N. 367 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1992- 17 giugno 1993
N. 367 Ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 1993) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Zingarofalo Mauro Processo penale - Richiesta di archiviazione - Mancata condivisione del g.i.p. - Conseguente formulazione dell'imputazione - Possibile incapacita' per il p.m. di esprimere con efficacia una tesi d'accusa diversa da quella iniziale - Lamentata obbligatorieta' per i titolari degli uffici del p.m. di mantenere il magistrato originariamente designato per tutte le fasi del procedimento - Denunciata omessa previsione del potere di sostituzione del p.m. nelle ipotesi di specie - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 3; c.p.p. 1988, artt. 53, secondo comma, e 409, quinto comma). (Cost., art. 112).(GU n.29 del 14-7-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale n. 3786/1991 g.i.p. a carico di Zingarofalo Mauro accusato del delitto p. e p. dall'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, per non aver versato nei termini prescritti le ritenute operate a titolo di acconto quale sostituto di imposta; Rilevato che in data 18 dicembre 1991, il p.m. ha chiesto a questo ufficio l'archiviazione degli atti con la seguente motivazione: " .. l'esiguita' delle somme non versate nei termini prescritti non consente di ravvisare a carico dell'imputato una omissione dolosa, cosi' come richiesto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 516/1982"; Rilevato che questo giudicante, non condividendo la richiesta della pubblica accusa, ha, dopo l'udienza di cui all'art. 409, secondo comma, del c.p.p., chiesto al p.m. di formulare l'imputazione ai sensi del quinto comma dello stesso art. 409 del c.p.p. non avendo l'indagato alla data dell'udienza in camera di consiglio ( ex art. 409 del c.p.p.) ancora versato le ritenute d'acconto di cui alla denuncia in atti dell'ufficio fiscale, astenendosi altresi' dal giustificare in qualche modo tale omissione; e cosi' tenendo una condotta omissiva da qualificare con quasi certezza come volontaria; Rilevato che il p.m. ha adempiuto alla richiesta instando, comunque, per la archiviazione degli atti: "In esecuzione all'ordinanza del 12 giugno 1992 si restituiscono gli atti con la formulazione dell'imputazione, ribadendo la richiesta di archiviazione del 18 dicembre 1991"; Considerato che tale presa di posizione del p.m. nell'assetto del nuovo codice di procedura penale - nel quale la persona fisica del p.m. deve possibilmente rimanere la stessa e durante le indagini preliminari e durante la successiva fase del giudizio - rende sterile in pratica l'intervento del g.i.p. nel momento in cui, decidendo di non archiviare il procedimento manifesta una valutazione delle prove in atti che e' in contrasto con quella della pubblica accusa; Ritenuto che cio' delinea la possibilita' di un esercizio di fatto discrezionale dell'azione penale non essendo pensabile 1) che il p.m. del presente processo, che gia' inizialmente ha chiesto l'archiviazione degli atti e che ha, in occasione della elevazione del capo d'imputazione richiestagli dal g.i.p. in applicazione dell'art. 409, quinto comma del c.p.p., reiterato il proprio convincimento circa la necessita' della archiviazione del procedimento, si liberi al dibattimento di tale suo profondo orientamento e faccia propria la tesi d'accusa che ha evidenziato il g.i.p. quando invece di archiviare, ha invitato il p.m. a formulare l'imputazione, 2) e che sostenga con vigore la costruzione accusatoria prospettata, in base agli atti, appunto dal g.i.p., cosi' concorrendo, con l'impulso che unicamente all'organo della pubblica accusa appartiene, nella fase dibattimentale alla acquisizione di tutti gli elementi di prova che servono per sostenere sino in fondo l'accusa durante la discussione; Ritenuto quindi che le gravi conseguenze pratiche implicitamente sin qui accennate (ovviamente poco avvertibili nel caso marginale nel quale per motivi di pratica opportunita' questo giudicante ha ritenuto di sollevare la questione) - ossia la possibile incapacita' dell'attuale processo penale di esprimere con efficacia una tesi d'accusa diversa da quella iniziale del p.m. (ove questa non sia condivisa dal g.i.p.), e quindi di dare concretezza al controllo che il g.i.p. e' tenuto a fare sull'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. - generano perplessita' tutt'altro che di poco conto sulla legittimita' costituzionale - con riferimento al principio della obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione - 1) dell'art. 3 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., che fa obbligo ai titolari degli uffici del pubblico ministero di mantenere, ove possibile, in tutte le fasi del procedimento il magistrato originariamente designato, e 2) degli artt. 53 - secondo comma e 409 - quinto comma c.p.p., che, non prev- edendo tra le ipotesi di sostituzione del p.m. quella in questione in pratica impongono ai responsabili delle procure di far seguire i processi, anche nel caso di dissenso del g.i.p. sulla richiesta del p.m. di archiviazione, nella successiva fase del dibattimento disposta dal g.i.p., al medesimo p.m. che si e' occupato all'inizio del procedimento; Ritenuto quindi che (pur nella chiara, si ripete, lievita' del disvalore della fattispecie concreta in esame), non presentandosi la questione manifestamente infondata, gli atti debbono essere rimessi alla Corte costituzionale e il processo sospeso;
P. Q. M. Ordina la trasmissione degli atti del procedimento penale n. 3796/1991 g.i.p. a carico di Zingarofalo Mauro alla Corte costituzionale; Dispone di conseguenza la sospensione del processo; Manda alla cancelleria per l'esecuzione ed in particolare per la notifica della presente ordinanza al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera. Brindisi, addi' 14 ottobre 1992 Il giudice per le indagini preliminari: BUONFRATE 93C0739