N. 375 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1993

                                N. 375
      Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal pretore di Monza nel
   procedimento civile vertente tra Pellizzer Silvia e U.S.L. n. 64
 Regione Lombardia - Sanita' pubblica - Crediti nascenti dalla
    prestazione   di   servizi  ospedalieri  (rivalsa  ospedaliera)  -
    Recupero presso terzi responsabili - Utilizzazione della procedura
    coattiva di cui al r.d. n. 639/1910 ma con estensione della stessa
    (nella normativa  statale  non  prevista)  anche  ai  crediti  non
    liquidi  e  non  esigibili  -  Emissione, in base all'accertamento
    sulla responsabilita' compiuto  dall'autorita'  amministrativa  e,
    per   giunta,  senza  contraddittorio,di  una  ingiunzione  dotata
    dell'efficacia   di   titolo   esecutivo,   mediante   visto    di
    esecutorieta'  del  pretore  limitato  all'esame della regolarita'
    formale - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di
    difesa e lesione della sfera di competenza regionale da cui  esula
    la  materia  della  tutela  giurisdizionale  (sentenze della Corte
    costituzionale nn. 727/1988,  594/1990,  489/1991  e  505/1991)  -
    Riferimento  alla  sentenza della Corte costituzionale n. 304/1986
    concernente questione analoga.
 (Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1; legge regione
    Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 16).
 (Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva, rileva che: Sivia Pellizzer ha svolto
 una opposizione ( ex art. 5 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639)  avverso
 una  ingiunzione  di pagamento emesso dal rappresentante del presidio
 multizonale "Ospedale San Gerardo dei Tintori" in data 31 marzo 1992;
 tale ingiunzione era stata emessa ai sensi dell'art.  1  della  legge
 regionale   8   luglio  1989,  n.  27  in  quanto  Silvia  Pellizzer,
 proprietaria  di  un motociclo guidato da Antonella Cassamagnago, era
 stata considerata responsabile dei danni  arrecati,  in  un  sinistro
 stradale,  a  Pietro  Mainone  (frattura  gamba sinistra); costui era
 stato ricoverato il 17 novembre 1986, presso l'ospedale di  Monza  ed
 aveva ivi ricevuto prestazioni ospedaliere per un valore totale di L.
 2.340.000.  Poiche'  l'amministrazione  ospedaliera aveva ritenuto di
 identificare il "responsabile civile" in Pellizzer Silvia,  le  aveva
 ingiunto,  ex r.d.   14 aprile 1910, n. 639, il pagamento delle rela-
 tive spese.
    L'opponente contestava nel merito la responsabilita'.
    L'amministrazione ospedaliera convenuta non si e' costituita.
    Il pretore si e' rilevato in ordine alla questione di legittimita'
 costituzionale della legge regionale in forza della quale  era  stata
 accertata la "responsabilita'".
    In  via  pregiudiziale,  va  rilevata  di  ufficio la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  16  terzo  comma  della  legge
 regionale  della  Lombardia  15  gennaio  1975, n. 5 (come modificato
 dalla legge regionale 8 luglio 1989 n. 27)  che  consente  agli  enti
 regionali  di  avvalersi "nei confronti dei responsabili civili", per
 crediti non liquidi e non esigibili,  della  procedura  ingiunzionale
 prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
    La  normativa  regionale  appare  violatrice di norme fondamentali
 della legislazione nazionale attenenti alla giurisdizione.
    L'art. 1 della legge regionale Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27
 cosi' dispone:
    l'art.  16  della  legge  regionale  15  gennaio  1975,  n.  5  e'
 sostituito dal seguente:
    "art. 16 (azione di rivalsa in caso di responsabilita' di terzi".
    1.  -  A  decorrere  dal 1› gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel
 caso di responsabilita' di terzi per recupero delle spese di ricovero
 e' esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona.
    2. - A  tal  fine,  i  presidi  ospedalieri,  compresi  i  presidi
 sanitari  multizonali  di  assistenza  ospedaliera,  gli  istituti di
 ricovero e cura a carattere scientifico  sono  tenuti  a  trasmettere
 agli  enti  responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono
 ubicati, le segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti
 presumibili responsabilita' di terzi.
    2. - Il comitato di gestione degli enti responsabili  dei  servizi
 di zona interessati delibera in materia di rinunce e transazioni rel-
 ative  all'esercizio  del diritto di cui al precedente primo comma ed
 autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per il
 recupero delle  prestazioni  sanitarie  erogate.  Nei  confronti  dei
 responsabili  civili  puo',  altresi',  darsi  corso  alle  procedure
 previste dal  testo  unico  14  aprile  1910,  n.  639  e  successive
 modificazioni.
    Tale  norma ha legittimato da parte degli organi "responsabili dei
 servizi di zona" una forma  di  autotutela  che  si  pone  fuori  dei
 principi giurisdizionali nazionali.
    Difatti,  attraverso  la procedura della riscossione delle entrate
 patrimoniali ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639 gli  organi  sanitari  di
 zona provvedono direttamente:
      1) a valutare che le spese sanitarie erogate sono la conseguenza
 di un fatto illecito generatore di responsabilita';
      2)   ad   accertare,   in  via  amministrativa,  la  presumibile
 responsabilita' civile di taluno ed il rapproto di causalita' tra  il
 fatto lesivo e la spesa sanitaria;
      3) a liquidare direttamente la somma rappresentativa delle spese
 sanitarie eseguite;
      4)  a emettere una ingiunzione immediatamente esecutiva, dopo il
 visto di esecutorieta' del pretore;
      5) ad agire esecutivamente per il recupero della  somma  di  cui
 all'ingiunzione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Tale  procedura,  consentita da una legge regionale, appare lesiva
 dei principi costituzionali di cui agli artt. 108 e 117, nonche' 24 e
 3 della Costituzione.
    La questione merita di essere sottoposta  al  vaglio  della  Corte
 costituzionale perche' rilevante e non manifestamente infondata.
    Non manifesta infondatezza
    Nel  caso  di  specie  dell'ente  ospedaliero  si e' avvalso della
 procedura ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639 al di fuori di  qualsivoglia
 previo  accertamento giurisdizionale della responsabilita' ed il Pre-
 tore ha apposto il visto di esecutorieta' (sanzionando la "legalita'"
 di tale procedura prevista da una legge regionale.
    Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    La norma della legge  regionale  sospettata  d'incostituzionalita'
 disciplina  non  solo  l'ipotesi  della  azione di "rivalsa" (ammessa
 dalla legislazione nazionale) ma introduce surrettiziamente una forma
 di "processo amministrativo" privo di contraddittorio nel quale viene
 accertata la "responsabilita'"  di  un  terzo,  contro  il  quale  si
 utilizza  una  procedura coattiva di riscossione; tale previsione in-
 troduce un'innovazione  in  materia  di  tutela  giurisdizionale  che
 incide   sul  processo  giurisdizionale  comprimendo  vistosamente  i
 diritti soggettivi della parte contro cui viene emessa la ingiunzione
 e contro la quale, secondo le norme  statali,  potrebbe  essere  solo
 svolta  una  azione  civile  in  via  ordinaria (creando una profonda
 discriminazione nell'esercizio del diritto di difesa da  parte  della
 persona  contro  cui  e'  stata  emessa  la  ingiunzione: art. 24 con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione.
    Siffatta  innovazione,   inoltre,   non   appare   consentita   al
 legislatore  regionale (art. 108 della Costituzione) perche' comporta
 interferenza  su  materia  che  esula  dall'ambito  delle  competenze
 costituzionalmente   attribuite   alla   regione   (art.   117  della
 Costituzione) e che e' oggetto di espressa riserva di legge statale.
    La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata in  materia  ed  ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
 normative contenute in leggi emanate da altre regioni, per violazione
 del  principio  della   riserva   di   legge   statale   in   materia
 giurisdizionale,  ribadendo  il principio secondo il quale le regioni
 sono incompetenti a dettare norme in materia  giurisdizionale;  anche
 quando   la   potesta'  normativa  si  esplichi  attraverso  la  mera
 riproduzione delle norme statali (cfr.  le  sentenze  del  20  giugno
 1988,  n. 727, del 28 dicembre 1990, n. 594, del 27 dicembre 1991, n.
 489 e del 30 dicembre 1991, n. 505).
    La precedente decisione della Corte costituzionale.
    E'  pur  vero  che  la  sentenza della Corte costituzionale del 31
 dicembre 1986 n. 304 (Foro it. 1987, I, 1998) ha riconosciuto che  le
 norme  del  r.d.  14  aprile 1910, n. 639 sono applicabili ex se alle
 regioni, indipendentemente  da  ogni  specifico  rinvio  delle  leggi
 regionali  a  qualle statali; di consegunza ha riconosciuto legittime
 costituzionalmente l'art. 15 della legge regionale Emilia-Romagna  14
 maggio  1975,  n.  30  e  l'art.  2  della  legge regionale Puglia 15
 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono  per  il  recupero
 dei crediti dell'amministrazione regionale (le spese di "spedalita'")
 il ricorso alla procedura coattiva di cui al citato r.d. n. 639/1910.
    Tale  principio e' stato il punto di arrivo di una interpretazione
 evolutiva dell'art. 1 del citato  t.u.  in  punto  di  legittimazione
 degli  enti  pubblici alla procedura di autotutela, ed in particolare
 la applicabilita' della detta procedura da parte di enti  diversi  da
 quelli  indicati  nell'art.  1  cit., il quale contiene l'indicazione
 precisa dei suoi destinatari, senza potervi comprendere (perche'  non
 ancora  esistenti  all'epoca) le regioni - sia a statuto speciale che
 ordinario - accanto agli altri enti territoriali (comuni e province).
    Inapplicabilita' ai crediti "non liquidi" e "non esigibili".
    Il riconoscimento della potenziale utilizzabilita' della procedura
 ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639 da parte delle regioni, non autorizza,
 pero', a  ritenere  che  la  legge  regionale  possa  estendere  tale
 procedura oltre che ai crediti "liquidi ed esigibili"; al di fuori di
 tale previsione legge regionale che sancisca la utilizzabilita' della
 procedura ex r.d. n. 639/1910 appare viziata di illegittimita'.
    Infatti,   la   citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
 304/1986, nel riconoscere l'applicabilita' della  procedura  coattiva
 anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di
 servizi  pubbiici  erogati dalle regioni e, quindi, al recupero delle
 spese di "spedalita'" non ha inteso ricomprendervi i casi in  cui  il
 credito   non   sia  certo,  liquido  ed  esigibile,  che  ha,  anzi,
 espressamente escluso;  l'ammissibilita'  della  procedura  e'  stata
 riferita  unicamente  alla  nozione classica di "spese di spedalita'"
 ossia al "recupero di  spese  di  ricovero  ospedaliere  sostenute  a
 favore  di  non  aventi  diritto all'assistenza sanitaria". Trattasi,
 dunque, della c.d. "rivalsa ospedaliera" che - nel  regime  anteriore
 alla riforma sanitaria - le abrogate leggi 3 dicembre 1931, n. 1580 e
 26  aprile 1954, n. 251 conferivano alle amministrazioni di ospedali,
 comuni o  manicomi  pubblici  (v.  Cass.  4569-1978,  1775-1986)  nei
 confronti dei ricoverati abbienti o dei loro congiunti obbligati agli
 alimenti.  E'  agevole,  pero',  a  questo  punto  osservare che tale
 fattispecie e' del tutto diversa dal caso in esame dove la  procudura
 coattiva  e'  stata  esercitata  nei  confronti  di un terzo che, per
 disposizione di legge regionale,  dovrebbe  rispondere  di  un  fatto
 illecito  da  lui  commesso  ed  accertato  da  organi amministrativi
 regionali.
    Rilevanza.
    La questione e' rilevante,  in  particolare,  perche'  investe  la
 legittimita'  costituzionale  della  cinfigurabilita'  di  una  forma
 privilegiata (ingistificata) di tutela giurisdizionale accordata  con
 legge regionale tale esorbitare i limiti delle attribuzioni regionali
 e  da  comprimere  i  diritti  di  difesa  a  favore  della  pubblica
 amministrazione (parte nell'instaurando processo); questo giudice, in
 caso di accertata fondatezza della  questione  di  costituzionalita',
 essendo venuto meno il potere dell'ente di utilizzare il procedimento
 ex  r.d.  14  aprile  1910,  n.  639,  per "accertare responsabilita'
 civili" dovrebbe accogliere l'opposizione della parte convenuta.
    La  causa viene, pertanto, sospesa e gli atti trasmessi alla Corte
 costituzionale affinche' si pronunci  sulla  questione  pregiudiziale
 esaminata.
                               P. Q. M.
    Applicato  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, cosi'
 provvede:
       a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della legge
 della regione Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27 che modifica l'art.
 16 della legge regionale 15 gennaio  1975,  n.  5,  limitatamente  al
 terzo  comma, ultima parte con riferimento agli artt. 24 e 3, nonche'
 108 e 117 della Costituzione;
       b) dispone la sospensione del giudizio in corso e la  immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
       c)  ordina  che la presente ordinanza sia notificata a cura del
 cancelliere al presidente della giunta regionale  della  Lombardia  e
 comunicata  alla  segreteria  del  presidente del consiglio regionale
 della Lombardia;
       d) dispone che il cancelliere comunichi la presente  ordinanza,
 in  forma  integrale  alle  parti, comprese quella non costituita (in
 ossequio   alla   giurisprudenza,   in   tal   senso,   della   Corte
 costituzionale).
      Monza, addi' 6 aprile 1993
                         Il pretore: D'AIETTI

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