N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1992- 21 giugno 1993
N. 374 Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 giugno 1993) dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto dalla Banca Popolare dell'Emilia Soc. Coop. a r.l. contro l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Modena. Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel mod. 760 - Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' rispetto ai contribuenti che per gli stessi interessi abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Incidenza sul principio della capacita' contributiva con violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36). (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).(GU n.29 del 14-7-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Banca Popolare dell'Emilia Soc. Coop. a r.l., avverso: silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Modena. Letti gli atti; Udito il relatore: avv. Emilio Bianchi; Sentito il rappresentante dell'Ufficio sig.ra Rosalba dott.sa Campione; il contribuente rappresentato dal dott. Claudio Zannini. In esito alla trattazione all'udienza del 9 marzo 1992 la parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; tale eccezione non pare manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte. Con ricorso presentato l'11 agosto 1989, contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria (intendenza di finanza di Modena), la contribuente richiedeva il rimborso delle imposte (I.R.PE.G. - I.LO.R.) pagate con riferimento agli interessi attivi maturati a proprio favore sui crediti d'imposta dalla stessa contribuente vantati, e contabilizzati nel periodo 1984.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 373/1993). 93C0746