N. 377 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1993

                                N. 377
   Ordinanza emessa il 3 maggio 1993 dalla corte d'appello, sezione
  minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Parodi
  Flavio
 Processo penale - Imputato minorenne - Appello - Composizione del
    collegio (tre magistrati togati e due giudici onorari) - Lamentata
    omessa   previsione  di  composizione  identica  al  collegio  del
    giudizio di primo grado (due magistrati piu' due giudici  onorari)
    -  Lesione dei principi di eguaglianza nonche' di buon andamento e
    imparzialita' della p.a.
 (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n.
    12, art. 58).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                          La CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Parodi  Flavio nato a Genova il 21 febbraio 1975 imputato
 del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 7 del  c.p.  perche'  si
 impossessava al fine di trarne profitto di un ciclomotore esposto per
 consuetudine  alla pubblica fede sottraendolo con violenza sulle cose
 in danno di Landi Alberto.
    In Genova il 2 ottobre 1991.
    Ritenuto che nella fase di apertura  del  dibattimento  la  difesa
 dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale
 degli  articoli  5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d.
 30 gennaio 1941, n.  12,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 costituzione.
    Sentito   il   p.m.   che   si  e'  espresso  in  senso  contrario
 all'ammissibilita' della stessa questione.
    Ritenuto  che  l'eccezione  sollevata  dalla  difesa   anche   con
 riferimento  a  quella rilevata di ufficio di questa Corte appare non
 manifestatamente infondata e rilevante per questi motivi.
    L'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,  prevedeva  in  ogni
 sede  di  Corte  d'appello  o  sezione  distaccata un tribunale per i
 minorenni composto da un magistrato, avente grado di  consigliere  di
 Corte di appello, che lo presiedeva, da un magistrato avente grado di
 giudice  e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto
 tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale,
 di pedagogia.
    Il successivo art. 5 prevedeva una sezione per i  minorenni  della
 Corte  d'appello precisando che essa "funziona con l'intervento di un
 privato cittadino, avente i  requisiti  prescritti  dall'art.  2"  il
 legislatore,   avendo   introdotto   il   nuovo   organo  giudiziario
 specializzato, chiamato a giudicare gli affari  relativi  ai  minori,
 parimenti   istituiva   il   giudice   di  secondo  grado,  anch'esso
 specializzato, competente e  riesaminare,  in  sede  di  gravame,  le
 decisioni  del primo giudice. La composizione del collegio giudicante
 del nuvo organo era identica a quella del Tribunale ordinario, quella
 del giudice dell'impugnazione identica  e  qualasiasi  altra  sezione
 della corte d'appello (che allora peraltro giudicava con il numero di
 cinque  componenti).  Tuttavia  nell'uno  e  nell'altro  caso uno dei
 giudici togati era sostituito da un componente privato.
    Gli artt. 2 e  5  del  r.d.l.  20  luglio  1934,  n.  1404  (e  i
 corrispondenti  artt.  50  e  58  del  r.d.  30  gennaio  1941  n. 12
 ordinamento giudiziario) sono stati successivamente modificati  dagli
 artt.  4  e  5  della  legge  27  dicembre 1956, n. 1441: si e' cosi'
 previsto che i componenti privati, sia per il tribunale minorile  che
 per  la  sezione specializzata della corte d'appello, fossero due, un
 uomo e una donna, con un'eta' minima di trent'anni (tra le discipline
 di cui essi debbono essere cultori, e' stata inserita la psicologia).
    Da un lato, tuttavia, si e' modificato il  numero  dei  componenti
 del  collegio  giudicante  del  tribunale  per  i minorenni (e' stato
 aggiunto il secondo componente privato), portando il numero totale  a
 quattro:  non  si  e'  voluto evidentemente che la componente togata,
 ridotta ad un'unita' si trovasse in minoranza, ma, cosi' facendo,  si
 e'  realizzata  una  composizione  diversa  (quattro  invece  di tre,
 rispetto al tribunale ordinario), dall'altro si e' mantenuto costante
 il  numero  dei  componenti  del  collegio  giudicante  del   giudice
 d'appello   (sostituendosi   un   compenente   privato   ad  uno  dei
 magistrati), identico a quello di ogni  altra  sezione  della  corte.
 Ancora,  successivamente, l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 532,
 modificando l'art. 56 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,  ha  stabilito
 che  la  corte  d'appello  giudichi  col  numero  invariabile  di tre
 votanti, e l'art. 2 della legge n. 532  del  1977  ha  modificato  il
 successivo  art.  58  (ordinamento  giudiziario)  precisando  che "la
 sezione minorile giudica con l'intervento di  due  esperti  aventi  i
 requisiti  previsti  dalla  legge che si aggiungono ai tre magistrati
 della sezione".
    E' noto  a  questo  collegio  che  la  corte  costituzionale,  con
 ordinanza  del  31  maggio  1988,  n. 580, ha ritenuto manifestamente
 inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 2 r.d.  n.  1404
 del  1934,  come modificato dalla legge n. 1441 del 1956, nella parte
 in cui determina i  componenti  del  collegio  del  tribunale  per  i
 minorenni  in  numero  pari,  senza  stabilire  alcun  meccanismo  di
 prevalenza, in caso  di  parita'  di  voto:  questione  inammissibile
 perche'  implicherebbe  scelte  discrezionali riservate all'autonomia
 del legislatore.
    Dunque di una scelta non incoerente e contraddittoria si tratta, a
 parere della  corte:  in  effetti  il  rischio,  del  resto  alquanto
 ipotetico,   di  una  paralisi  operativa  e'  stato  superato  nella
 concezione del legislatore del 1956 dall'esigenza  di  assicurare  in
 modo  piu'  incisivo  l'apporto  dei  componenti  privati  (o giudici
 onorari) secondo le  indicazioni  che  del  resto  erano  gia'  state
 espresse  fin  dalla relazione del guardasigilli al decreto del 1934:
 esigenza che tutti i provvedimenti  assunti  si  ispirassero  "ad  un
 sistema  di  conoscenze  giuridiche,  ma  anche  economiche, sociali,
 morali e tecniche e ad una comprensione  profonda  ed  illuminata  di
 tutti  i  bisogni  morali  e  materiali  del  minore  e  del  modo di
 soddisfarli".
    Il bisogno di specializzazione si realizza cosi' con l'inserimento
 dei  due  componenti  privati  (accanto  ai  due   magistrati),   che
 sostituiscono  alla  scienza del diritto, un'adeguata preparazione in
 quelle discipline che conducono ad una piu' compiuta  conoscenza  del
 minore  e  dei  suoi  bisogni. Il giudice collegiale fonde e completa
 opinioni   e   conoscenze   di  tutti  i  suoi  componenti,  offrendo
 un'indubbia  maggior  garanzia  di  una   pronuncia   piu'   adeguata
 all'interesse del minore.
    E il ruolo dei giudici onorari e' stato sempre di piu' valorizzato
 negli  anni  successivi.  Si  pensi,  in  tempi  recenti,  alla nuova
 formulazione dell'art. 50 del r.d. n. 12 del 1941,  cosi'  modificato
 dall'art.   14  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449,  per  cui
 nell'udienza preliminare penale il tribunale per i minorenni  giudica
 composto  da un magistrato e due giudici onorari; al parere 23 luglio
 1990, 7 maggio 1991 del consiglio superiore della  magistratura,  ove
 si  prevede  l'impiego  dei  giudici  onorari  senza  limiti  che non
 derivino da esigenze di servizio - e non solo in casi eccezionali - e
 si prospetta la loro utilizzazione tramite  deleghe  per  materia;  e
 alla  ampia  ed  organica circolare del C.S.M. su formazione e nomina
 dei giudici onorari, approvata il 30 gennaio 1992.
    Se  dunque  la  scelta  discrezionale  del  legislatore  circa  la
 composizione  del  collegio  del  tribunale  per  i  minorenni non e'
 incoerente, contradditoria o logicamente viziata, non  altrimenti  si
 potrebbe  affermare  per  la composizione del collegio, della sezione
 minoreli della corte d'appello.
    L'apporto dei giudici onorari e' e deve essere indentico in  primo
 grado  come  in  appello.  E, come si e' visto, alle origini un certo
 parallelismo esisteva: un unico componente privato  che  si  inseriva
 nella  regolare composizione del collegio del tribunale o della corte
 d'appello.  Il  parallelismo,  che  gia'  comunque  era   imperfetto,
 (variava  il  numero  globale  dei  componenti  in  primo  grado e in
 appello) e' totalmente contraddetto dalle successive  modifiche  (che
 per  la  sezione  minorile  appaiono  del  tutto casuali, e non certo
 guidate da un disegno coerente). Va, a  questo  proposito,  ricordato
 che  di  regola,  ove  il  legislatore  senta l'esigenza di istituire
 sezioni  specializzate  per  determinate  materie,   anche   con   la
 partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (ad es.
 sezione  specializzata  agraria, sezioni specializzate per le tossico
 dipendenze:  queste  ultime  oggi  sopresse)   o   di   regolare   la
 partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia
 (corte  d'assise,  corte  d'assise  d'appello),  secondo,  del  resto
 l'indicazione della Carta costituzionale (art. 102, secondo  e  terzo
 comma)  adotta  una  composizione  identica  del  Collegio in primo e
 secondo grado.
    Ne' si potrebbe sostenere che il tribunale per  i  minorenni  come
 organo  giudiziario  specializzato  potrebbe  avere  una composizione
 inusuale (quattro membri) e non cosi' il giudice d'appello che,  come
 mera   sezione  specializzata,  dovrebbe  rispettare  il  numero  dei
 componenti di ogni altra sezione della corte d'appello, eventualmente
 aggiungendo i giudici onorari.
    Al   contrario,   ad   es.   la   sezione   specializzata    delle
 tossicodipendenze  (oggi sopressa) della corte d'appello era composta
 da un presidente e da un magistrato togato e da  due  esperti,  cosi'
 come la sezione specializzata del tribunale.
    Dunque  la  scelta  del  legislatore  circa  la  composizione  del
 collegio della sezione per i minorenni della corte  d'appello  sempre
 incoerente,  contraddittoria, non immune da vizi logici e, come tale,
 potrebbe violare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3  della
 costituzione.
    Ma   le   norme  in  esame  potrebbe  violare  un'altro  principio
 costituzionale: com'e' evidente,  se  il  collegio  giudicante  fosse
 composto  soltanto  da due magistrati (e non tre) oltre i due giudici
 onorari, il  terzo  magistrato,  in  oggi  necessariamente  impegnato
 presso la sezione per i minorenni, potrebbe essere assegnato ad altri
 compiti  o  magari potrebbero costituirsi diversi collegi nell'ambito
 della  medesima  sezione  minorile  con  un  evidente,  piu'  spedito
 espletamento del lavoro giudiziario.
    E  pertanto la norma in questione potrebbe essere in contrasto con
 il precetto dell'art. 97 della costituzione per cui i pubblici uffici
 (e sicuramente anche quelli  giudiziari)  devono  essere  organizzati
 secondo disposizioni di legge, in modo che ne sia assicurato "il buon
 andamento (oltre che l'imparzialita' dell'amministrazione)".
    Sulla  base  di quanto osservato, appare ammissibile, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l.  n.  1404  del
 1934  e  58  del  r.d. n. 12 del 1941, in relazione agli artt. 3 e 97
 della costituzione.
    Quanto alla rilevanza nel presente procedimento,  basti  osservare
 che  si tratta appunto di giudizio in grado di appello, essendo stata
 impugnata la sentenza del tribunale dei minorenni di Genova in data 4
 dicembre  1992,  sottoposto  alla  cognizione  della  sezione  per  i
 minorenni  della  corte  d'appello  di  Genova,  che  deve,  appunto,
 giudicare sulla base degli artt. 5 del r.d.l. n. 1404 del 1934 e  58
 del  r.d.  n.  12  del  1941  e successive modifiche, con un collegio
 composto da tre magistrati e due giudici onorari.
    Ritenuta,  dunque,  la  questione  di  legittimita'   ammissibile,
 rilevante,  e  non  manifestamente  infondata, va sospeso il presente
 procedimento trasmessi gli atti alla corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionalita' degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 e
 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt.  3  e  97
 della  costituzione  nella  parte  in cui prevedono che il numero dei
 componenti del collegio giudicante  della  sezione  per  i  minorenni
 della  corte  d'appello  sia  cinque  (tre  magistrati  e due giudici
 onorari) e non invece quattro (due magistrati e due giudici onorari);
    Visti gli artt. 134 della costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dispone  sospendersi la presente procedura e trasmettersi gli atti
 alla corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Genova, addi' 3 maggio 1993
                         Il presidente: BURLO
                                   Il consigliere estensore: DOGLIOTTI
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