MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata   in  vigore  delle  decisioni  adottate  dalla  Commissione
   internazionale permanente nella XV sessione plenaria, tenutasi nel
   giugno      1978,     conformemente     alla     convenzione   sul
   riconoscimento  reciproco  di   punzoni   di prova delle  armi  da
   fuoco   portatili   adottata   a   Bruxelles  il  1  luglio 1969,
   ratificata con legge 12 dicembre 1973, n.  993,  pubblicata  nella
   Gazzetta Ufficiale n. 46 del 19 febbraio 1974.
(GU n.160 del 10-7-1993 - Suppl. Ordinario n. 62)

  Il  15  gennaio  1980, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8
del  regolamento  annesso  alla  convenzione  sul  riconoscimento dei
punzoni  di  prova  delle armi da fuoco portatili, Bruxelles 1 luglio
1969  (della  quale l'Italia era divenuta parte il 31 marzo 1974 come
da  comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 dell'8 maggio 1974), sono
entrate   in   vigore   le   decisioni   adottate  dalla  Commissione
internazionale  permanente  nella  XV  sessione plenaria tenutasi nel
giugno  1978.  Dette decisioni, con relativa traduzione non ufficiale
in italiano, vengono qui di seguito riportate.
                COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                         PER LA PROVA DELLE
                       ARMI DA FUOCO PORTATILI
                             XV SESSIONE
                             GIUGNO 1978
                       BUREAU PERMANENT DE LA
                                C I P
                        45 Rue Fond des Tawes
                      B - 4000 LIEGE (Belgique)
                COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
                         PER LA PROVA DELLE
                       ARMI DA FUOCO PORTATILI
                                C I P
La  Commissione  Internazionale Permanente per la prova delle armi da
fuoco portatili,
riferendosi  alla  Convocazione  per  il riconoscimento reciproco dei
punzoni  di  prova  delle  armi da fuoco portatili ed al Regolamento,
fatti a Bruxelles il 1 Luglio 1969,
ha  l'onore  di  portare  a  conoscenza  delle  Parti  contraenti  le
decisioni prese in occasione della sua XV Sessione Plenaria.
XV - 1. Dichiarazioni fatte in applicazione al paragrafo 5
        dell'articolo I della Convenzione.
1.  "Dritte  Verordnung"  della  R  F  A, datata 21 dicembre 1976, e'
conforme alle prescrizioni della C.I.P.
2.  La  "Beschussverordnung"  dell'Austria, datata 30 agosto 1977, e'
conforme alle prescrizioni della C.I.P.
3.  Il  Decreto  Collettivo  1/1977  dell'Ungheria  e'  conforme alle
prescrizioni della C.I.P.
XV - 2 Prova dei fucili da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla
culatta.
Prova dei fucili da caccia e canna(e) rigata(e).
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa   decisione   annulla   l'articolo   II  dell'allegato  I  del
Regolamento della C.I.P.
I.  Prova  dei  fucili  da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla
culatta
Per  fucili  da caccia a canna(e) liscia(e) caricati dalla culatta si
sono stabilite due tipi di prova:
-  la  prova  ordinaria  applicata  ai  fucili  destinati  al tiro di
cartucce la cui pressione media massima non supera (metodo crusher):
- 650 bar per i calibri 12 e piu grandi
- 680 bar per il calibro 16
- 720 bar per i calibri 20 e piu' piccoli
- la prova superiore applicata ai fucili destinati al tiro di
cartucce  ad  elevata prestazione, la cui pressione media massima non
deve superare i 900 bar.
1) Prova ordinaria:
Questa  prova si applica ai fucili la cui pressione media massima non
supera 650 bar, 680 bar, 720 bar, secondo il calibro.
La prova ordinaria comporta il tiro di almeno 2 cartucce.
Il tiro di queste due cartucce dovra' permettere di realizzare almeno
una volta una delle seguenti condizioni:
a)  sviluppare  in  camera,  al  primo manometro, una pressione media
massima, rispettivamente di almeno 850 bar, 900 bar e 950 bar secondo
il calibro.
b)  sviluppare  nell'anima della canna, al 2 manometro, una pressione
media massima di almeno 500 bar.
2) Prova superiore:
Questa  prova  si  applica ai fucili destinati al tiro di cartucce la
cui  pressione  media  massima puo' superare rispettivamente 650 bar,
680 bar e 720 bar e non superare 900 bar.
La  prova  superiore  comporta  il  tiro di almeno 2 cartucce, tenuto
conto dell'eventuale prova ordinaria.
Il  tiro delle due cartucce deve permettere di realizzare, almeno una
volta, ciascuna delle seguenti condizioni:
a)  sviluppare in camera, al 1 manometro, una pressione media massima
di almeno 1200 bar.
b)  sviluppare  nell'anima della canna, al 2 manometro, una pressione
media massima di almeno 500 bar.
3)  Le  condizioni  sopra  definite  per le due prove, possono essere
realizzate:
- sia separatamente da due cartucce differenti
-  sia  da  due  cartucce  identiche rispondenti simultaneamente alle
condizioni a) e b).
Le  pressioni  sviluppate  dalle  munizioni di prova devono, inoltre,
soddisfare alle ineguaglianze prescritte dalla C.I.P.
4)  Devono  essere  marcate  con  un  punzone  di prova le parti piu'
sollecitate messe alla prova:
-  ciascuna  canna  e  bascula,  carcassa,  o  pezzi  essenziali  del
meccanismo di chiusura.
II Prova delle armi a canna (e) rigata (e)
1)  Salvo eccezioni previste dalla C.I.P., le armi a canna (e) rigata
(e)  sono  provate con delle munizioni la cui pressione media massima
e'  almeno  30%  superiore  alla  pressione  massima  ammessa  per la
munizione del commercio prevista per l'arma in questione.
Nel  caso  si  prenda  in  esame  l'energia  cinetica del proiettile,
l'energia  del proiettile della munizione di prova deve essere almeno
10%  superiore  all'energia  massima  del  proiettile  ammessa per la
munizione del commercio.
Le  pressioni  medie  massime  della  munizione del commercio e della
munizione  di  prova  oppure  l'energia  media massima del proiettile
della  munizione  del  commercio  sono  indicate nelle "Tabelle delle
Dimensioni di Cartucce e di Camere".
La  munizione  di  prova deve, inoltre, soddisfare alle ineguaglianze
prescritte dalla C.I.P.
2) La prova viene effettuata come di seguito.
a) per le armi destinate a tirare munizioni del commercio sviluppanti
una  pressione media massima di 1800 bar o piu', dal tiro di almeno 2
cartucce di prova;
b)   per  le  armi  destinate  a  tirare  una  munizione  commerciale
sviluppante  una  pressione  media  massima inferiore a 1800 bar, dal
tiro di almeno 1 cartuccia di prova;
c)  per le pistole, indipendentemente dalla pressione della munizione
commerciale, dal tiro di almeno 2 cartucce di prova;
d)  per i revolver e le armi la cui canna non e' solidale con la cam-
era,  indipendentemente  dalla pressione della munizione commerciale,
dal tiro di almeno 1 cartuccia di prova in ogni camera;
e) per le armi la cui energia cinetica del proiettile della munizione
commerciale e' indicata nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e
di Camere", dal tiro di almeno 2 cartucce di prova;
f) per le armi a piu' canne, dal tiro in ciascuna canna del numero di
cartucce di prova sopra previste.
3)  Devono  essere  marcati  con  il  punzone  di  prova i pezzi piu'
sollecitati messi alla prova:
- ogni canna e bascula, carcassa e pezzi essenziali del meccanismo di
chiusura;
-  per  i  revolver  e  le  armi la cui camera non e' solidale con la
canna:  canna,  tamburo  e carcassa, oppure la canna, ogni camera e i
pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.
XV  -  3  Misura dell'energia cinetica del proiettile delle munizioni
destinate ad armi a canna (e) rigata (e).
Decisione  presa  in  applicazione  del  paragrafo  1 dell'Art. 5 del
Regolamento.
1. Osservazioni generali
L'esperienza  dimostra  che  in prima approssimazione, trascurando ad
esempio  le  diverse  caratteristiche  di  combustione  della  carica
propulsiva, l'energia cinetica di un dato proiettile, aumenta del 10%
se  la  pressione  sviluppata cresce del 30%. Per una data munizione,
tirata  in  canne  identiche  (eguale lunghezza ed eguale passo della
rigatura)  ad  un  aumento  della  energia  cinetica  del  proiettile
corrisponde quindi un aumento della pressione sviluppata.
Un aumento dell'energia cinetica espressa da:
                        2
           (delta) E = V /2 x (delta) m + m V x (delta) V
puo'  essere  ottenuto  dall'aumento  della  velocita' del proiettile
(aumento   del   peso   della  carica  propulsiva)  e/o  dall'aumento
direttamente proporzionale alla massa del proiettile (a condizione di
evitare un aumento delle perdite di energia per attrito).
La  misura  dell'energia  cinetica al posto di quella della pressione
dei gas, si giustifica nei seguenti casi:
-  il  volume  della  camera  di  combustione e' talmente piccolo che
l'installazione  di  un manometro puo' modificare il normale sviluppo
della pressione;
- la carica dell'innesco costituisce egualmente la carica propulsiva:
l'aumento  della  pressione  e',  in questo caso, cosi' rapido che la
misura  della  pressione  ottenuta con i procedimenti classici non e'
piu' significativa.
Nelle "Tabelle delle Dimensioni di Cartucce e di Camere", questi tipi
di  munizioni sono riconoscibili per l'indicazione della loro energia
alla  bocca  espressa  in  Joule  al  posto  della  indicazione della
pressione massima.
2. Dimensioni delle canne di misura
Le  dimensioni  interne delle canne di misura sono identiche a quelle
delle canne manometriche.
La  lunghezza  e  il  passo  della  rigatura  di  queste  canne  deve
soddisfare i valori fissati dalla C.I.P.
3. Procedura di misura
L'energia cinetica del proiettile e' data dalla formula:
                             2
                      E = m V /2
La  velocita'  V  del  proiettile  e' ottenuta misurando il tempo che
intercorre  al  passaggio  del  proiettile  tra  due  punti della sua
traiettoria:
-  il  primo  punto e' situato a 0,50 m dalla bocca della canna ed il
secondo a 1,50 m;
-  la  misura  del  tempo  si  effettua  per  mezzo  di  un contatore
elettronico che fornisce almeno i 10 (micron)s;
-  la  velocita' V e' il rapporto della base di misura(1m) divisa per
il tempo misurato.
Se  l'energia  cinetica  richiesta  dalla munizione di prova non puo'
essere  ottenuta  con  un aumento di peso della carica propulsiva, si
puo'  aumentare del 10% il peso del proiettile, le perdite di energia
per attrito nella canna, non essendo aumentate.
4. Elaborazione dei risultati
L'elaborazione  dei  risultati sara' fatta applicando le regole della
statistica:
- Emax : valore massimo della energia cinetica del proiettile
            ammesso dalla C.I.P.

- En : media aritmetica dell'energia cinetica del proiettile
           ottenuta da n misure;
- sn : scarto tipo dell'energia cinetica del proiettile su n
           misure;
- K3n : coefficiente di tolleranza per n misure al fine di
           ottenere una certezza statistica del 95% nel 90% dei casi.
L'energia  cinetica  media  della  munizione  commerciale deve essere
inferiore o eguale al valore Emax ammesso.
Inoltre, l'obbligo per una munizione commerciale di non fornire alcun
valore individuale dell'energia cinetica superiore a 1,07 Emax con la
certezza  sopra  indicata,  e'  rispettato  quanto  e' soddisfatta la
seguente ineguaglianza:

                En + K3n. sn (< o =) 1,07 Emax
L'energia  cinetica media della munizione di prova deve essere almeno
10%  superiore  all'energia  cinetica  media  massima  ammessa per la
munizione    commerciale.    Inoltre,   nessun   valore   individuale
dell'energia  cinetica  deve  essere  inferiore  a  1,07  Emax con la
certezza  sopra  menzionata.  Questo  obbligo e' rispettato quando e'
soddisfatta la seguente ineguaglianza:

                En - K3n. sn (> o =) 1,07 Emax
Perche'  l'energia  cinetica  non  superi  un  certo  valore,  con la
certezza   sopra   indicata,  deve  essere  soddisfatta  la  seguente
ineguaglianza:

                En + K3n. sn (< o =) 1,25 Emax
                    COEFFICIENTI DI TOLLERANZA

             n K1.n K2.n K3.n

             5 5,75 4,19 3,38
6 5,02 3,67 2,96
7 4,59 3,35 2,71
8 4,31 3,14 2,54
9 4,10 2,99 2,42
            10 3,94 2,87 2,32
            11 3,81 2,78 2,24
            12 3,71 2,71 2,18
            13 3,63 2,64 2,13
            14 3,55 2,59 2,09
            15 3,49 2,54 2,05
            16 3,44 2,50 2,01
            17 3,39 2,47 1,98
            18 3,35 2,43 1,96
            19 3,31 2,40 1,93
            20 3,27 2,38 1,91
            25 3,14 2,28 1,83
            30 3,05 2,21 1,77
            35 2,98 2,16 1,72
            40 2,93 2,12 1,69
            45 2,89 2,09 1,66
            50 2,85 2,06 1,64
            55 2,83 2,04 1,62
            60 2,80 2,02 1,60
            70 2,76 1,99 1,58
            80 2,73 1,96 1,56
            90 2,70 1,94 1,54
           100 2,68 1,92 1,52

PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE
XV  -  4  Manometri  per  la  misura  della  pressione delle cartucce
destinate alle armi a canna(e) liscia(e).
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIII-4.
1. Osservazioni generali
E'   certo   che   gli   apparecchi  di  misura  elettronici  moderni
rappresentano  un  progresso importante nel campo della tecnica delle
misure  e  possono essere utilizzati con successo particolarmente per
il  controllo della fabbricazione delle munizioni. La costruzione dei
transduttori,  degli  amplificatori elettronici e degli apparecchi di
registrazione  e'  nondimeno talmente diversificata che nei risultati
possono  apparire  delle  differenze.  Percio',  il metodo crusher e'
mantenuto  per la misura delle pressioni nel quadro della Convenzione
1969  ed i valori indicati delle pressioni delle munizioni di prova e
commerciali sono quelli ottenuti con il metodo crusher.
2.  Le  dimensioni  interne  della canna e della camera devono essere
conformi alle dimensioni minime imposte dalla C.I.P.
Sono ammesse le seguenti tolleranze:
+ 0,1 mm per il diametro della canna
+ 0,05 mm per il diametro della camera
+ 2 mm per la lunghezza della camera
Il cono di raccordo deve essere 10 +- 30'
3.  L'apparecchio  campione  destinato alla misura delle pressioni di
prova  deve  essere  provvisto di almeno due manometri. Questi devono
fare  parte  integrante  della  canna  oppure  trovarsi  in un blocco
manometrico nel quale e' fissata la canna.
4.  L'asse del primo manometro, deve trovarsi tra 17 e 32 mm dal vivo
di culatta della canna; l'asse del secondo manometro a 162 +- 2 mm da
questo stesso vivo di culatta.
5.  La  misura  della  pressione si effettua normalmente per mezzo di
cilindretti crusher (metodo chiamato standard o di riferimento).
Il  manometro  e'  costituito  da  un pistone con la sua guida, da un
incudine  e da un crusher. La guida del pistone deve essere al minimo
10  mm.  Il  diametro  del  pistone  e'  fissato  a  6,18  mm con una
tolleranza di - 0,004 mm.
Il  gioco  radiale tra il pistone e la sua guida deve essere compreso
tra  0,002  e 0,006 mm. La massa del pistone deve essere eguale a 3,0
+-  0,7  grammi. I cilindretti crusher utilizzati dovranno essere dei
crusher  4,9  x  3  mm  del  "Etablissement Central de l'Armement" a'
Parigi,  oppure dei crusher calibrati in rapporto a questi ultimi. Il
canale forato sotto il pistone ha un diametro di 6,18 mm. Il foro nel
bossolo deve avere un diametro di 3 mm.
Lo spessore di grasso all'entrata del canale non deve superare 3 mm.
6.  La misura delle pressioni puo' essere effettuata con altro mezzo,
purche'  delle  misure comparative abbiano dimostrato che i risultati
cosi' ottenuti sono comparabili a quelli forniti dal metodo crusher.
7. Elaborazione dei risultati
L'elaborazione  dei  risultati delle misure sara' fatta applicando le
regole della statistica:
Pmax : pressione media massima ammissibile secondo le
              prescrizioni C.I.P.
Pi : pressione individuale

Pn : pressione media aritmetica di n misure
Kin : coefficiente di tolleranza per n misure
Sn : scarto tipo della pressione di n misure
La  pressione media della cartuccia commerciale deve essere inferiore
o  eguale al valore Pmax ammesso. Inoltre, l'obbligo di una munizione
commerciale  di  non  fornire alcun valore di pressione superiore del
15%  del  valore  Pmax  e'  rispettato  se nel 95% dei casi il valore
superiore  del  limite  di  tolleranza  non  supera 1,15 Pmax con una
certezza  statistica  del  95%  ossia  la  seguente  ineguaglianza e'
soddisfatta:

                  Pn + K2n . Sn ( < o = ) 1,15 Pmax
La  pressione  media  della munizione di prova deve essere almeno 30%
superiore   alla   pressione   massima   ammessa   per  la  munizione
commerciale.  Inoltre,  perche'  nel 90% dei casi il valore inferiore
dei  limiti  di  tolleranza  non  sia  inferiore a 1,15 Pmax, con una
certezza  statistica del 95%, bisogna che sia soddisfatta la seguente
ineguaglianza:

                  Pn - K3n . Sn ( > o = ) 1,15 Pmax
Al  fine  di  non  sollecitare  esageratamente l'arma sottoposta alla
prova, la munizione di prova, non deve superare un certo valore della
pressione fissata dalla seguente ineguaglianza:

                  Pn + K3n . Sn ( < o = ) 1,70 Pmax
                 COEFFICIENTI DI TOLLERANZA

             n K1.n K2.n K3.n

             5 5,75 4,19 3,38
6 5,02 3,67 2,96
7 4,59 3,35 2,71
8 4,31 3,14 2,54
9 4,10 2,99 2,42
            10 3,94 2,87 2,32
            11 3,81 2,78 2,24
            12 3,71 2,71 2,18
            13 3,63 2,64 2,13
            14 3,55 2,59 2,09
            15 3,49 2,54 2,05
            16 3,44 2,50 2,01
            17 3,39 2,47 1,98
            18 3,35 2,43 1,96
            19 3,31 2,40 1,93
            20 3,27 2,38 1,91
            25 3,14 2,28 1,83
            30 3,05 2,21 1,77
            35 2,98 2,16 1,72
            40 2,93 2,12 1,69
            45 2,89 2,09 1,66
            50 2,85 2,06 1,64
            55 2,83 2,04 1,62
            60 2,80 2,02 1,60
            70 2,76 1,99 1,58
            80 2,73 1,96 1,56
            90 2,70 1,94 1,54
           100 2,68 1,92 1,52

PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE
XV  5.  Manometri  per  la  misura  delle  pressioni sviluppate dalle
cartucce destinate alle armi rigate
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 2.
1. Osservazioni generali
E'   certo   che   gli   apparecchi  di  misura  elettronici  moderni
rappresentano  un  progresso importante nel campo della tecnica delle
misure  e  possono essere utilizzati con successo particolarmente per
il  controllo  della  fabbricazione  di munizioni. La costruzione dei
trasduttori,  degli  amplificatori  elettronici e degli apparecchi di
registrazione  e'  nondimeno talmente diversificata cosi che' possono
apparire delle differenze nei risultati.
Percio'  il metodo crusher e' mantenuto per la misura delle pressioni
nel  quadro  della  Convenzione  1969  ed  i  valori  indicati  delle
pressioni delle munizioni di prova e commerciali sono quelli ottenuti
con il metodo crusher.
2. Dimensioni delle canne manometriche
Le  dimensioni  interne  delle canne manometriche devono soddisfare i
valori minimi fissati dalla C.I.P.
Le seguenti tolleranze sono ammesse:
   F Z L3 P1 P2 H2 G1
+ 0,02 + 0,03 + 0,1 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,03 mm

Non  e'  fissata  la  tolleranza  per  la  quota G. La tolleranza per
l'angolo i del cono di raccordo e' la seguente:
- per i ( > o =) 12' : - 5/60 i
- per i ( < o =) 12' : - 1'
Una tolleranza positiva per l'angolo i e' ammissibile nel caso in cui
viene preso in considerazione il campo di tolleranza di G1.
In   questo   caso  bisogna  che  G1  reale  soddisfi  alla  seguente
ineguaglianza:
G1 reale - Fmin ( > o =) Gmin - h

 2 tg i reale
Questo significa che G1 reale legato a Fmin non puo' essere inferiore
al valore Gmin indicato nelle tabelle.
3. Posizione della presa di pressione
L'apparecchio di misura sara' posizionato a 25 mm dal vivo di culatta
quando la lunghezza del bossolo e' superiore a 40 mm.
Sara'  posizionato  a 17,5 mm dal vivo di culatta quando la lunghezza
del bossolo e' compresa fra 30 e 40 mm, limiti inclusi.
Quando la lunghezza del bossolo e' inferiore a 30 mm, la misura della
pressione  sara'  effettuata  tra  7,5 mm e i 3/4 della lunghezza del
bossolo,  L1  o  L3,  e  la posizione della misura sara' indicata nel
protocollo delle prove con il valore della pressione ottenuta.
4. Procedura di misura
Il  foro  nel  bossolo  sara'  di  2 mm qualunque sia la lunghezza di
questo.
La  scelta del diametro del pistone e del crusher, sara' basata sulla
seguente tabella.

|Dia- |Sezione|Crusher |Criterio di scelta | Campo |
|metro| del |diametro|PL (< o =)Pmax;(< o =) | delle |
|del *|pistone| x | c.a.d. | misure |
|pisto| |altezza |PL (< o =)Pmax (< o =) | |
|ne | 2 | |Pu (micron) e | |
|(mm) |(mm ) | |PL (< o =) 1,3 Pmax | |
| | | |(< o =) Pu | |
| | | | | |
|     |       |        |                       |               |
| | | | | | | |
| | | |PL(bar) | PU(bar) |PL(bar)|PU(bar)|
| | | |        |              |       |       |
| 6,18| 30 | 2 x 4 | 240 | 600 | 220 | 650 |
| 3,91| 12 | 2 x 4 | 600 | 1350 | 550 | 1500 |
| 3,91| 12 | 3 x 4,9| 1350 | 3100 | 1200 | 3400 |
| 3,91| 12 | 4 x 6 | 2350 | 4700 | 2200 | 5200 |
| 3,91| 12 | 5 x 7 | 3600 | 6000 | 3300 | 7000 |
|     |       |        |        |              |       |       |
Si impiegheranno i cilindretti crusher dell'"Etablissement Central de
l'Armement" (ECA) o dei cilindretti calibrati in paragone a questi.
La massa del pistone sara' di 3 +- 0,5 g ed il canale forato sotto la
faccia  piana  del  pistone  avra' il diametro di questo e non dovra'
superare  l'altezza  di  3  mm. Lo spazio libero sara' riempito di un
grasso a base di silicone avente le seguenti
caratteristche:
densita': circa 1
penetrazione  (mezzo  calmo  e  mezzo  agitato): circa 180 a 210 ASTM
(American Society Testing Materials).
In  occasione  della misura delle pressioni delle cartucce di prova e
commerciali  di  un  dato  tipo  di munizione si deve usare lo stesso
manometro  con  gli  stessi  pistoni  e  dei  crusher  con  le stesse
caratteristiche appartenenti allo stesso lotto.
5. Elaborazione dei risultati
Per   il   controllo   della   munizione   in   occasione  della  sua
fabbricazione,   o   durante   il  suo  impiego,  come  pure  per  la
determinazione della pressione di prova, si procedera' al tiro di una
serie di almeno 10 cartucce.
Se, per un controllo, sono disponibili meno di 10 cartucce, si dovra'
indicare con la pressione ottenuta in numero di misure effettuate.
L'elaborazione  dei  risultati  si  effettuera'  applicando le regole
della statistica.
Pmax:  pressione  media  massima  ammissibile secondo le prescrizioni
della C.I.P.
Pi : pressione individuale

Pn : pressione media aritmetica di n misure
sn : scarto tipo della pressione di n misure
Kin : coefficiente di tolleranza per n misure
La  pressione media della cartuccia commerciale deve essere inferiore
od eguale al valore di Pmax ammesso.
Inoltre  l'obbligo  per  una  munizione commerciale di non dare alcun
valore individuale superiore del 15% del valore Pmax e' rispettato se
nel  99%  dei  casi  il valore superiore del limite di tolleranza non
supera  1,15  Pmax,  con  una  certezza  statistica  del 95% ossia la
seguenze ineguaglianza e' soddisfatta:

                  Pn + K1n . sn ( < o = ) 1,15 Pmax
La  pressione  media  della munizione di prova deve essere almeno 30%
superiore   alla   pressione   massima   ammessa   per  la  munizione
commerciale.  Inoltre  affinche' nel 90% dei casi il valore inferiore
del  limite  di  tolleranza  non  sia  inferiore a 1,15 Pmax, con una
certezza  statistica  del 95% bisogna che sia soddisfatta la seguente
ineguaglianza:

                  Pn + K3n . sn ( > o = ) 1,15 Pmax
Per  non  sollecitare esageratamente l'arma sottoposta alla prova, la
munizione  di prova non deve superare un certo valore della pressione
fissata dalla seguente ineguaglianza:

                  Pn + K3n . sn ( < o = ) 1,50 Pmax
                     COEFFICIENTI DI TOLLERANZA

                  | | |
             n | K1.n | K2.n | K3.n
                  | | |
                  |           |             |
             5 5,75 4,19 3,38
             6 5,02 3,67 2,96
             7 4,59 3,35 2,71
             8 4,31 3,14 2,54
             9 4,10 2,99 2,42
            10 3,94 2,87 2,32
            11 3,81 2,78 2,24
            12 3,71 2,71 2,18
            13 3,63 2,64 2,13
            14 3,55 2,59 2,09
            15 3,49 2,54 2,05
            16 3,44 2,50 2,01
            17 3,39 2,47 1,98
            18 3,35 2,43 1,96
            19 3,31 2,40 1,93
            20 3,27 2,38 1,91
            25 3,14 2,28 1,83
            30 3,05 2,21 1,77
            35 2,98 2,16 1,72
            40 2,93 2,12 1,69
            45 2,89 2,09 1,66
            50 2,85 2,06 1,64
            55 2,83 2,04 1,62
            60 2,80 2,02 1,60
            70 2,76 1,99 1,58
            80 2,73 1,96 1,56
            90 2,70 1,94 1,54
           100 2,68 1,92 1,52

PER I VALORI INTERMEDI: INTERPOLARE LINEARMENTE

          ---->  Vedere Tabella a Pag. 57 della G.U.  <----

  XV - 6. Tabelle C.I.P. delle dimensioni massime delle cartucce e
minime delle camere.
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
1.  Per i calibri anglo-sassoni ed americani (GB e US) i valori delle
pressioni  Pmax  indicati  nella  colonna  30  della tabella A devono
essere  considerati  come  valori  medi che sono validi e comparabili
secondo  la  strumentazione  impiegata  ed  il  metodo seguito per la
misura.
I  valori  indicati  nelle  colonne  31  e  32  delle  tabelle A sono
ciononostante  provvisoriamente  obbligatori per la definizione delle
cartucce di prova.
2.  Le  tabelle  VII  -  A  e  VII  - B sono sostituite dalle tabelle
allegate
XV - 7 Controllo delle munizioni commerciali
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 3,
La  Commissione  Internazionale Permanente per la prova delle armi da
fuoco portatili, nel quadro delle missioni definite agli articoli 1-3
e  1-4  della Convenzione del 1 Luglio 1969, ha fissato le condizioni
nelle  quali  le munizioni immesse in commercio devono essere provate
per offrire garanzia di sicurezza.
                             ARTICOLO 1
Gli  Stati  Membri  instaurano  un  "contrassegno di controllo" delle
munizioni commerciali destinate alle armi e apparecchi portatili.
Il riconoscimento reciproco dei contrassegni nazionali e' acquisito.
I  "contrassegni  di  controllo"  non possono essere applicati se non
quando  la munizione e' controllata secondo le condizioni nel seguito
fissate e risponde alle prescrizioni imposte dalla C.I.P.
Il   prelievo   delle  munizioni  del  lotto  da  controllare,  sara'
effettuato  nelle  condizioni  fissate  in  un  allegato  tecnico. La
definizione del lotto e' egualmente data nell'allegato.
                             ARTICOLO 2
Il  controllo  puo'  essere  eseguito  sia  dall'organismo  nazionale
riconosciuto,    sia    dal   fabbricante   sotto   la   sorveglianza
dell'organismo   nazionale.   La   responsabilita'   della  munizione
riguardera', in ogni caso, il fabbricante.
Il controllo della munizione comprende:
a.   verifica   dell'esistenza   dei  marchi  distintivi  sull'unita'
d'imballaggio elementare;
b.   verifica   dell'esistenza  dei  marchi  distintivi  su  ciascuna
cartuccia;
c. verifica della conformita' delle caratteristiche dimensionali;
d.  prova  della  pressione  media  delle cartucce o, in difetto, dei
parametri giudicati equivalenti nel caso di una munizione speciale;
e. verifica della sicurezza di funzionamento.
                             ARTICOLO 3
3-1 La cartuccia deve portare i seguenti marchi distintivi:
a.  identificazione  del  caricatore  o  di  chi  se ne rende garante
(marchio d'origine o marchio di fabbrica);
b.  sul  fondello  della munizione a percussione centrale, il calibro
secondo le norme o l'appellazione commerciale di questo;
c.  per la munizione a pallini, il diametro o il numero dei pallini e
la lunghezza del bossolo se questo supera:
- 65 mm per i calibri 20 e superiori
- 63,5 mm per i calibri 24 e inferiori;
3-2  La  munizione  ad elevate prestazioni deve essere identificabile
sia  da un fondello dentellato sia da un colore caratteristico sia da
ogni altro mezzo conveniente.
                             ARTICOLO 4
La   munizione  messa  in  commercio  deve  essere  contenuta  in  un
imballaggio idoneo al suo trattamento.
L'unita'    di    imballaggio    elementare    deve   essere   chiusa
convenientemente. Le seguenti indicazioni devono figurare sull'unita'
di imballaggio elementare.
a.  nome  o marchio di fabbrica del fabbricante di colui per il quale
la  munizione  e'  stata  caricata  e  che  si  rende  garante  della
conformita' di questa alle prescrizioni in vigore;
b. appellazione commerciale o appellazione secondo le norme;
c.  il  numero  di identificazione del lotto e il numero di munizioni
contenute nell'imballaggio elementare;
d.   per   le  munizioni  di  elevate  prestazioni,  una  indicazione
supplementare  che  segnali chiaramente che queste non possono essere
tirate in armi che non siano state sottoposte ad una prova speciale;
e.  il  contrassegno  di  controllo  certificante che la munizione e'
stata controllata secondo le prescrizioni della C.I.P.
                             ARTICOLO 5
Il  controllo  dimensionale  deve essere eseguito applicando i metodi
della  metrologia  legale.  I  valori  massimi e minimi devono essere
conformi alle tabelle della C.I.P.
                             ARTICOLO 6
La  misura  delle  pressioni  e  dei parametri deve essere effettuata
secondo le prescrizioni della C.I.P.
I   valori   trovati,  devono  corrispondere  statisticamente  a  una
pressione  massima  inferiore o tutt'al piu' eguale, a quella ammessa
dalla C.I.P.
                             ARTICOLO 7
Il  controllo  della sicurezza di funzionamento della munizione sara'
effettuato conformemente alle prescrizioni della C.I.P.
                             ARTICOLO 8
8-1.  L'autorizzazione  ad  apporre  un  contrassegno di controllo e'
accordata, per un tipo dato di munizione, dall'autorita' nazionale di
uno  degli Stati Membri al fabbricante o a colui il cui nominativo e'
indicato sulla munizione e se ne rende garante.
Questa  autorizzazione  sara'  egualmente  accordata  all'importatore
richiedente  d'un  Paese  aderente per la munizione proveniente da un
Paese  non aderente, approvata dall'organismo nazionale competente di
questo Stato membro.
Detta autorizzazione, sara' concessa a condizione che:
a.  il richiedente possieda e utilizzi gli apparecchi di misura delle
dimensioni,  delle pressioni, o eventualmente dei parametri giudicati
equivalenti,  per il tipo di munizione in questione e se possiede del
personale  capace  ad utilizzarli, oppure se ha affidato il controllo
della sua fabbricazione ad un auorita' riconosciuta, e
b.  i  controlli  hanno  dimostrato  che  la  munizione fabbricata e'
conforme  alle  prescrizioni  della  C.I.P. ivi compresi gli allegati
tecnici previsti all'articolo 11.
8-2.   L'autorizzazione  sara'  mantenuta  fintantoche'  i  controlli
d'ispezione  effettuati  da  un  organismo autorizzato dall'autorita'
nazionale,  dimostrano  che  le  condizioni a e b sopraindicate, sono
sempre soddisfatte. Questa sara' ritirata in caso contrario.
                             ARTICOLO 9
Le  autorizzazioni  ad apporre il contrassegno di controllo come pure
il  suo  ritiro,  saranno comunicati al Bureau Permanent della C.I.P.
che ne avvertira' le Delegazioni.
                             ARTICOLO 10
Se,  nel paese stesso o in un altro Stato membro, si constata che uno
o  piu'  lotti  di  munizioni provvisti del contrassegno di controllo
commercializzati,  non  rispettano  piu' le prescrizioni di controllo
della C.I.P. una controprova verra' imposta dall'autorita' nazionale,
dalla  quale  dipende il fabbricante o il responsabile e questa sara'
effettuata  dal  Banco  di  Prova o da ogni altro organismo ufficiale
competente.  Se  si  riscontra che la critica e' fondata e che non si
puo' portarvi rimedio immediatamente, l'autorita' nazionale decidera'
del  mantenimento  o  del  ritiro dal commercio del lotto o dei lotti
incriminati  informando  le  autorita'  nazionali  degli  altri Stati
membri della decisione presa.
Se  si  tratta  unicamente  di  pressioni, o di parametri equivalenti
troppo  elevati, il fabbricante potra' essere autorizzato a rimettere
in  vendita  la  munizione con le indicazioni previste per quelle che
sviluppano delle pressioni superiori alla normale.
In  caso  di urgenza, se uno Stato membro constata che un certo lotto
di  munizioni  provvisto del contrassegno di controllo rappresenta un
pericolo   per  l'utilizzatore  o  un  terzo,  l'autorita'  nazionale
competente,  potra'  imporre  che il lotto sia ritirato dal commercio
nel  suo paese, informandone immediatamente il Bureau Permanent della
C.I.P. e adottando le misure di sicurezza adeguate.
                             ARTICOLO 11
Questa  decisione  sara'  completata da allegati tecnici indicanti le
prescrizioni della C.I.P.
                             ARTICOLO 12
Le  eventuali  formalita'  per  la  protezione  del  contrassegno  di
controllo  in  ogni  Stato  membro  riguardano le autorita' nazionali
competenti.
                             ARTICOLO 13
Ogni  Parte  contraente potra' dichiarare entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  della  presente  decisione  che  la  stessa  si prende la
facolta' di non applicarla nei tre anni successivi.
Gli  Stati  membri  che  adottano  questa  facolta',  si  impegnano a
sviluppare il concetto del controllo delle munizioni secondo le norme
della  C.I.P.  Allo scadere di un periodo di cinque anni dall'entrata
in  vigore  della  presente  decisione  tutti  gli  Stati membri sono
obbligati ad applicarla.
Questa  facolta' puo' essere abbandonata in ogni momento e cio' sara'
notificato  al  Bureau  Permenent  della C.I.P. che ne avvertira' gli
Stati contraenti.
Allegato tecnico al documento "Controllo delle Munizioni Commerciali"
Indice
1. Generalita' e definizione dei controlli
2. Definizione del tipo
3. Definizione del lotto
4. Prelievo
5. Controllo visuale
6. Controllo dimensionale
7. Controllo della pressione
8. Controllo della sicurezza di funzionamento
9. Munizioni importate
1. Generalita' e definizione dei controlli
1.1. Abilitazione delle installazioni
1.1.1.   In   applicazione   dell'articolo  8-1.a.,  su  domanda  del
richiedente,  l'Organismo  Nazionale  riconosciuto,  sara'  tenuto ad
effettuare  l'ispezione  delle  installazioni  e degli appareccchi di
misura  per  ciascun  tipo di munizione al fine di constatare la loro
conformita'    alle    prescrizioni    della   C.I.P.   e   accordare
l'abilitazione.
1.1.2. L'ispezione comprende

a. la verifica della conformita' delle quote delle canne manometriche
alle prescrizioni della C.I.P.;
b.  la  verifica  dell'affidabilita' degli apparecchi di misura delle
pressioni,  utilizzando  delle  cartucce  di  riferimento o una canna
manometrica campione;
c.  la  verifica dei calibri e degli strumenti destinati al controllo
dimensionale delle munizioni;
d.  la  verifica delle armi destinate al controllo della sicurezza di
funzionamento.
1.2. Controllo del tipo di munizione
1.2.1.   In   applicazione   all'articolo   8.1.b,   su  domanda  del
richiedente,   l'Organismo   Nazionale   riconosciuto  procedera'  al
controllo dei tipi di munizioni prodotti in serie procedendo come per
il controllo di fabbricazione, ma su un numero doppio di pezzi.
1.2.2. La prima importazione d'un tipo di munizione proveniente da un
paese non aderente sara' sottoposta allo stesso controllo di tipo.
1.2.3.  Se questo controllo non e' stato soddisfacente il richiedente
e'  autorizzato a fare delle nuove presentazioni dello stesso tipo di
munizione.
1.3 Controllo di fabbricazione.
1.3.1   Essendo  risultato  favorevole  il  controllo  di  tipo,  dei
controlli  di  fabbricazione saranno effettuati sia dal fabbricante o
l'importatore  autorizzato sia dall'Organismo Nazionale riconosciuto,
su  ogni lotto di munizione al fine di verificare che le prescrizioni
di  sicurezza  della  C.I.P.  sono  soddisfatte permanentemente nella
fabbricazione corrente.
1.3.2 I risultati dei controlli di fabbricazione saranno registrati e
numerati,  da  colui  che esegue i controlli, secondo un procedimento
approvato dall'Organismo Nazionale riconosciuto.
Queste  registrazioni  saranno  tenute  in  permanenza a disposizione
dell'Organismo Nazionale riconosciuto.

1.4 Controllo d'ispezione
1.4.1  L'Organismo  Nazionale  riconosciuto  effettuera'  i controlli
d'ispezione previsti all'articolo 8.2. secondo le seguenti procedure:
A) per il richiedente che posssiede l'autorizzazione ad effettuare il
controllo di fabbricazione, almeno ogni tre anni:
a.   il  controllo  delle  installazioni  secondo  la  procedura  del
paragrafo 1.1.2;
b. la verfica dei controlli di fabbricazione;
c.  un  controllo di fabbricazione secondo la procedura del paragrafo
1.3.
B)   per   gli   importatori  dei  paesi  terzi  che  non  possiedono
l'autorizzazione  ad effettuare il controllo di fabbricazione, almeno
ogni anno:
a.   la  verifica  dell'esistenza  dell'attestazione  di  conformita'
prevista al paragrafo 9;
b.  la verifica dell'esistenza dei controlli di fabbricazione tramite
la  domanda  di  invio  di uno o piu' protocolli secondo l'importanza
delle importazioni;
c.  un  controllo  per  ciascun tipo di munizione importata nell'anno
secondo  la  procedura  del  paragrafo  1.3.  In  questa occasione il
protocollo  di  controllo  del  fabbricante  del  lotto scelto per il
controllo d'ispezione dovra' essere fornito dall'importatore.
1.4.2   Se,  in  occasione  di  una  ispezione  si  constata  che  le
prescrizioni  della C.I.P. non sono rispettate, l'Organismo Nazionale
riconosciuto,  precisera'  il  difetto  e  il  termine  accordato per
portarvi  rimedio.  Se  non  viene  apportato  alcun  rimedio,  sara'
applicata la procedura prevista all'articolo 8.2.
2. Definizione del tipo.
Il  tipo sara' definito dall'appellazione indicata come "designazione
dei  calibri" nelle tabelle delle dimensioni delle cartucce approvate
dalla C.I.P. o dall'appellazione commerciale.
3. Definizione del lotto.
3.1  Il lotto sara' costituito dall'insieme di munizioni dello stesso
tipo,   prodotte   in  serie  e  caricate  dallo  stesso  caricatore,
utilizzando  la  polvere  dello  stesso  tipo,  con lo stesso peso di
proiettili o di pallini e lo stesso modello di innesco.
3.2  Per  le  munizioni  provenienti  da  un  Paese  non  aderente si
considerera'  come  costituente un lotto le munizioni importate dallo
stesso  importatore  di  uno  Stato  membro,  caricate  dallo  stesso
caricatore,   spedite   nello   stesso   tempo   e   presentando   le
caratteristiche di omogeneita' sopra indicate al paragrafo 3.1.
4. Prelievo
4.1  Il  prelievo sara' effettuato a caso e i campioni saranno i piu'
rappresentativi   possibile  del  loro  sottoposto  al  controllo,  a
discrezione del controllore.
4.2 Controllo del tipo
4.2.1.  Per il controllo del tipo il lotto sara' costituito da almeno
3000 pezzi.
4.2.2.  Per  i  lotti  di  quantita'  inferiore a quella indicata nel
precedente  paragrafo  4.2.1  sara' presa una decisione, in ogni caso
particolare,  dall'Organismo Nazionale riconosciuto, che terra' conto
dei principi e delle prescrizioni della C.I.P.
4.2.3.  Per  il  controllo  del  tipo,  il  lotto sara' scelto tra la
munizione che sviluppa la pressione massima la piu' elevata.
4.3 Controllo di fabbricazione
4.3.1. la quantita' di munizioni di un tipo controllato da sottoporre
al controllo di fabbricazione, formante un lotto, non deve superare.
- 500.000 pezzi per le munizioni a percussione centrale
- 1.500.000 pezzi per le munizioni a percussione anulare.
4.3.2 Prelievo
Lotto fino a 35.001 150.001 500.001
                               a a a
                 35.000 150.000 500.000 1.500.000
a) controllo
   dimensionale 125 200 315 500
   e visuale
b) controllo
   pressione 20 30 30 50
c) controllo di
   funzionamento 20 32 32 50
5. Controllo visuale
5.1 Sulle munizioni prelevate si verifica:
5.1.1 la presenza delle marche distintive previste all'articolo 3
Numero dei difetti ammissibili per le marche previste in 3.1.a,
3.1.c.: 2, 3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto indicata al paragrafo
4.3.2. sopra indicata.
Numero dei difetti per le marche previste in 3.1.b e 3.2.: zero.
5.1.2  L'assenza  di  difetti  nel  bossolo prima del tiro: numero di
difetti  ammissibili  per  incrinature  longitudinali  alla  bocca di
lunghezza  inferiore o tutt'al piu' eguale a 3 mm: 2, 3, 5, 8 secondo
l'entita' del lotto sopra indicato al paragrafo 4.3.2
Numero dei difetti sotto indicati: zero
- calibro errato
- incrinature longitudinali alla bocca di lunghezza superiore a 3 mm
- tutte le altre incrinature longitudinali e/o trasversali
- rotture del fondello
5.2  Si  verifica  sull'unita' d'imballaggio elementare contenente le
munizioni del prelievo:
5.2.1  numero  dei difetti ammissibili per le indicazioni previste in
4-a,  4-c,  4-e:  2,  3, 5, 8 secondo l'entita' del lotto indicato al
paragrafo 4.3.2 qui sopra.
Numero dei difetti per le indicazioni previste in 4-b, 4-d: zero.
5.2.2.   L'assenza  di  cartucce  di  differenti  tipi  nello  stesso
imballaggio elementare.
Numero dei difetti: zero.
5.3  Il  lotto sara' rinviato per revisione e ammesso a una ulteriore
presentazione  quando  si constati che il numero dei difetti indicati
nei paragrafi 5.1 e 5.2 e' superato.
6. Controllo dimensionale
6.1  Il  controllo  dimensionale  dovra'  permettere di verificare le
quote  importanti  dal  punto  di  vista  della sicurezza, cosi' come
quelle  che  definiscono il tipo. Queste quote indicate nelle tabelle
delle  dimensioni delle cartucce approvate dalla C.I.P. sono indicate
nell'addendum A al presente allegato.
6.2  Tutte  le munizioni del prelievo devono rispettare le dimensioni
limite  fissate  considerate come importanti dal punto di vista della
sicurezza.
6.3  Le  dimensioni  limite  fissate per la definizione del tipo sono
controllate  per mezzo d'un calibro di forma generale che tiene conto
delle  quote  minime  delle camere indicate nell'addendum A. Tutte le
munizioni  del  prelievo  devono  entrare  convenientemente in questo
calibro di forma generale.
6.4 Si verifica che l'innesco non sia sporgente rispetto al piano del
fondello della munizione.
6.5  Se si constata un difetto, il lotto sara' rinviato per revisione
ed emmesso ad un'ulteriore presentazione.
7. Controllo della pressione massima
7.1  Il prelievo si fara' come previsto al precedente paragrafo 4. Le
canne  manometriche  da  utilizzare  ed  il  metodo da seguire per la
misura  delle  pressioni  e  l'elaborazione  dei risultati sono stati
oggetto di decisioni della C.I.P.: decisioni XV-4 e XV-5.
7.2 Le condizioni normali delle prove sono le seguenti:
- temperatura: 21 C +- 1 C
- umidita' relativa: 60% +- 5%
Il   controllo   del   tipo   sara'  realizzato  su  delle  munizioni
climatizzate per 24 ore. I controlli di fabbricazione potranno essere
realizzati  sulle  munizioni  alle  condizioni  ambiente.  In caso di
contestazione  i  risultati  ottenuti  sulle  munizioni climatizzate,
nelle condizioni sopra previste saranno determinanti.
7.3  I  valori  delle pressioni non devono superare quelle prescritte
dalla  C.I.P.  In  caso  di  insuccesso e se il valore limite massimo
calcolato  non  supera  1,25  Pmax  e'  ammessa una controprova su un
numero doppio di cartucce.
La  media  dei  risultati  della  prova  e  della controprova, dovra'
soddisfare  le  prescrizioni  della  C.I.P.;  in  caso  contrario  le
munizioni  di  questo lotto non possono essere commercializzate salvo
che  come munizione di elevate prestazioni conformemente all'articolo
3.2.
7.4  Nel  caso  in  cui  la C.I.P. ha previsto la misura dell'energia
cinetica,   questa,  dopo  elaborazione  dei  risultati,  secondo  la
statistica,   deve  soddisfare  alle  prescrizioni  in  materia.  Per
effettuare   questa   misura,   si  utilizzera',  in  principio,  una
installazione   a   schermi   luminosi   nella   quale   l'aparecchio
registratore elettronico, o contatore, dovra' avere una precisione di
almeno 10 microsecondi. La base di misura dovra' essere possibilmente
di  un  metro  e  la  prima barriera ottica sara' installata a 0,50 m
dalla  bocca  della  canna.  Se  le  sopra  indicate prescrizioni non
vengono    applicate,    i   risultati   ottenuti   dovranno   essere
conseguentemente raccordati.
8. Controllo della sicurezza di funzionamento
8.1  In  occasione del controllo di tipo e dei controlli d'ispezione,
il  controllo  sella  sicurezza  di  funzionamento  sara'  effettuato
utlizzando  una canna campione o un'arma le cui dimensioni della cam-
era,  sono conformi alle quote fissate nelle tabelle delle dimensioni
approvate dalla C.I.P.
8.2  In  occasione dei controlli di fabbricazione, il controllo della
sicurezza  di  funzionamento,  potra'  essere  effettuato utilizzando
un'arma  le cui dimensioni sono nei limiti ammessi dalla C.I.P. e che
sia   stata   accettata  dall'Organismo  Nazionale  riconosciuto.  Le
caratteristiche dimensionali di quest'arma saranno registrate.
8.3 Il prelievo sara' effettuato come previsto al precedente
    paragrafo 4.
8.4 I difetti considerati come critici sono i seguenti.
a. sfuggita di gas verso il retro oltre la chiusurua.
b. arresto del proiettile o frammenti di questo nella canna.
c. rottura del bossolo che resta interamente o parzialmente nella
   canna.
d. distacco totale del bossolo
e. scoppio del fondello.
8.5 In caso di insuccesso, il lotto sara' rinviato per revisione e
    ammesso ad una ulteriore presentazione.
9. Munizioni importate dai paesi terzi
Nel  caso  di  munizioni  importate  da un paese non aderente, per il
quale  non  e'  possibile  verificare  i  controlli di fabbricazione,
verra'  chiesto  al  fabbricante,  per  ciascun  tipo  di  munizione,
un'attestazione  che  certifichi che questo effettua dei controlli di
fabbricazione equivalenti a quelli imposti dalla C.I.P.
L'Organismo Nazionale autorizzato di un paese membro avra' il diritto
di  ottenere  dall'importatore  o dall'Organismo Nazionale competente
che  ha  accordato l'autorizzazione ad apporre il segno di controllo,
il protocollo di controllo di fabbricazione d'un lotto importato.
Inoltre,  i controlli d'ispezione esercitati dall'Organismo Nazionale
competente  del  paese  importatore di munizioni provenienti da paesi
terzi  dovranno  essere  effettuati, in questo caso, almeno tutti gli
anni.
XV - 8 Prova di certe armi da fuoco e apparecchi a carica esplosiva
       portatili
Decisione  presa  in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostituisce la decisione XIV - 4.
Basandosi sull'articolo I, linea 1, 2 e 3 della Convenzione del 1
Luglio  1969,  e  riconoscendo  che  alcune  armi  da  fuoco e alcuni
apparecchi   portatili   possono   essere  sottoposti  ad  una  prova
particolare,  la  Commissione  Internazionale Permanente per la prova
delle armi da fuoco portatili ha preso la seguente decisione:
                             ARTICOLO 1
1.1 lo scopo di questa decisione e' la determinazione di prescrizioni
uniformi  per  la  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili, dei tubi
riduttori e degli apparecchi a carica esplosiva definiti all'articolo
2.
1.2  A questo fine, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni
particolari  di  questa decisione, introducono per questi oggetti, in
luogo della prova individuale, una prova di omologazione.
1.3   Gli   Stati  membri  introducono  inoltre  un  contrassegno  di
omologazione  che,  conformemente  alle  disposizioni  particolari di
questa  decisione,  sostituisce  il  punzone di prova individuale. Il
riconoscimento  reciproco  dei contrassegni di omologazione nazionali
e' acquisito.
1.4  Il contrassegno di omologazione e il punzone, non possono essere
utilizzati  che  quando  le  armi da fuoco portatili e gli apparecchi
siano  stati  provati  conformemente  alle  disposizioni  di  seguito
fissate e hanno soddisfatto alle prescrizioni imposte.
                             ARTICOLO 2
La presente decisione e' valida in tutti i casi ove le sollecitazioni
subite  dai  materiali  considerati  e dovute alle pressioni di tiro,
sono nettamente inferiori alla resistenza propria di questi materiali
e dei loro materiali costituenti.
Questa si applica specificamente ai:
2.1 armi a fuoco portatili,
2.1.1.  la cui camera di cartuccia ha un diametro inferiore o tutt'al
piu' eguale a 5 mm e una lunghezza inferiore o eguale a 15 mm.
2.1.2  la  cui camera di cartuccia ha un diametro e una lunghezza che
possono  raggiungere 6 mm, ma che non possono utilizzare altro che la
munizione  nella  quale  la  miscela  innescante  costituisce il solo
agente  propulsivo  e  non  possono  tirsre dei proiettili aventi una
energia alla bocca superiore a 7,5 joule.
2.1.3. che non sono destinate che al tiro di un'unica munizione
2.2  tubi  riduttori che non abbiamo dei sistemi propri di chiusura e
destinanti  a delle armi da fuoco la cui munizione non sviluppi delle
pressioni di gas superiori a 2000 bar.
2.3  apparecchi  portatili  di tiro a scopi industriali e tecnici nei
quali  si  utilizzi  delle  sostanze esplosive per la propulsione del
proiettile  o  di  altri  pezzi meccanici e la cui lista sara' tenuta
aggiornata.
                             ARTICOLO 3
3.1  le armi da fuoco portatili, i tubi riduttori e gli apparecchi di
tiro  nell'ambito  dell'articolo 2 che sono fabbricati in serie, sono
sottoposti  dagli  Stati  membri a una prova di omologazione da parte
dell'Autorita' Nazionale di questi stati.
Le  armi  da  fuoco  portatili,  i tubi riduttori e gli apparecchi di
tiro,  nell'ambito dell'articolo 2, che non sono fabbricati in serie,
devono essere sottoposti alla prova individuale.
3.2 La prova di omologazione comprende:
- la verifica della designazione del tipo
- la verifica della resistenza del materiale al tiro
- la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle
  norme della C.I.P.
- la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro.
Le specifiche alle quali devono soddisfare le armi i tubi riduttori e
gli  apparecchi  di  tiro  in  questione,  cosi'  come  le  prove  da
effettuare conformemente alle prescrizioni della C.I.P. sono indicate
nell'allegato. 3.3. La prova individuale comprende:
- la verifica delle caratteristiche prescritte,
- la verfica della resistenza del materiale al tiro,
- la verifica della conformita' delle dimensioni essenziali alle
  norme della C.I.P.
- la verifica della sicurezza di funzionamento al tiro.
Le  specifiche alle quale devono soddisfare le armi, i tubi riduttori
e  gli  apparecchi  di  tiro  in  questione,  cosi'  come le prove da
effettuare conformemente alle prescrizioni della C.I.P. sono indicate
nell'allegato.
3.4.  Quando il fabbricante si e' preparato alla realizzazione di una
quantita' importante di materiali, stabilendo i disegni e i programmi
di  lavoro  e  producendo i calibri e gli utensili necessari a questa
realizzazione,  la  sua  fabbricazione  sara' considerata di serie ai
sensi del paragrafo 3.1. sopra citato.
                             ARTICOLO 4
4.1  Quando  le  verifiche  secondo  l'articolo 3, paragrafo 3.2 sono
soddisfacenti,  l'Autorita'  Nazionale,  del  paese  membro,  accorda
l'omologazione  del tipo in questione. A questo tipo appartengono gli
oggetti  il  cui  modo di funizionamento, le dimensioni essenziali, i
materiali  impiegati  e  la  forma,  sono  le  stesse con riserva che
l'aspetto dell'oggetto non sia stato notevolmente modificato e che la
sua sicurezza sia stata conservata.
4.2 L'omologazione sara' rifiutata quando il campione sottomesso alle
prove  previste  dall'articolo  3,  paragrafo  3.2  non risponde alle
prescrizioni indicate nell'allegato.
4.3 Il certificato di omologazione deve indicare:
- il nome e l'indirizzo del richiedente
- il genere d'apparecchio e la designazione del tipo,
- le caratteristiche tecniche essenziali del campione provato, in
particolare  i materiali omologati e il loro spessore, l'appellazione
commerciale  o  normalizzata della munizione, come pure le dimensioni
della camera di cartuccia,
- il genere e la forma del contrassegno di omologazione da impiegare
  cosi' come il numero dell'omologazione,
- un'eventuale limitazione dell'omologazione a un numero determinato
  di esemplari e i numeri di serie corrispondenti.
4.4 L'omologazione e' ritirata quando:
- le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3.2 non sono state
   soddisfatte  in  occasione  dell'omologazione  e  non  sono  state
   rispettate in seguito oppure
- l'Autorita' Nazionale competente constata che gli esemplari
   realizzati   differiscono   dal   punto   di   vista   delle  loro
   caratteristiche  essenziali  dal  campione provato ed indicato nel
   certificato di omologazione.
4.5   Le   Autorita'   Nazionali   competenti   degli  Stati  membri,
comunicheranno  al  Bureau  Permanent  della  C.I.P.  una  copia  dei
certificati  di  omologazione  che  avranno rilasciato e avvertiranno
dell'eventuale ritiro di questi.
Il  Bureau  Permanent della C.I.P. informera' della concessione e del
ritiro d'una omologazione le Autorita' competenti degli Stati membri,
che gli saranno stati segnalati dalle delegazione di questi.
                             ARTICOLO 5
5.1  Tutte le armi da fuoco portatili, tutti i tubi riduttori e tutti
gli apparecchi a carica esplosiva, appartenenti alla serie omologata,
devono  portare  in maniera ben visibile e duratura su una delle loro
parti essenziali le seguenti indicazioni:
-  il  nome,  la  societa'  o  il  marchio di fabbrica depositato dal
fabbricante o dall'importatore,
- la designazione del tipo,
-  l'appellazione  commerciale  o  normalizzata della munizione, o la
designazione del calibro nel caso di agenti propulsivi particolari,
- il contrassegno di omologazione.
5.2  Tutte le armi da fuoco portatile, tutti i tubi riduttori e tutti
gli  apparecchi  a  carica  esplosiva,  che  non  provengono  da  una
fabbricazione  di  serie,  devono  portare  in maniera ben visibile e
duratura   sopra   una   delle  loro  parti  essenziali  le  seguenti
indicazioni:
-  il  nome,  la  societa'  o  il  marchio di fabbrica depositato dal
fabbricante o dall'importatore,
-   la  designazione  del  calibro  o  l'appellazione  commerciale  o
normalizzata della munizione,
- il punzone di prova.
5.3  Gli  apparecchi  a  carica  esplosiva devono inoltre ricevere un
numero di fabbricazione
5.4  Gli  Stati  membri possono aggiungere altre indicazioni a quelle
previste ai paragrafi 5.1 a 5.3.
                             ARTICOLO 6
6.1  Per  i  tubi  riduttori  e  gli apparecchi a carica esplosiva di
serie,   che  sono  stati  omologati  conformemente  all'articolo  4,
l'Autorita'  Nazionale  competente sottoporra', almeno ogni due anni,
cinque  esemplari  di  ciascun  tipo omologato alla prova individuale
prevista dall'articolo 3, paragrafo 3 e precisata nell'allegato.
6.2  Tutte le armi da fuoco portatili, tutti i tubi riduttori e tutti
gli  apparecchi  a  carica  esplosiva,  gia'  provati,  le  cui parti
sottoposte  a  forti  sollecitazioni  hanno  subito  delle  modifiche
fondamentali,   devono   essere   sottoposti   ad   una  nuova  prova
individuale.
                             ARTICOLO 7
7.1  Se  dopo il rilascio dell'omologazione, l'Autorita' Nazionale di
uno  Stato  membro  della  C.I.P.,  constata  che  le caratteristiche
essenziali  di  esemplari  di serie, non soddisfano alle prescrizioni
tecniche   dell'allegato   per  le  prove  previste  all'articolo  3,
paragrafo  2, questa prende contatto con l'Autorita' Nazionale che ha
rilasciato  l'omologazione e che verifica in tale caso se le critiche
sono fondate.
7.2  Se  l'Autorita'  Nazionale  che  ha provveduto all'omologazione,
verifica  la  fondatezza  di  queste  critiche  o  constata  che  gli
esemplari  di  una  serie  non corrispondono dal punto di vista delle
loro  caratteristiche essenziali al campione omologato, questa ritira
l'omologazione  conformemente  all'articolo  4,  paragrafo  4, e se i
difetti   non   possono   essere   immediatamente  eliminati,  questa
interdisce  al  possessore dell'omologazione, di continuare a mettere
in commercio gli altri esemplari della serie.
7.3  In caso di urgenza un'Autorita' Nazionale d'uno Stato Membro che
constati  conformemente  al paragrafo 1 che una serie che ha ricevuto
il   contrassegno   di  omologazione,  costituisce  un  pericolo  per
l'utulizzatore  o  dei  terzi,  puo'  decidere  nei  limiti della sua
competenza di ritirare dal commercio la serie in questione.
                             ARTICOLO 8
Ciascuna  Parte  contraente potra' dichiarare nel termine di sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della presente decisione che ella si da' la
facolta'  di non applicarla nei tre anni successivi. Gli Stati membri
che  adottano  tale  facolta'  si  impegnano a sviluppare il concetto
della prova di omologazione secondo le norme della C.I.P.
Allo  scadere  di  un  periodo  di cinque anni dall'entrata in vigore
della   presente   decisione,  tutti  gli  Stati  sono  obbligati  ad
applicarla.
Questa facolta' puo' essere abbandonata in qualunque momento e questo
fatto  sara'  notificato  al  Bureau  Permanent  della  C.I.P. che ne
avvisera' gli Stati contraenti.
XV - 9 Condotta delle prove
     Regolamento - tipo
Decisione  presa  in  applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
Regolamento.
Questa decisione annulla e sostuisce la decisione XIII - 16.
CAPITOLO I - ARMI A CANNE LISCE
Controllo prima del tiro
1.  Ogni  arma  presentata  alla prova, dovra' portare il marchio del
fabbricante e un numero di fabbricazione. Questa sara' oggetto di una
visita  di  accettazione  e  di  un  controllo delle dimensioni nelle
condizioni indicate di seguito.
2. Sono rifiutate:
a. le armi arrugginite o insufficientemente levigate esteriormente;
b.  le  armi  le  cui  canne  presentano dei difetti del metallo o di
fabbricazione, tali che:
- venature;
- bindelle, ganci o tubi mal saldati;
-  difetti di alesatura o insufficienza di levigatura interna che non
permette un controllo razionale dopo il tiro;
-  le  armi  il  cui funzionamento (armamento, percussione, chiusura,
sgancio  troppo  dolce,  ecc)  risulta  difettoso  e  quelle  la  cui
sicurezza e' inoperante;
-  le  armi  la  cui  camera non riceve correttamente la cartuccia di
prova  alla  quale  e'  destinata,  cartuccia che corrispondera' alle
norme della C.I.P.;
-  le  armi le cui canne avranno dei diametri dell'anima non conformi
alle dimensioni unificate della C.I.P.
3. Il controllo delle munizioni riguarda:
-  la  misura  del  diametro dell'anima della canna almeno prossimo a
1/10  mm  e,  eventualmente,  la verifica degli spessori delle pareti
della   canna,   tenuto   conto  delle  caratteristiche  dell'acciaio
utilizzato  la  cui qualita', in tal caso, deve essere indicata sulla
canna, da un punzone standardizzato;
-  la profondita' come i diametri della camera e della sede del bordo
seguendo le tolleranze prescritte dalla C.I.P;
- eventualmente, il peso della canna.
Dopo  questo  controllo,  la canna deve portare, oltre il marchio del
fabbricante e l'indicazione della profondita' della camera:
-  sia  il  diametro  dell'anima  espresso  in millimetri e decimi di
millimetri;
- sia un marchio riconosciuto da tutti i banchi di prova che permette
di   riconoscere   immediatamente  le  caratteriastiche  dell'acciaio
utilizzato e gli spessori minimi richiesti delle pareti;
- eventualmente, il peso della canna.
Controllo dopo il tiro
4. Dopo i tiri di prova, le armi subiscono un nuovo controllo.
5.  Sono  rifutate  le armi visibilmente deteriorate o che presentano
manifestamente uno dei seguenti difetti:
- mancata percussione;
- sparo inopinato della cartuccia alla chiusura dell'arma,
- rigonfiamento nelle camere o alla loro uscita;
- rigonfiamento alla strozzatura o al suo raccordo;
-  ogni  deterioramento,  anche  minimo, nella parte cilindrica della
canna;
- bindelle o ganci dissaldati;
-  per le armi a bascula, disgiunzione tra la culatta e la bascula di
0,20 mm;
- bascula incrinata o piegata;
- deformazioni o deterioramento dei pezzi essenziali della chiusura.
6.  Le  armi  aventi subito le prove con successo, sono marcate con i
punzoni corrispondenti.
Questi  punzoni  sono  apposti in maniera evidente su ciascuna canna,
bascule, carcasse o pezzi essenziali del meccanismo di chiusura.
7.  Un  certificato  di  prova  potra'  essere  rilasciato secondo il
Regolamento proprio di ciascun Banco di Prova.
Questi  certificati,  che  portano  un  numero  d'ordine,  sono,  sia
staccati  da  un  registro  a  madre  e figlia siano stillati in piu'
esemplari  uno  dei  quali  e'  conservato negli archivi del Banco di
Prova.
Dovranno  essere  precisate la natura dell'arma provata, come pure le
seguenti indicazioni:
- numero di fabbricazione dell'arma;
- il calibro nominale;
- la profondita' della camera;
- la pressione di prova;
- eventualmente, la lunghezza e il peso della canna.
Validita' delle prove
8. Ogni modifica posteriore alla prova delle seguenti
caratteristiche delle canne:
- alterazione della qualita' dell'acciaio;
- approfondimento della camera;
- diminuzione dello spessore delle pareti;
comporta  la  non  validita'  dei punzoni di prova e, in conseguenza,
l'obbligo della riprova dell'arma.
In  ogni  caso,  la  validita' della prova non sara' contestata se e'
provato,  sia  dalle  osservazioni incise sulla canna, sia per quelle
inscritte sul certificato di prova, che:
- la profondita' della camera non e' stata aumentata in modo tale che
il punzone corrispondente inciso sulla canna non e' piu' valevole;
- lo spessore delle pareti non e' stato diminuito al punto da mettere
in   pericolo  la  resistenza  dell'arma  (un  aumento  del  diametro
dell'anima  inferiore  a  0,20  mm e una diminuzione del peso che non
superi il 4%, costituente un criterio generalmente ammissibile).
CAPITOLO II. ARMI RIGATE LUNGHE E CORTE
Controllo prima del tiro
9.  Ogni  arma  presentata  alla  prova sara' oggetto di un controllo
dimensionale effettuato prima del tiro.
10.  Sono  rifiutate  le  armi  la  cui  canna  o  il meccanismo sono
difettose  o la cui camera e il diametro dell'anima non sono conformi
alle dimensioni standard previste dalla C.I.P.
11. Dopo accettazione, dovra' essere inciso su ciascuna canna, se non
compare  gia',  la  designazione delle norme o quella della cartuccia
utilizzata.
Controllo dopo il tiro
12. Dopo il tiro di prova, le armi subiscono un nuovo controllo.
13.  Sono rifiutate le armi visibilmente deteriorare o che presentano
manifestamente uno dei seguenti difetti:
- mancata percussione
- sparo inopinato della cartuccia all'atto della chiusura dell'arma.
- rigonfiamento nelle camere o alla loro uscita.
- ogni deformazione, anche minima, della parte cilindrica della
  canna;
- bindelle o ganci dissaldati;
- disgiunzione della chiusura superiore a 0,15 mm
- bascula incrinata o piegata;
- deformazione o deterioramento dei pezzi essenziali della chiusura
14.  Dopo accettazione dell'arma potra' essere rilasciato, secondo il
regolamento  proprio  a  ciascun Banco di Prova, un certificato nelle
stesse  condizioni  che per le armi a canne lisce. Questi certificati
distaccati  da  un  registro  a  madre  e figlia porteranno un numero
d'ordine, dovranno precisare la natura dell'arma provata come pure le
seguenti indicazioni:
- numero di fabbricazione dell'arma;
- calibro nominale e la designazione della cartuccia;
- la pressione di prova
Validita' delle prove
15. Ogni ulteriore modifica delle dimensioni interne ed esterne delle
canne  o della camera dell'arma, annulla la prova gia' effettuata. le
armi cosi' modificate devono essere riprovate.
XV  -  10  RICERCA DELLE SOLUZIONI DELLE VERTENZE CHE POSSONO SORGERE
TRA  DUE  STATI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI PRESE DA QUESTA.
In   virtu'   dell'articolo   5  del  Regolamento  della  Commissione
Internazionale  Permanente (C.I.P.) relativo alle decisioni prese nel
quadro  delle finalita' definite all'Articolo 1 della Convenzione per
il  riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco
portatili,  la  C.I.P., adotta la seguente procedura per la soluzione
delle  vertenze  su  questioni tecniche che possono insorgere tra due
Stati,   membri   della   C.I.P.,  riguardanti  l'applicazione  delle
decisioni prese da questa.
                                  I
                   Domanda del parere della C.I.P.
1.  In  caso  di  dubbio  o  di  discussione  sull'interpretazione  o
l'applicazione  di un punto d'ordine tecnico fissato da una decisione
della  C.I.P., preso in applicazione all'articolo 1 della Convenzione
e  dell'articolo 5 del Regolamento, il Governo interessato ricorrera'
al parere della C.I.P.
Il  parere puo' essere oggetto di voto sia nel corso di Sessioni, sia
per corrispondenza, conformemente all'articolo 7 del Regolamento.
Le  Parti  interessate  devono  prendere  in considerazione il parere
della  C.I.P.  in  occasione  della  ricerca  di soluzione della loro
vertenza.
                                 II
       Commissione di conciliazione composta da cinque membri
2)   Quando  una  domanda  di  costituzione  di  una  Commissione  di
conciliazione  e' presentata da una Parte contraente, ogni parte alla
vertenza  designa  due membri della Commissione di cui l'uno non deve
avere la stessa nazionalita' delle Parti in causa.
I  membri  della  Commissione di conciliazione devono essere nominati
dalle  Parti nel termine di 60 giorni a partire dalla data alla quale
il Bureau Permanent o l'altra Parte contraente riceve la domanda.
Nei  30  giorni  seguenti  l'ultima nomina, i quattro conciliatori ne
nominano un quinto, che sara' Presidente.
3)  Se  la  nomina  del  Presidente  o  di  un  qualunque degli altri
conciliatori  non  avviene  nei  termini  sopra prescritti per questa
nomina,  questa  sara'  fatta  dal  Bureau  Permanent  o da una terza
Potenza  membro  della  Convenzione,  scelta di comune accordo tra le
Parti, nei sessanta giorni che seguono la scadenza di questo termine.
4)  La Commissione di conciliazione, avra' per compito di chiarire le
questione   in   litigio,   di  raccogliere  aquesto  fine  tutte  le
informazioni  utili attraverso un'inchiesta o altrimenti di sforzarsi
di conciliare le Parti:
5)  La  Commissione  di  conciliazione  decreta  lei  stessa  la  sua
procedura  e  il  diritto ad applicarla. La Commissione con l'accordo
delle  Parti dalla vertenza, puo' invitare tutte le Delegazioni degli
Stati  membri della C.I.P. a sottoporre il loro parere verbalmente, o
per  iscritto.  Le  decisioni e le raccomandazioni sono adottate alla
maggioranza dei voti dei suoi cinque membri.
6)  La  Commissione  redige  un rapporto nei sei mesi seguenti la sua
costituzione  a  meno  che le Parti non concordino altrimenti. Il suo
rapporto  e'  depositato  presso il Bureau Permanent che lo trasmette
alla  vertenza.  Il rapporto della Commissione, ivi comprese tutte le
conclusioni  che  vi compaiono, senza vincolare le Parti, costituisce
l'enunciato  di  raccomandazioni  sottoposte all'esame delle Parti in
vista di facilitare una composizione amichevole della vertenza.
                                 III
                 Negoziazioni dirette o diplomatiche
7)  Le  Parti interessate alla vertenza, possono mettersi d'accordo a
mezzo  di negoziazioni dirette o diplomatiche, prima, durante o dopo,
la ricerca delle soluzioni per l'intermediazione delle Commissioni di
conciliazione.
                                 IV
                             Arbitraggio
8)  Se  le  Parti  interessate alla vertenza non si mettono d'accordo
alla  scadenza dei sessanta giorni che seguono la chiusura dei lavori
della   Commissione  di  conciliazione  o  dei  negoziati  diretti  o
diplomatici,   queste  possono  ricorrere  a  una  Commissione  mista
arbitrale,  composta  di  cinque  arbitri,  in virtu' del compromesso
concluso tra le suddette Parti.
9)  Se  conformemente  al compromesso del paragrafo 10 della presente
Risoluzione,  la  nomina dei membri della Commissione mista arbitrale
non  intervengono  nel  termine  di  tre mesi a partire dalla domanda
indirizzata   da   una  delle  parti  all'altra,  di  costituire  una
Commissione  mista  arbitrale,  la  cura  di  procedere  alle  nomine
necessarie,  sara'  affidata  a  una  terza Potenza, scelta di comune
accordo dalle Parti.
10)  Il  compromesso  fissa  l'oggetto  del  litigio, la scelta degli
arbitri, il diritto da applicare e la procedura da seguire.
11)  La  sentenza  degli  arbitri e' definitiva e obbligatoria per le
Parti  che  hanno  accettato  la composizione della loro vertenza per
mezzo dell'arbitraggio.