N. 307 SENTENZA 23 giugno - 9 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pensioni - Titolare di due  pensioni  (invalidita'  INPS  e  altra  a
 carico  della  Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri) -
 Diritto, fermo il divieto per  cumulo  delle  indennita'  integrative
 speciali,  all'importo,  per  la  seconda pensione, corrispondente al
 trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti -  Omessa
 previsione  -  Irragionevole  disparita'  di  trattamento rispetto ai
 titolari di due pensioni di qualsiasi altra natura  -  Illegittimita'
 costituzionale parziale.
 
 (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 16).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della  legge
 20  ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
 ed assistenza a favore dei geometri), promosso con  ordinanza  emessa
 il  7  ottobre  1992  dal  pretore di Viterbo nel procedimento civile
 vertente tra Remo Zompanti e la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza  a  favore  dei  geometri, iscritta al n. 736 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
 n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  31  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ordinanza in data 7 ottobre 1992, il pretore di Viterbo
 ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  16
 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di
 previdenza ed assistenza a favore dei geometri).
    Ricorda  il  pretore che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843
 del 1978, ai titolari di piu' pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10
 della legge n. 160 del 1975, o l'indennita' integrativa  speciale,  o
 altro  trattamento  collegato con le variazioni del costo della vita,
 sono dovuti una sola volta.
    Ai  sensi  dell'art.  17  stessa  legge,  l'indennita' integrativa
 speciale non e' inoltre cumulabile con la retribuzione  percepita  in
 costanza  di  rapporto di lavoro, ma deve comunque essere fatto salvo
 l'importo corrispondente al trattamento minimo di  pensione  previsto
 dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    Peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 1991,
 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 17 citato, per contrasto con
 l'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte in cui non prevede che,
 anche nei confronti  del  titolare  di  due  pensioni,  pur  restando
 vietato  il  cumulo  delle  indennita'  integrative  speciali,  debba
 comunque farsi salvo l'importo corrispondente al  trattamento  minimo
 di pensione del Fondo lavoratori dipendenti.
    La citata pronunzia di incostituzionalita', pur concernendo l'art.
 17  della  legge,  incide anche e soprattutto sulla disciplina di cui
 all'art. 19 della legge stessa, costituendo una evidente  limitazione
 al  divieto  di  cumulo,  per  i  titolari  di  piu'  pensioni, delle
 indennita' integrative speciali o di analoghi trattamenti.
    Cio' vale  per  tutte  le  pensioni  a  carico  dell'assicurazione
 generale  obbligatoria,  o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a
 carico  delle  gestioni  di   previdenza   sostitutive   o   comunque
 integrative  dell'assicurazione  obbligatoria,  o  che  ne comportino
 l'esclusione o l'esonero.
    Non vale pero' nei casi, come quello di specie, in cui la  materia
 abbia  una  disciplina  autonoma  e  compiuta;  ne', per i limiti del
 giudicato costituzionale, puo' ritenersi che la sentenza n.  172  del
 1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773 del 1982.
    Orbene  -  conclude  il  pretore  -  appare  di  tutta evidenza la
 disparita'  di  trattamento,  priva  di   qualsiasi   giustificazione
 razionale,  tra chi sia titolare di due pensioni (di cui una a carico
 della Cassa  geometri)  e  chi  sia  invece  titolare  di  due  altre
 pensioni, di qualsiasi natura.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Con  richiamo all'art. 3 della Costituzione, viene posta in
 dubbio la legittimita' costituzionale dell'art.  16  della  legge  20
 ottobre  1982,  n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e
 assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che
 anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico
 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza  dei  geometri,  pur
 restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali o di
 altri  analoghi  trattamenti  collegati alle variazioni del costo del
 lavoro,  debba  comunque  farsi  salvo  l'importo  corrispondente  al
 trattamento  minimo  di  pensione  previsto  per  il  Fondo  pensioni
 lavoratori dipendenti.
    2. - La questione e' fondata.
    Con  sentenza  n.  172  del  1991,  questa  Corte  ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre
 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
 pluriennale  dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non
 prevedeva che anche nei confronti del titolare di due  pensioni,  pur
 restando  vietato  il  cumulo  delle indennita' integrative speciali,
 dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al  trattamento
 minimo   di  pensione  previsto  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori
 dipendenti.
    Questione  in  tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame e'
 stata dunque gia' decisa da questa Corte. Peraltro, come  esattamente
 ha rilevato il giudice a quo, la decisione non e' applicabile al caso
 di specie, in quanto la legge n. 773 del 1982 costituisce un autonomo
 sistema  normativo,  che  disciplina  specificamente  le  prestazioni
 erogate dalla Cassa  geometri,  cosicche',  la  materia  sfugge  alla
 normativa  generale  di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del
 1978, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 172 del 1991.
    E' di tutta evidenza peraltro che le rationes  decidendi  poste  a
 fondamento  della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con
 riguardo al caso prospettato, che si pone con l'altro in un  rapporto
 da    specie    a    genere.    Inoltre   la   sentenza   correggendo
 l'irragionevolezza  della  disciplina  generale,  ha  accentuato   il
 carattere  ingiustamente  discriminatorio della normativa riguardante
 il cumulo con altro trattamento previdenziale della pensione a carico
 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri. A tale
 disparita' di trattamento deve dunque porsi rimedio con la  pronuncia
 di  illegittimita' costituzionale nei sensi e con gli effetti innanzi
 precisati.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16  della  legge
 20  ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
 ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non  prevede
 che  anche  nei  confronti del titolare di due pensioni, di cui una a
 carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri,
 pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali,
 debba comunque farsi salvo l'importo  corrispondente  al  trattamento
 minimo   di  pensione  previsto  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori
 dipendenti.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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