previste all'articolo 3
Numero dei difetti ammissibili per le marche previste in 3.1.a,
3.1.c.: 2, 3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto indicata al paragrafo
4.3.2. sopra indicata.
Numero dei difetti per le marche previste in 3.1.b e 3.2.: zero.
5.1.2 L'assenza di difetti nel bossolo prima del tiro: numero di
difetti ammissibili per incrinature longitudinali alla bocca di
lunghezza inferiore o tutt'al piu' eguale a 3 mm: 2, 3, 5, 8 secondo
l'entita' del lotto sopra indicato al paragrafo 4.3.2
Numero dei difetti sotto indicati: zero
- calibro errato
- incrinature longitudinali alla bocca di lunghezza superiore a 3 mm
- tutte le altre incrinature longitudinali e/o trasversali
- rotture del fondello
5.2 Si verifica sull'unita' d'imballaggio elementare contenente le
munizioni del prelievo:
5.2.1 numero dei difetti ammissibili per le indicazioni previste in
4-a, 4-c, 4-e: 2, 3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto indicato al
paragrafo 4.3.2 qui sopra.
Numero dei difetti per le indicazioni previste in 4-b, 4-d: zero.
5.2.2. L'assenza di cartucce di differenti tipi nello stesso
imballaggio elementare.
Numero dei difetti: zero.
5.3 Il lotto sara' rinviato per revisione e ammesso a una ulteriore
presentazione quando si constati che il numero dei difetti indicati
nei paragrafi 5.1 e 5.2 e' superato.
6. Controllo dimensionale
6.1 Il controllo dimensionale dovra' permettere di verificare le
quote importanti dal punto di vista della sicurezza, cosi' come
quelle che definiscono il tipo. Queste quote indicate nelle tabelle
delle dimensioni delle cartucce approvate dalla C.I.P. sono indicate
nell'addendum A al presente allegato.
6.2 Tutte le munizioni del prelievo devono rispettare le dimensioni
limite fissate considerate come importanti dal punto di vista della
sicurezza.
6.3 Le dimensioni limite fissate per la definizione del tipo sono
controllate per mezzo d'un calibro di forma generale che tiene conto
delle quote minime delle camere indicate nell'addendum A. Tutte le
munizioni del prelievo devono entrare convenientemente in questo
calibro di forma generale.
6.4 Si verifica che l'innesco non sia sporgente rispetto al piano del
fondello della munizione.
6.5 Se si constata un difetto, il lotto sara' rinviato per revisione
ed emmesso ad un'ulteriore presentazione.
7. Controllo della pressione massima
7.1 Il prelievo si fara' come previsto al precedente paragrafo 4. Le
canne manometriche da utilizzare ed il metodo da seguire per la
misura delle pressioni e l'elaborazione dei risultati sono stati
oggetto di decisioni della C.I.P.: decisioni XV-4 e XV-5.
7.2 Le condizioni normali delle prove sono le seguenti:
- temperatura: 21 C +- 1 C
- umidita' relativa: 60% +- 5%
Il controllo del tipo sara' realizzato su delle munizioni
climatizzate per 24 ore. I controlli di fabbricazione potranno essere
realizzati sulle munizioni alle condizioni ambiente. In caso di
contestazione i risultati ottenuti sulle munizioni climatizzate,
nelle condizioni sopra previste saranno determinanti.
7.3 I valori delle pressioni non devono superare quelle prescritte
dalla C.I.P. In caso di insuccesso e se il valore limite massimo
calcolato non supera 1,25 Pmax e' ammessa una controprova su un
numero doppio di cartucce.
La media dei risultati della prova e della controprova, dovra'
soddisfare le prescrizioni della C.I.P.; in caso contrario le
munizioni di questo lotto non possono essere commercializzate salvo
che come munizione di elevate prestazioni conformemente all'articolo
3.2.
7.4 Nel caso in cui la C.I.P. ha previsto la misura dell'energia
cinetica, questa, dopo elaborazione dei risultati, secondo la
statistica, deve soddisfare alle prescrizioni in materia. Per
effettuare questa misura, si utilizzera', in principio, una
installazione a schermi luminosi nella quale l'aparecchio
registratore elettronico, o contatore, dovra' avere una precisione di
almeno 10 microsecondi. La base di misura dovra' essere possibilmente
di un metro e la prima barriera ottica sara' installata a 0,50 m
dalla bocca della canna. Se le sopra indicate prescrizioni non
vengono applicate, i risultati ottenuti dovranno essere
conseguentemente raccordati.
8. Controllo della sicurezza di funzionamento
8.1 In occasione del controllo di tipo e dei controlli d'ispezione,
il controllo sella sicurezza di funzionamento sara' effettuato
utlizzando una canna campione o un'arma le cui dimensioni della cam-
era, sono conformi alle quote fissate nelle tabelle delle dimensioni
approvate dalla C.I.P.
8.2 In occasione dei controlli di fabbricazione, il controllo della
sicurezza di funzionamento, potra' essere effettuato utilizzando
un'arma le cui dimensioni sono nei limiti ammessi dalla C.I.P. e che
sia stata accettata dall'Organismo Nazionale riconosciuto. Le
caratteristiche dimensionali di quest'arma saranno registrate.
8.3 Il prelievo sara' effettuato come previsto al precedente
paragrafo 4.
8.4 I difetti considerati come critici sono i seguenti.
a. sfuggita di gas verso il retro oltre la chiusurua.
b. arresto del proiettile o frammenti di questo nella canna.
c. rottura del bossolo che resta interamente o parzialmente nella
canna.
d. distacco totale del bossolo
e. scoppio del fondello.
8.5 In caso di insuccesso, il lotto sara' rinviato per revisione e
ammesso ad una ulteriore presentazione.
9. Munizioni importate dai paesi terzi
Nel caso di munizioni importate da un paese non aderente, per il
quale non e' possibile verificare i controlli di fabbricazione,
verra' chiesto al fabbricante, per ciascun tipo di munizione,
un'attestazione che certifichi che questo effettua dei controlli di
fabbricazione equivalenti a quelli imposti dalla C.I.P.
L'Organismo Nazionale autorizzato di un paese membro avra' il diritto
di ottenere dall'importatore o dall'Organismo Nazionale competente
che ha accordato l'autorizzazione ad apporre il segno di controllo,
il protocollo di controllo di fabbricazione d'un lotto importato.
Inoltre, i controlli d'ispezione esercitati dall'Organismo Nazionale
competente del paese importatore di munizioni provenienti da paesi
terzi dovranno essere effettuati, in questo caso, almeno tutti gli
anni.
XV - 8 Prova di certe armi da fuoco e apparecchi a carica esplosiva
portatili
Decisione presa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 4.
Basandosi sull'articolo I, linea 1, 2 e 3 della Convenzione del 1
Luglio 1969, e riconoscendo che alcune armi da fuoco e alcuni
apparecchi portatili possono essere sottoposti ad una prova
particolare, la Commissione Internazionale Permanente per la prova
delle armi da fuoco portatili ha preso la seguente decisione:
ARTICOLO 1
1.1 lo scopo di questa decisione e' la determinazione di prescrizioni
uniformi per la prova delle armi da fuoco portatili, dei tubi
riduttori e degli apparecchi a carica esplosiva definiti all'articolo
2.
1.2 A questo fine, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni
particolari di questa decisione, introducono per questi oggetti, in
luogo della prova individuale, una prova di omologazione.
1.3 Gli Stati membri introducono inoltre un contrassegno di
omologazione che, conformemente alle disposizioni particolari di
questa decisione, sostituisce il punzone di prova individuale. Il
riconoscimento reciproco dei contrassegni di omologazione nazionali
e' acquisito.
1.4 Il contrassegno di omologazione e il punzone, non possono essere
utilizzati che quando le armi da fuoco portatili e gli apparecchi
siano stati provati conformemente alle disposizioni di seguito
fissate e hanno soddisfatto alle prescrizioni imposte.
ARTICOLO 2
La presente decisione e' valida in tutti i casi ove le sollecitazioni
subite dai materiali considerati e dovute alle pressioni di tiro,
sono nettamente inferiori alla resistenza propria di questi materiali
e dei loro materiali costituenti.
Questa si applica specificamente ai:
2.1 armi a fuoco portatili,
2.1.1. la cui camera di cartuccia ha un diametro inferiore o tutt'al
piu' eguale a 5 mm e una lunghezza inferiore o eguale a 15 mm.
2.1.2 la cui camera di cartuccia ha un diametro e una lunghezza che
possono raggiungere 6 mm, ma che non possono utilizzare altro che la
munizione nella quale la miscela innescante costituisce il solo
agente propulsivo e non possono tirsre dei proiettili aventi una
energia alla bocca superiore a 7,5 joule.
2.1.3. che non sono destinate che al tiro di un'unica munizione
2.2 tubi riduttori che non abbiamo dei sistemi propri di chiusura e
destinanti a delle armi da fuoco la cui munizione non sviluppi delle
pressioni di gas superiori a 2000 bar.
2.3 apparecchi portatili di tiro a scopi industriali e tecnici nei
quali si utilizzi delle sostanze esplosive per la propulsione del
proiettile o di altri pezzi meccanici e la cui lista sara' tenuta
aggiornata.
ARTICOLO 3
3.1 le armi da fuoco portatili, i tubi riduttori e gli apparecchi di
tiro nell'ambito dell'articolo 2 che sono fabbricati in serie, sono
sottoposti dagli Stati membri a una prova di omologazione da parte
dell'Autorita' Nazionale di questi stati.
Le armi da fuoco portatili, i tubi riduttori e gli apparecchi di
tiro, nell'ambito dell'articolo 2, che non sono fabbricati in serie,
devono essere sottoposti alla prova individuale.
3.2 La prova di omologazione comprende:
- la verifica della designazione del tipo
- la verifica della resistenza del materiale al tiro
- la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle
norme della C.I.P.
- la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro.
Le specifiche alle quali devono soddisfare le armi i tubi riduttori e
gli apparecchi di tiro in questione, cosi' come le prove da
effettuare conformemente alle prescrizioni della C.I.P. sono indicate
nell'allegato. 3.3. La prova individuale comprende:
- la verifica delle caratteristiche prescritte,
- la verfica della resistenza del materiale al tiro,
- la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle
norme della C.I.P.
- la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro.
Le specifiche alle quale devono soddisfare le armi, i tubi riduttori
e gli apparecchi di tiro in questione, cosi' come le prove da
effettuare conformemente alle prescrizioni della C.I.P. sono indicate
nell'allegato.
3.4. Quando il fabbricante si e' preparato alla realizzazione di una
quantita' importante di materiali, stabilendo i disegni e i programmi
di lavoro e producendo i calibri e gli utensili necessari a questa
realizzazione, la sua fabbricazione sara' considerata di serie ai
sensi del paragrafo 3.1. sopra citato.
ARTICOLO 4
4.1 Quando le verifiche secondo l'articolo 3, paragrafo 3.2 sono
soddisfacenti, l'Autorita' Nazionale, del paese membro, accorda
l'omologazione del tipo in questione. A questo tipo appartengono gli
oggetti il cui modo di funizionamento, le dimensioni essenziali, i
materiali impiegati e la forma, sono le stesse con riserva che
l'aspetto dell'oggetto non sia stato notevolmente modificato e che la
sua sicurezza sia stata conservata.
4.2 L'omologazione sara' rifiutata quando il campione sottomesso alle
prove previste dall'articolo 3, paragrafo 3.2 non risponde alle
prescrizioni indicate nell'allegato.
4.3 Il certificato di omologazione deve indicare:
- il nome e l'indirizzo del richiedente
- il genere d'apparecchio e la designazione del tipo,
- le caratteristiche tecniche essenziali del campione provato, in
particolare i materiali omologati e il loro spessore, l'appellazione
commerciale o normalizzata della munizione, come pure le dimensioni
della camera di cartuccia,
- il genere e la forma del contrassegno di omologazione da impiegare
cosi' come il numero dell'omologazione,
- un'eventuale limitazione dell'omologazione a un numero determinato
di esemplari e i numeri di serie corrispondenti.
4.4 L'omologazione e' ritirata quando:
- le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3.2 non sono state
soddisfatte in occasione dell'omologazione e non sono state
rispettate in seguito oppure
- l'Autorita' Nazionale competente constata che gli esemplari
realizzati differiscono dal punto di vista delle loro
caratteristiche essenziali dal campione provato ed indicato nel
certificato di omologazione.
4.5 Le Autorita' Nazionali competenti degli Stati membri,
comunicheranno al Bureau Permanent della C.I.P. una copia dei
certificati di omologazione che avranno rilasciato e avvertiranno
dell'eventuale ritiro di questi.
Il Bureau Permanent della C.I.P. informera' della concessione e del
ritiro d'una omologazione le Autorita' competenti degli Stati membri,
che gli saranno stati segnalati dalle delegazione di questi.
ARTICOLO 5
5.1 Tutte le armi da fuoco portatili, tutti i tubi riduttori e tutti
gli apparecchi a carica esplosiva, appartenenti alla serie omologata,
devono portare in maniera ben visibile e duratura su una delle loro
parti essenziali le seguenti indicazioni:
- il nome, la societa' o il marchio di fabbrica depositato dal
fabbricante o dall'importatore,
- la designazione del tipo,
- l'appellazione commerciale o normalizzata della munizione, o la
designazione del calibro nel caso di agenti propulsivi particolari,
- il contrassegno di omologazione.
5.2 Tutte le armi da fuoco portatile, tutti i tubi riduttori e tutti
gli apparecchi a carica esplosiva, che non provengono da una
fabbricazione di serie, devono portare in maniera ben visibile e
duratura sopra una delle loro parti essenziali le seguenti
indicazioni:
- il nome, la societa' o il marchio di fabbrica depositato dal
fabbricante o dall'importatore,
- la designazione del calibro o l'appellazione commerciale o
normalizzata della munizione,
- il punzone di prova.
5.3 Gli apparecchi a carica esplosiva devono inoltre ricevere un
numero di fabbricazione
5.4 Gli Stati membri possono aggiungere altre indicazioni a quelle
previste ai paragrafi 5.1 a 5.3.
ARTICOLO 6
6.1 Per i tubi riduttori e gli apparecchi a carica esplosiva di
serie, che sono stati omologati conformemente all'articolo 4,
l'Autorita' Nazionale competente sottoporra', almeno ogni due anni,
cinque esemplari di ciascun tipo omologato alla prova individuale
prevista dall'articolo 3, paragrafo 3 e precisata nell'allegato.
6.2 Tutte le armi da fuoco portatili, tutti i tubi riduttori e tutti
gli apparecchi a carica esplosiva, gia' provati, le cui parti
sottoposte a forti sollecitazioni hanno subito delle modifiche
fondamentali, devono essere sottoposti ad una nuova prova
individuale.
ARTICOLO 7
7.1 Se dopo il rilascio dell'omologazione, l'Autorita' Nazionale di
uno Stato membro della C.I.P., constata che le caratteristiche
essenziali di esemplari di serie, non soddisfano alle prescrizioni
tecniche dell'allegato per le prove previste all'articolo 3,
paragrafo 2, questa prende contatto con l'Autorita' Nazionale che ha
rilasciato l'omologazione e che verifica in tale caso se le critiche
sono fondate.
7.2 Se l'Autorita' Nazionale che ha provveduto all'omologazione,
verifica la fondatezza di queste critiche o constata che gli
esemplari di una serie non corrispondono dal punto di vista delle
loro caratteristiche essenziali al campione omologato, questa ritira
l'omologazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e se i
difetti non possono essere immediatamente eliminati, questa
interdisce al possessore dell'omologazione, di continuare a mettere
in commercio gli altri esemplari della serie.
7.3 In caso di urgenza un'Autorita' Nazionale d'uno Stato Membro che
constati conformemente al paragrafo 1 che una serie che ha ricevuto
il contrassegno di omologazione, costituisce un pericolo per
l'utulizzatore o dei terzi, puo' decidere nei limiti della sua
competenza di ritirare dal commercio la serie in questione.
ARTICOLO 8
Ciascuna Parte contraente potra' dichiarare nel termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della presente decisione che ella si da' la
facolta' di non applicarla nei tre anni successivi. Gli Stati membri
che adottano tale facolta' si impegnano a sviluppare il concetto
della prova di omologazione secondo le norme della C.I.P.
Allo scadere di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore
della presente decisione, tutti gli Stati sono obbligati ad
applicarla.
Questa facolta' puo' essere abbandonata in qualunque momento e questo
fatto sara' notificato al Bureau Permanent della C.I.P. che ne
avvisera' gli Stati contraenti.
XV - 9 Condotta delle prove
Regolamento - tipo
Decisione presa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostuisce la decisione XIII - 16.
CAPITOLO I - ARMI A CANNE LISCE
Controllo prima del tiro
1. Ogni arma presentata alla prova, dovra' portare il marchio del
fabbricante e un numero di fabbricazione. Questa sara' oggetto di una
visita di accettazione e di un controllo delle dimensioni nelle
condizioni indicate di seguito.
2. Sono rifiutate:
a. le armi arrugginite o insufficientemente levigate esteriormente;
b. le armi le cui canne presentano dei difetti del metallo o di
fabbricazione, tali che:
- venature;
- bindelle, ganci o tubi mal saldati;
- difetti di alesatura o insufficienza di levigatura interna che non
permette un controllo razionale dopo il tiro;
- le armi il cui funzionamento (armamento, percussione, chiusura,
sgancio troppo dolce, ecc) risulta difettoso e quelle la cui
sicurezza e' inoperante;
- le armi la cui camera non riceve correttamente la cartuccia di
prova alla quale e' destinata, cartuccia che corrispondera' alle
norme della C.I.P.;
- le armi le cui canne avranno dei diametri dell'anima non conformi
alle dimensioni unificate della C.I.P.
3. Il controllo delle munizioni riguarda:
- la misura del diametro dell'anima della canna almeno prossimo a
1/10 mm e, eventualmente, la verifica degli spessori delle pareti
della canna, tenuto conto delle caratteristiche dell'acciaio
utilizzato la cui qualita', in tal caso, deve essere indicata sulla
canna, da un punzone standardizzato;
- la profondita' come i diametri della camera e della sede del bordo
seguendo le tolleranze prescritte dalla C.I.P;
- eventualmente, il peso della canna.
Dopo questo controllo, la canna deve portare, oltre il marchio del
fabbricante e l'indicazione della profondita' della camera:
- sia il diametro dell'anima espresso in millimetri e decimi di
millimetri;
- sia un marchio riconosciuto da tutti i banchi di prova che permette
di riconoscere immediatamente le caratteriastiche dell'acciaio
utilizzato e gli spessori minimi richiesti delle pareti;
- eventualmente, il peso della canna.
Controllo dopo il tiro
4. Dopo i tiri di prova, le armi subiscono un nuovo controllo.
5. Sono rifutate le armi visibilmente deteriorate o che presentano
manifestamente uno dei seguenti difetti:
- mancata percussione;
- sparo inopinato della cartuccia alla chiusura dell'arma,
- rigonfiamento nelle camere o alla loro uscita;
- rigonfiamento alla strozzatura o al suo raccordo;
- ogni deterioramento, anche minimo, nella parte cilindrica della
canna;
- bindelle o ganci dissaldati;
- per le armi a bascula, disgiunzione tra la culatta e la bascula di
0,20 mm;
- bascula incrinata o piegata;
- deformazioni o deterioramento dei pezzi essenziali della chiusura.
6. Le armi aventi subito le prove con successo, sono marcate con i
punzoni corrispondenti.
Questi punzoni sono apposti in maniera evidente su ciascuna canna,
bascule, carcasse o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.
7. Un certificato di prova potra' essere rilasciato secondo il
Regolamento proprio di ciascun Banco di Prova.
Questi certificati, che portano un numero d'ordine, sono, sia
staccati da un registro a madre e figlia siano stillati in piu'
esemplari uno dei quali e' conservato negli archivi del Banco di
Prova.
Dovranno essere precisate la natura dell'arma provata, come pure le
seguenti indicazioni:
- numero di fabbricazione dell'arma;
- il calibro nominale;
- la profondita' della camera;
- la pressione di prova;
- eventualmente, la lunghezza e il peso della canna.
Validita' delle prove
8. Ogni modifica posteriore alla prova delle seguenti
caratteristiche delle canne:
- alterazione della qualita' dell'acciaio;
- approfondimento della camera;
- diminuzione dello spessore delle pareti;
comporta la non validita' dei punzoni di prova e, in conseguenza,
l'obbligo della riprova dell'arma.
In ogni caso, la validita' della prova non sara' contestata se e'
provato, sia dalle osservazioni incise sulla canna, sia per quelle
inscritte sul certificato di prova, che:
- la profondita' della camera non e' stata aumentata in modo tale che
il punzone corrispondente inciso sulla canna non e' piu' valevole;
- lo spessore delle pareti non e' stato diminuito al punto da mettere
in pericolo la resistenza dell'arma (un aumento del diametro
dell'anima inferiore a 0,20 mm e una diminuzione del peso che non
superi il 4%, costituente un criterio generalmente ammissibile).
CAPITOLO II. ARMI RIGATE LUNGHE E CORTE
Controllo prima del tiro
9. Ogni arma presentata alla prova sara' oggetto di un controllo
dimensionale effettuato prima del tiro.
10. Sono rifiutate le armi la cui canna o il meccanismo sono
difettose o la cui camera e il diametro dell'anima non sono conformi
alle dimensioni standard previste dalla C.I.P.
11. Dopo accettazione, dovra' essere inciso su ciascuna canna, se non
compare gia', la designazione delle norme o quella della cartuccia
utilizzata.
Controllo dopo il tiro
12. Dopo il tiro di prova, le armi subiscono un nuovo controllo.
13. Sono rifiutate le armi visibilmente deteriorare o che presentano
manifestamente uno dei seguenti difetti:
- mancata percussione
- sparo inopinato della cartuccia all'atto della chiusura dell'arma.
- rigonfiamento nelle camere o alla loro uscita.
- ogni deformazione, anche minima, della parte cilindrica della
canna;
- bindelle o ganci dissaldati;
- disgiunzione della chiusura superiore a 0,15 mm
- bascula incrinata o piegata;
- deformazione o deterioramento dei pezzi essenziali della chiusura
14. Dopo accettazione dell'arma potra' essere rilasciato, secondo il
regolamento proprio a ciascun Banco di Prova, un certificato nelle
stesse condizioni che per le armi a canne lisce. Questi certificati
distaccati da un registro a madre e figlia porteranno un numero
d'ordine, dovranno precisare la natura dell'arma provata come pure le
seguenti indicazioni:
- numero di fabbricazione dell'arma;
- calibro nominale e la designazione della cartuccia;
- la pressione di prova
Validita' delle prove
15. Ogni ulteriore modifica delle dimensioni interne ed esterne delle
canne o della camera dell'arma, annulla la prova gia' effettuata. le
armi cosi' modificate devono essere riprovate.
XV - 10 RICERCA DELLE SOLUZIONI DELLE VERTENZE CHE POSSONO SORGERE
TRA DUE STATI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI PRESE DA QUESTA.
In virtu' dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione
Internazionale Permanente (C.I.P.) relativo alle decisioni prese nel
quadro delle finalita' definite all'Articolo 1 della Convenzione per
il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco
portatili, la C.I.P., adotta la seguente procedura per la soluzione
delle vertenze su questioni tecniche che possono insorgere tra due
Stati, membri della C.I.P., riguardanti l'applicazione delle
decisioni prese da questa.
I
Domanda del parere della C.I.P.
1. In caso di dubbio o di discussione sull'interpretazione o
l'applicazione di un punto d'ordine tecnico fissato da una decisione
della C.I.P., preso in applicazione all'articolo 1 della Convenzione
e dell'articolo 5 del Regolamento, il Governo interessato ricorrera'
al parere della C.I.P.
Il parere puo' essere oggetto di voto sia nel corso di Sessioni, sia
per corrispondenza, conformemente all'articolo 7 del Regolamento.
Le Parti interessate devono prendere in considerazione il parere
della C.I.P. in occasione della ricerca di soluzione della loro
vertenza.
II
Commissione di conciliazione composta da cinque membri
2) Quando una domanda di costituzione di una Commissione di
conciliazione e' presentata da una Parte contraente, ogni parte alla
vertenza designa due membri della Commissione di cui l'uno non deve
avere la stessa nazionalita' delle Parti in causa.
I membri della Commissione di conciliazione devono essere nominati
dalle Parti nel termine di 60 giorni a partire dalla data alla quale
il Bureau Permanent o l'altra Parte contraente riceve la domanda.
Nei 30 giorni seguenti l'ultima nomina, i quattro conciliatori ne
nominano un quinto, che sara' Presidente.
3) Se la nomina del Presidente o di un qualunque degli altri
conciliatori non avviene nei termini sopra prescritti per questa
nomina, questa sara' fatta dal Bureau Permanent o da una terza
Potenza membro della Convenzione, scelta di comune accordo tra le
Parti, nei sessanta giorni che seguono la scadenza di questo termine.
4) La Commissione di conciliazione, avra' per compito di chiarire le
questione in litigio, di raccogliere aquesto fine tutte le
informazioni utili attraverso un'inchiesta o altrimenti di sforzarsi
di conciliare le Parti:
5) La Commissione di conciliazione decreta lei stessa la sua
procedura e il diritto ad applicarla. La Commissione con l'accordo
delle Parti dalla vertenza, puo' invitare tutte le Delegazioni degli
Stati membri della C.I.P. a sottoporre il loro parere verbalmente, o
per iscritto. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate alla
maggioranza dei voti dei suoi cinque membri.
6) La Commissione redige un rapporto nei sei mesi seguenti la sua
costituzione a meno che le Parti non concordino altrimenti. Il suo
rapporto e' depositato presso il Bureau Permanent che lo trasmette
alla vertenza. Il rapporto della Commissione, ivi comprese tutte le
conclusioni che vi compaiono, senza vincolare le Parti, costituisce
l'enunciato di raccomandazioni sottoposte all'esame delle Parti in
vista di facilitare una composizione amichevole della vertenza.
III
Negoziazioni dirette o diplomatiche
7) Le Parti interessate alla vertenza, possono mettersi d'accordo a
mezzo di negoziazioni dirette o diplomatiche, prima, durante o dopo,
la ricerca delle soluzioni per l'intermediazione delle Commissioni di
conciliazione.
IV
Arbitraggio
8) Se le Parti interessate alla vertenza non si mettono d'accordo
alla scadenza dei sessanta giorni che seguono la chiusura dei lavori
della Commissione di conciliazione o dei negoziati diretti o
diplomatici, queste possono ricorrere a una Commissione mista
arbitrale, composta di cinque arbitri, in virtu' del compromesso
concluso tra le suddette Parti.
9) Se conformemente al compromesso del paragrafo 10 della presente
Risoluzione, la nomina dei membri della Commissione mista arbitrale
non intervengono nel termine di tre mesi a partire dalla domanda
indirizzata da una delle parti all'altra, di costituire una
Commissione mista arbitrale, la cura di procedere alle nomine
necessarie, sara' affidata a una terza Potenza, scelta di comune
accordo dalle Parti.
10) Il compromesso fissa l'oggetto del litigio, la scelta degli
arbitri, il diritto da applicare e la procedura da seguire.
11) La sentenza degli arbitri e' definitiva e obbligatoria per le
Parti che hanno accettato la composizione della loro vertenza per
mezzo dell'arbitraggio.