N. 393 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1992- 23 giugno 1993
N. 393 Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Acaccia Gabriella ed altri contro il Ministero universita' e ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Impiego pubblico - Professori universitari - Assegno aggiuntivo ai professori che hanno optato per il regime di impiego a tempo pieno - Esclusione di detto assegno dal computo della base pensionabile - Irragionevolezza dell'impugnata normativa in considerazione delle caratteristiche di fissita' e continuativita' dell'emolumento rispetto ad analoga indennita' corrisposta al personale medico universitario con funzioni assistenziali sanitarie, divenuta pensionabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 126/1981 - Incidenza sulla garanzia previdenziale. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 39, penultimo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.29 del 14-7-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 686/90 r.g.r. proposto da Acaccia Gabriella, Adezati Luciano, Agnese Angelo, Aiachini Alfredo, Airaldi Gabriella, Albini Umberto, Alfonso Giovanni Carlo, Amato Amedeo, Ameglio Paolo, Amelotti Mario, Andri Eugenio, Angeli Bertinelli Maria Gabriella, Antognetti Paolo, Arata Carlo, Arezzo Domenico, Arillo Attilio, Arrigo Lodovico, Astengo Corradino, Astesiano Egidio, Avanzino Gian Luigi, Avonzo Franca, Baffi Franca, Bagnasco Marcello, Balbi Alessandro, Balbi Petti Giovanna, Baldi Rita, Balestra Vincenzo, Balestrero Flavio, Balletto Laura, Barabino Giuseppina, Bargagna Alberto, Barozzi Pietro, Barreca Tommaso, Bartaletti Fabrizio, Basano Lorenzo, Basso Riccardo, Battegazzore Antonio, Bedarida Federico, Bellati Giovanni, Belletti Gian Carlo, Beltrametti Enrico, Beltrami Francesco, Belvederi Raffaele, Benati Mauro, Berardi Giorgio, Bertero Mario, Bertini Ferruccio, Bertini Sandro, Bertoni Italo, Bevilacqua Letizia, Bezzi Alfredo, Bianchi Estella, Bianchi Umberto, Bianchini Mariagrazia, Bianco Bruno, Bisio Giacomo Mario, Blanchi Donatella, Boato Giovanni, Bobel Guglielmo, Boido Alessandro, Boido Vito, Bonacci Wanda, Bonanati Enrica, Bonardi Paroletti Maria Teresa, Bondavalli Francesco, Bonessio di Terzet Ettore, Bonsignorio Anna, Borsese Aldo, Borzone Gabriella, Borzone Maria, Bottaro Aruffo Ada, Bottaro Gianfranco, Bozzo Dufour Colette, Bozzo Marco, Bozzo Maria Teresa, Braccini Carlo, Braggio Morucchio Giulia, Braggio Francesco, Brian Luigi, Bruzzone Giacomo, Bulferetti Luigi, Bulgarelli Rolando, Buongiorno Mario, Bruti Andrea, Cafaggi Sergio, Calcagno Claudio, Caligaris Ottavio, Calvini Piero, Canepa Bartolomeo, Canonica Giorgio, Capelli Renzo, Caranza Maria, Carocci Renata, Carrassi Mario, Carpanelli Corrado, Casavona Gualtiero, Casazza Enrica, Caso Carlo, Cassinelli Giovanni, Castignone Silvana, Cavallini Giorgio, Cavassuti Santino, Cecconi Jaures, Celasco Marcello, Centurioni Luigi, Ceresa Gastaldo Aldo, Cerulli Ernesta, Chessa Maria Giovanna, Chiabrera Alessandro, Chiarioni Mario, Chiarlo Michele, Chicco Maurizio, Cianci Giovanni, Ciangherotti Sandro, Ciarallo Giovanni, Ciferri Alberto, Cirafici Salvino Coletti Gianfranco, Colombo Simeta Paola, Consigliere Isabella, Contardi Vittorio, Conte Francesco, Conte Mario, Conti Graziella, Contri Roberto, Corsanego Alfredo, Corsani Mary, Cortemiglia Gian Camillo, Cortesogno Luciano, Corvisiero Pietro, Cosma Bianca, Costa Giorgio Andrea, Costa Paolo, Cresci Sacchini Lia Raffaella, Croce Bermondi Francesco, Crovetto Pier Luigi, Cugurra Franco, Cuniberti Carla, Dadone Arduino, Dagnino Ignazio Sebastiano, Dalai Emiliani Maria Luisa, D'Amato Giuseppina, Davoli Franco, Deferrari Giacomo, De Floriani Walter, Delfino Bruno, Delfino Stefano, Del Grosso Lazzarino Anna Maria, Della Corte Francesco, Dell'Erba Carlo, Dellepiane Giovanna, Denegri Giopattista, Dentone Adriana, De Piaggi Giorgio, Derenzini Giovanna, De Toni Teresina, Di Scanno Teresa, Dondi Maria Grazia, Dovi Vincenzo, Duillo Maria Teresa, Ermirio Rosa, Evangelisti Filippo, Falchi Pellegrini Maria Antonietta, Falugi Carla, Fantasia Ugo, Fava Attilia, Felloni Giuseppe, Ferrero Giovanni, Ferro Riccardo, Fierro Giuliano, Filippi Paolo, Fontanelli Flavio, Forina Michele, Fornasini Maria Luisa, Fossati Gildo, Frache Roberto, Franceschi Crippa Tina, Franceschi Enrico, Frassinetti Paolo, Frisiani Arrigo, Fugassa Emilia, Fumi Fausto, Furinghetti Fulvia Maria, Gaggero Gian Franco, Gaino Elda, Gallarati Dionisio, Galleani D'Agliano Enrico, Gallesio Piuma Maria Elena, Gallinaro Gaetano, Gallo Gabriella, Gamberini Leopoldo, Garbarino Giacomo, Garribbo Luciana, Gastaldo Paola, Gavazza Ezia Egnese, Gentile Salvatore, Gesmundo Francesco, Ghiani Pietro, Giacchero Marta, Giannattasi Bianca Maria, Giampalmo Antonio, Giordani Marino, Girdinio Paola, Giulini Saverio, Gliozzi Alessandra, Gosio Cristina, Grattarola Massimo, Guanti Giuseppe, Indiveri Francesco, Ingallina Salvatore Sergio, Jannuzzi Clotilde, Josi Giuseppe, La Camera Mario, Lanata Giuliana, Lantieri Pasquale Bruno, Lattes Aldo, Lazzaroni Ferdinanda, Leandri Massimo, Leardi Eraldo, Leoncini Giuliana, Lombardo Giorgio, Longobardi Mario Giuseppe, Lotti Gaetano, Lucchetti Gabriella, Maccagni Carlo, Maconi Vittorio, Maggiulli Gigliola, Magnasco Valerio, Manganelli Maria, Mannoni Tiziano, Mantero Teresa, Manzi Alessandro, Marchese Ugo, Marchi Enrico, Marchi Mario, Marchiori Claudio, Marina Maria Erminia, Mariani Emilia, Marinelli Mauro, Martignone Franco, Martini Enrico, Massa Benedetta, Mazzaperlini Mario, Mazzei Mauro, Mazzone Donata, Merlo Franco, Michelini Rinaldo, Migliardi Zingale Livia, Miglietta Goffredo, Milan Marina, Molfino Paolo, Molfino Rezia, Molinari Giorgio, Molinelli Silvia, Montano Aniello, Montemartini Aurora, Monti Bragadin Stefano, Morasso Pietro Giovanni, Morchio Renzo, Morescalchi Alessandro, Moscato Alberto, Mosti Luisa, Mugnoli Angelo, Muratori Rosanna, Musso Gianfranco, Na- nni Paolo, Napoli Franco, Noli Marino, Olcese Giorgio L., Oliva Pietro, Orlando Paolo, Orunesu Mauro, Oppezzi Pirro, Origone Sandra, Orsi Lidia, Orsino Francesco, Ottoboni Adriano, Ottonello Pasquale, Ottonello Pier Paolo, Pagani Flaminio, Palau Carlo, Palenzona Andrea, Palumbo Maria Grazia, Pampagnin Franco, Paoli Guido, Pario Maria Anna, Parodi Annamaria, Parodi Da Passano Maria Giovanna, Parodi Franco, Parodi Mauro, Parodi Valter, Pasero Niccolo', Passatore Giulio, Pavoni Romeo, Pedemonte Enrico, Pedemonte Giovanni Maria, Pedemonte Orietta, Peirone Luigi, Penco Anna Maria, Pepe Fernanda, Perdelli Fernanda, Pertica Maura, Piaggi Paolo, Picardi Filippo, Piccirilli Luigi, Pinasco Maria Rosa, Pirini Camilla, Pistarino Geo, Pistone Franca Maria, Pittaluga Maria Giuseppina, Poggio Gianfranco, Poleggi Ennio, Polonio Valeria, Pontiggia Carlo, Prausello Francesco, Profumo Paola, Pugliarello Maria Rosaria, Puncuh Leopoldo, Raiteri Maurizio, Randi Giuseppe, Ranise Angelo, Rambaldi Gabriella, Rapallo Umberto, Raschini Maria A., Ratto Corrado, Ravera Giambattista, Ravina Enrico, Rebora Alessandro, Relini Giulio, Reverberi Adriano, Ridella Sandro, Rigon Paola, Rizza Cecilia, Rivano Cesare, Rocca Silvana, Rolandi Ermanno, Rollero Aldo Emilio, Roma Giorgio, Romeo Giovanni, Romussi Giovanni, Rosatelli Carlo, Rossi Gallizia Daniela, Rota Maria Pia, Rovella Fabio, Rovere Antonella, Rovida Salvatore, Saccone Adriana, Salamanna Giovanni, Salomone Eleonora, Salmona Bruno, Sancassan Fernando, Santi Amantini Luigi, Sanzone Mariella, Sara' Michele, Savelli Francesco, Schenone Pietro, Schiavone Michele, Sciutti Davide, Sciutto Giuseppe, Seitun Andrea, Serra Giovanni, Serratto Giorgina, Sertoli Giuseppe, Sette Giuseppe, Sguerzo Marantonio Elsa, Siani Clelia, Siccardi Petracco Giulia, Siccardo Francesco, Silvestrini Biovati Mario, Sirotti Vittorio, Sisti Francesco, Solimano Giannina, Somma Emanuele, Spano' Silvio, Sparatore Fabio, Squarcia Sandro, Stagno Enrica, Stringher Bonalda, Stura Dino, Surdich Luigi, Surdich Francesco, Tagliafierro Grazia, Tassara Emma, Tatarek Rodolfo, Tempesti Anna Maria, Terranova Remo, Thea Sergio, Tizianello Alberto, Tomasini Giovannina, Tommei Giuliana, Torello Franco, Toso Carlo, Trabucchi Antonio, Trevisan Umberto, Uva Bianca Maria, Valbusa Ugo, Valenti Enrico, Valenti Barbara, Vallauri Maria Emilia, Vallega Adalberto, Varaldo Carlo, Veneruso Danilo, Vergara Caffarelli Clara, Vianello Maria Grazia, Viani Furio, Viano Giovanni, Vigo Fernando, Villa Edoardo, Vitale Sandro, Voci Adriana, Volpato Giancarlo, Zaffani Elena, Zanicchi Gilda, Zolezzi Tullio e Zordan Clara, elettivamente domiciliati in Genova, via Palestro, n. 2/11, presso l'avv. C. Raggi e F. Rusca, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso, ricorrenti, contro il Ministero universita' e ricerca scientifica e tecnologica e l'universita' degli studi di Genova; elettivamente domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2, presso l'avvocatura dello Stato, che li rappresenta e difende per legge, resistenti, per l'annullamento dell'accertamento del diritto dei ricorrenti al computo dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella retribuzione utile ai fini del trattamento pensionistico; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 19 marzo 1992 la relazione del consigliere M. Franco e udito, altresi', l'avv. C. Raggi per i ricorrenti; Ritenuto e considerato quanto segue: ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato in data 9 maggio 1990, Acaccia Gabriella e gli altri litisconsorti chiedevano l'accertamento del loro diritto, quali professori universitari che avevano optato per il regime di impegno a tempo pieno, al computo dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella retribuzione utile ai fini del trattamento pensionistico. I ricorrenti ricordavano: 1) che l'emolumento in questione - denominato assegno aggiuntivo - istituito con l'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, aveva subito radicali modificazioni per effetto del d.l. 11 maggio 1985, n. 2 (in particolare concernenti l'abrogazione dell'assegno in parola per quanto riguarda il regime del trattamento dei professori a tempo definito e il riassorbimento dell'assegno medesimo); 2) che, tuttavia, non e' stato ne' modificato l'art. 39, penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382 - che dichiarava non pensionabile l'emolumento in questione - e tale norma verrebbe ora a porsi in contrasto con la natura propria dell'assegno avente carattere di continuita' e correlativita' con la retribuzione. In guisa che la non computabilita' dell'assegno ai fini pensionistici contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Chiedevano, pertanto, l'accertamento del loro diritto al computo dell'indennita' in questione nella retribuzione utile ai fini pensionistici, sollevando incidentalmente la questione di legittimita' costituzionale della citata norma. Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione eccependo, in via preliminare, la mancata notifica al Ministero del tesoro. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda e della correlativa proposizione della questione di legittimita' costituzionale della norma sottostante, atteso che l'indennita' in parola avrebbe natura meramente incentivante all'ozione per il tempo pieno, e sarebbe priva di correlativita' con la qualita' e quantita' del lavoro prestato: prevarrebbe, quindi, la previsione normativa escludente l'indennita' medesima dalla computabilita' nel calcolo della retribuzione ai fini previdenziali, restando escluso ogni sospetto di incostituzionalita' della norma. Con separata sentenza, questo tribunale ha respinto l'eccezione preliminare, riconoscendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto dalla norma in questione ai professori universitari che avevano optato per il tempo pieno, disponendo conseguentemente la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, come da separata ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE Come emerge dalla narrativa di fatto che precede, questo tribunale ha gia' esplicitato in separata sentenza le motivazioni della ritenuta rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma in riferimento con argomentazioni da intendersi qui integralmente richiamate. In ordine alla non manifesta infondatezza della questione medesima, va ulteriormente rilevato: a) che l'assegno aggiuntivo istituito dall'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, originariamente dichiarato assorbibile con i futuri miglioramenti, fino al 50% per i professori di ruolo che avessero optato per il regime a tempo pieno e fino alla concorrenza del relativo ammontare per quelli che avessero optato per il tempo definito, ha subito nel tempo una radicale modificazione, essendo venuta a cadere (con il d.l. 11 maggio 1985, n. 2) la previsione concernente la parziale attribuzione del medesimo assegno ai professori a tempo definito, nonche', per i professori a tempo pieno, l'assorbibilita' dell'emolumento in questione; b) allo stato, l'assetto normativo conduce ad escludere che l'assegno in parola abbia natura di compenso transitoriamente incentivante l'assunzione dell'impegno a tempo pieno, dovendo invece notarsi: 1) che esso ha le caratteristiche di emolumento fisso e continuativo; 2) e' attribuito ai soli professori che hanno optato per il re- gime di impegno a tempo pieno; 3) costituisce una parte cospicua della retribuzione complessiva spettante a tali docenti. Soccorre quindi nel caso l'identica ratio assunta dalla Corte costituzionale nella sentenza 10 luglio 1981, n. 126, quando la Corte medesima, nel pronunciarsi su varie questioni di costituzionalita' relative al secondo comma dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1978, n. 213, che attribuiscono al personale medico universitario con funzioni assistenziali sanitarie un'indennita' nella misura occorrente per equipararne il trattamento economico a quello del personale degli enti ospedalieri di pari funzioni e azianita', dichiarava l'illegittimita' costituzionale delle norme citate nelle parti in cui stabilivano che l'indennita' predetta non fosse utile ai fini previdenziali e assistenziali, ravvisando in esse la violazione dell'art. 38 della Costituzione, in quanto l'indennita' ivi prevista "costituisce pur sempre una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolge attivita' assistenziale sanitaria e, come tale, essa non puo' non essere utile ai fini assistenziali e previdenziali". Analogamente, puo' ritenersi che l'"assegno aggiuntivo" percepito dai professori universitari a tempo pieno, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 2 del d.l. n. 2/1985, presenti quel carattere di "corrispettivita'" che contraddistingue gli elementi costitutivi della retribuzione e che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, deve essere individuato in tutti gli emolumenti, corrisposti in maniera fissa e ricorrente, i quali trovino il loro necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del rapporto di lavoro o di impiego, connotandosi nell'essere corrisposti in modo fisso, continuativo e permanente, nel costituire elemento accessorio e integrativo dello stipendio, nel non avere funzione di gratifica, rimborso spese o risarcimento nel danno, bensi' nel porsi in rapporto sinallagmatico con lo status del prestatore di lavoro e con la qualita' e quantita' della prestazione. Sulla scorta di tali principi e' stata infatti riconosciuta la computabilita' ai fini assistenziali e previdenziali dell'indennita' di tempo pieno prevista per il personale medico degli enti ospedalieri e poi delle unita' sanitarie locali (t.a.r. Liguria 24 marzo 1983, n. 197; Cons. Stato, sezione sesta, 26 ottobre 1979, n. 738; sezione sesta, 24 maggio 1983, n. 426; sezione sesta, 21 maggio 1984, n. 296; sezione quinta, 18 gennaio 1985, n. 598; sezione sesta, 21 settembre 1987, n. 746; sezione sesta, 12 aprile 1986, n. 317; sezione sesta, 20 settembre 1989, n. 1245). Ricorrendo gli identici presupposti sostanziali nell'ipotesi dell'indennita' di tempo pieno prevista per i professori universitari, l'unico ostacolo all'affermazione del richiamato principio, si rinviene quindi nella norma (art. 39, penultimo comma, del d.P.R. n. 382/1980) che dichiara non pensionabile l'assegno in questione, norma che si ritiene sospetta di incostituzionalita' per contrasto: con l'art. 38 della Costituzione in base al principio a cui si e' attenuta la Corte costituzionale sulla sentenza n. 126/1981; con l'art. 3 della Costituzione, in quanto comporta una ingiustificata disparita' di trattamento fra i professori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno e l'altro categoria di pubblici dipendenti (personale medico delle unita' sanitarie locali) per i quali e' prevista l'opzione tra il re- gime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito.
P. Q. M. Riservata ogni ulteriore pronunzia; Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, penultimo comma, del d.P.R. n. 382/1980 per contrasto con gli artt. 38 e 3 della Costituzione, come da motivazione che precede; Ordina che la presente ordinanza, a cura della Segreteria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 marzo 1992. Il presidente f.f., estensore: FRANCO Il consigliere: VIGOTTI Il primo referendario: BOTTO 93C0767