N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1993

                                N. 378
       Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal pretore di Venezia
 nel procedimento civile vertente tra Tamburini Sergio e Querci Della
 Rovere Lidia
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
    di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto -
    Ritenuta operativa di diritto anche in assenza di trattative rela-
    tive al nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi
    alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Lesione dei
    principi di tutela della proprieta' privata.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
 (Cost., art. 42).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Ritenuto   di   dover  affrontare  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale della norma di cui all'art.  11,  comma  2-bis,  della
 legge 8 agosto 1992, n. 359;
                             O S S E R V A
    La  stessa  appare  rilevante  nel presente giudizio atteso che la
 norma incide proprio sulla scadenza del contratto;
    Premesso che il modo di operare della proroga di  cui  si  discute
 non  emerge  in  modo  chiaro dal dettato della norma, preliminare ad
 ogni valutazione di non manifesta  infondatezza  e'  appurare  se  la
 stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le
 parti,  pur  avendo  iniziato  trattative  sulla  determinazione  del
 canone,  non   si   siano   accordate.   Optando   per   la   seconda
 interpretazione,  la  norma  potrebbe  forse superare le obiezioni di
 incostituzionalita'.  Includendo  infatti  solo  i  casi  in  cui  il
 proprietario  abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a
 buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge
 (che  vuol  incentivare  il  passaggio  al  nuovo  regime   "libero")
 inducendo,  da  un  lato,  il  locatore  a  trattare  in  termini  di
 ragionevolezza,  pena  la  proroga,  e,  dall'altro,   tutelando   il
 locatore.  Inoltre,  escludendo  dalla  proroga  le ipotesi in cui il
 proprietario non abbia l'intenzione di rilocare, quali che  siano  le
 motivazioni,  potrebbe non concretare una compressione indiscriminata
 del suo diritto.
    Tale  interpretazione,  tuttavia,  non  e'  ammessa  se  si   pone
 attenzione  al  fatto  che la norma, quando parla di mancato accordo,
 non puo' che riferirsi sia al caso in cui  le  trattative,  iniziate,
 non  siano  andate  a  buon  fine  sia  al caso in cui il locatore si
 rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto puo' essere espresso  anche  per
 fatti  concludendi  tra i quali vi e' certamente quello di promuovere
 il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste  in  udienza.
 Inoltre  si  imporrebbe  un  onere  di  trattativa  peraltro privo di
 qualsiasi indicazione di legge su termini e forme  da  osservare  (si
 veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato
 dalla lege 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare
 la  sua  inosservanza.  Infine  non  e'  da escludere che si potrebbe
 produrre un effetto perverso - e questa volta contrario allo  spirito
 della  legge  -  consistente  nel  fatto  che  i locatori, pur di non
 correre il rischio della proroga, sarebbero indotti  a  non  iniziare
 nemmeno le trattative;
    Scartata  la  interpretazione  suindicata, bisogna ritenere che la
 proroga  operi  automaticamente.  In  tal  caso:  non  manifestamente
 infondata  appare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale in
 relazione  all'art.  42  della  Costituzione  qualora  si   consideri
 l'orientamento  ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale
 sulla  disciplina  vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto
 avente carattere straordinario e temporaneo (sentenze  n.  3  del  15
 gennaio  1976  e n. 225 del 18 novembre 1976). Tanto e' che la Corte,
 con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984 sull'art. 15-bis della  legge
 n.  94  del  25  marzo  1982,  ha  ricordato  che non sarebbero state
 ammissibili ulteriori proroghe. In  altri  termini  non  si  consente
 un'alterazione  dell'equilibrio  tra  interessi  dei  locatori  e dei
 conduttori  che  prescinda  da  un  bilanciamento  delle   rispettive
 condizioni  personali  ed  economiche  e si traduca in una definitiva
 compressione del diritto di proprieta' (sul punto si  richiama  anche
 la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986).
    Premesso  quanto sopra, e' francamente difficile ritenere aderente
 al dettato costituzionale la norma di cui si  discute.  Essa  infatti
 prevede  un'ulteriore  e  quindi  inammissibile proroga che, poi, non
 potrebbe  giustificarsi  nemmeno  in  termini   di   "transitorieta'"
 (ritenuta   in   passato  accettabile  onde  consentire  il  graduale
 passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma,
 assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in  maniera
 indiscriminata   il  diritto  di  proprieta'  non  solo  sacrificando
 unilateralmente il locatore, ma impedendo  anche  una  valorizzazione
 delle  sue  concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al
 caso limite della necessita' di abitazione dello stesso proprietario)
 che non siano quelle relative all'aumento del canone;
                                P. Q. M.
    Impregiudicata ogni decisione;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8
 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso (r.g. n. 364/1993);
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Venezia, 6 aprile 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)
    Depositato oggi 6 aprile 1993.
               Il collaboratore di cancelleria: RAVVISO

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