LEGGE 13 luglio 1993, n. 221 

  Misure  urgenti  per  assicurare  il  funzionamento  del  Ministero
dell'ambiente.
(GU n.163 del 14-7-1993)
 
 Vigente al: 15-7-1993  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge volti, in  applicazione  delle  vigenti  disposizioni,
all'inquadramento o al trasferimento di unita' di personale nei ruoli
organici del Ministero dell'ambiente sono improrogabilmente  definiti
con decreti del Ministro dell'ambiente, ove ricorrano  le  condizioni
previste dalle stesse disposizioni, entro il 31 luglio 1993. Ai  fini
dell'acquisizione dei necessari pareri delle amministrazioni e  degli
enti di provenienza, si applicano gli articoli 14 e 16 della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  2. Definiti i procedimenti di cui al  comma  1,  la  copertura  dei
posti  eventualmente  disponibili  avviene  mediante   ricorso   alla
mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti  disposizioni
in materia. I trasferimenti nei  ruoli  del  Ministero  dell'ambiente
dovranno essere improrogabilmente definiti entro il 31 dicembre 1993. 
  3.  Nell'attuazione  delle  procedure  di  mobilita',  i  posti  di
funzione  relativi  a  profili  professionali  tecnici  sono  coperti
mediante superamento di una prova per titoli e  di  un  colloquio  di
valutazione secondo le modalita' e con i criteri definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4.  Il  personale  non  appartenente   ai   ruoli   del   Ministero
dell'ambiente, comunque in servizio presso detta amministrazione alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  puo',  a  domanda,
essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994. 
  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SPINI, Ministro dell'ambiente 
Visto, il Guardasigilli: CONSO