N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1992- 21 giugno 1993

                                N. 374
       Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 21 giugno 1993) dalla Commissione tributaria di
  primo grado di Modena sul ricorso proposto dalla Banca Popolare
  dell'Emilia Soc. Coop. a r.l. contro l'ufficio distrettuale delle
  imposte dirette di Modena.
 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi
    sui  crediti  di  imposta  maturati  anteriormente  all'entrata in
    vigore del testo  unico  delle  imposte  sul  reddito  (d.P.R.  n.
    917/1986)   e   dichiarati   (come   attivo)   nel   mod.   760  -
    Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la  giurisprudenza
    della  Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988
    dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' rispetto
    ai contribuenti che per gli stessi interessi abbiano apportato nel
    mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione  -  Incidenza  sul
    principio della capacita' contributiva con violazione dei principi
    e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
 (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).
 (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso prodotto da:
 Banca Popolare dell'Emilia  Soc.  Coop.  a  r.l.,  avverso:  silenzio
 rifiuto dell'intendenza di finanza di Modena.
    Letti gli atti;
    Udito il relatore: avv. Emilio Bianchi;
    Sentito  il  rappresentante  dell'Ufficio  sig.ra  Rosalba dott.sa
 Campione; il contribuente rappresentato dal dott. Claudio Zannini.
    In esito alla trattazione all'udienza del 9 marzo  1992  la  parte
 ricorrente  ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 36 del d.P.R.
 4 febbraio 1988,  n.  42;  tale  eccezione  non  pare  manifestamente
 infondata per le ragioni di seguito esposte.
    Con  ricorso  presentato  l'11  agosto  1989,  contro  il silenzio
 rifiuto dell'amministrazione finanziaria (intendenza  di  finanza  di
 Modena),   la  contribuente  richiedeva  il  rimborso  delle  imposte
 (I.R.PE.G. - I.LO.R.) pagate con riferimento  agli  interessi  attivi
 maturati   a  proprio  favore  sui  crediti  d'imposta  dalla  stessa
 contribuente vantati, e contabilizzati nel periodo 1984.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 373/1993).
 93C0746