N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 1993
N. 390 Ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Listanti Pascucci Marcella e Cocciarelli Lina Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operativita' di diritto in caso di trattative senza esito, per un nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Lesione dei principi di tutela della proprieta' privata. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., art. 2 (recte: 42)).(GU n.29 del 14-7-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 845/93 r.g. aff. cont. promossa da Listanti Pascucci Marcella, attrice, rappresentata e difesa dal dott. proc. Stefano Bogini e presso lo stesso domiciliata in Perugia, via del Sole n. 8, contro Cocciarelli Lina, convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Migliosi e presso lo stesso domiciliata in Perugia, via dei Priori n. 84. Oggetto: intimazione licenza per finita locazione e convalida. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359; in relazione all'art. 42 Cost. Repubblica italiana. Questione rilevata d'ufficio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 20 aprile 1993; Ritenuto che: a) l'attrice ha intimato licenza per finita locazione alla convenuta relativamente all'immobile sito nella via S. Prospero n. 22 di questa citta' per la data del 22 dicembre 1993; la convenuta si e' opposta alla convalida non contestando la scadenza contrattuale a tale data, ma chiedendo l'applicazione del sopracitato art. 11 comma 2-bis della legge n. 359/1992 secondo cui il contratto, in assenza di accordo delle parti circa il canone, sarebbe automaticamente prorogato di due anni; b) sussistono elementi di prova che effettivamente si sono svolte trattative tra le parti riguardo al nuovo canone e che tali trattative non hanno avuto esito positivo, dal che consegue che questo pretore non puo' decidere la causa senza decidere circa l'applicabilita' alla fattispecie della legge di cui sopra; c) non e' infondato il dubbio circa la legittimita' costituzionale di tale legge, e cio' per le seguenti considerazioni: 1) non puo' sussistere dubbio circa il fatto che il legislatore, coll'imporre una proroga forzata del contratto di locazione, appone un limite alla proprieta' privata degli immobili, privando il proprietario della facolta' di farne liberamente uso per due anni dopo la scadenza del contratto stesso; 2) i limiti alla proprieta' privata debbono essere correlati, secondo l'art. 42 della Costituzione, ad un vantaggio per l'utilita' generale, in armonia coi principi tratti da tale articolo; 3) nella specie non vede questo pretore quale interesse di carattere generale la legge intenda soddisfare, ne' in proposito sembra ancora lecito allegare una pretesa situazione di emergenza abitativa, che, anche piu' volte all'anno, il legislatore suole invocare da oltre mezzo secolo e che autorevolmente la Corte costituzionale ha ormai da vari anni escluso (Corte cost. n. 108/1986), ed ha escluso con riguardo ad una legge, la n. 118/1985, che per certi profili era meno punitiva di quella in esame per il proprietario, in quanto gli assegnava un aumento del canone e gli dava la facolta' di riavere l'immobile per le esigenze proprie e della propria famiglia (art. 1 n. 9-bis); 4) da taluni giudici di merito si e' creduto di ravvisare un pubblico interesse nella opportunita' di evitare un passaggio traumatico dal regime vincolistico ad un regime di sostanziale liberta' della contrattazione e quindi nella particolarita' della situazione, che, nel pubblico interesse, avrebbe imposto una proroga della locazione: ma tali tesi non sembra sostenibile. Infatti la legge in esame, lungi dallo aver introdotto una liberta' nella contrattazione, che significa liberta' nel canone e nella durata del contratto, ha solo concesso la facolta' di derogare al canone massimo di legge contro una durata di otto anni della locazione, bilanciando la misura del canone con la eccezionale durata e stabilita' del rapporto: nessun impatto traumatico, quindi, che esigesse nel pubblico interesse un sacrificio del locatore, ma solo possibilita' di un nuovo assetto delle posizioni dei contraenti, non destinata a creare particolare turbamento nel mercato; 5) inoltre, ove pure, per assurdo, il preteso "traumatico impatto" avesse a verificarsi, non si vede per quale motivo ne dovrebbe fare le spese il solo locatore, e non anche il conduttore: in altri termini se la proroga era destinata ad indurre le parti a concludere un patto in deroga, non era lecito far pressione con l'arma della proroga forzosa, solo su una delle parti, ma occorreva, in omaggio ai richiamati principi costituzionali, far gravare su entrambe le parti del rapporto il peso del meccanismo che a quel patto le doveva indurre: diversamente eccessivo e gravatorio si manifesta quel peso, imposto solo su una delle parti, e sicuramente imposto fuori e contro i principi soprarichiamati.
P. Q. M. Promuove di ufficio il giudizio di costituzionalita' dell'art. 11, comma 2-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge n. 359/1992 in relazione all'art. 2 della Costituzione, essendo la questione non manifestamente infondata; Ordina che a cura della cancelleria di questo Ufficio la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonche' al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il processo e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Perugia, addi' 21 maggio 1993 Il pretore SALVI Depositata in cancelleria il 26 maggio 1993. Il collaboratore di cancelleria: VICARELLI 93C0764