DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1993 

  Proroga   del   termine   per  il  completamento  delle  iniziative
finanziate ai sensi della legge 25  agosto  1991,  n.  284,  recante:
"Liberalizzazione dei prezzi delle imprese turistiche e interventi di
sostegno alle imprese turistiche".
(GU n.165 del 16-7-1993)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
aprile  1993  con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del turismo e dello spettacolo ad  interim  ha  delegato  al
Sottosegretario  di  Stato  sen.  Antonio  Maccanico le funzioni ed i
compiti spettanti al Ministro e al  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo;
  Vista  la  legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: "Liberalizzazione
dei prezzi delle imprese turistiche e  interventi  di  sostegno  alle
imprese turistiche";
  Visto  l'art.  2 della predetta legge n. 284 del 1991 il quale reca
al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle
attivita' del settore turistico nei  comuni  costieri  delle  regioni
Liguria  e  Toscana,  disponendo  altresi'  che  il  termine  per  il
completamento delle relative opere  ammesse  al  finanziamento  venga
stabilito  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;
  Visto l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 ottobre 1991, recante la individuazione dei comuni, delle
priorita', parametri, modalita', procedure e termini per le misure di
sostegno  previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, che stabilisce
la data del 30 giugno 1993 quale termine per il  completamento  delle
iniziative finanziate ai sensi della predetta legge;
  Considerato  che  da parte delle regioni Liguria e Toscana e' stato
segnalato che la necessita' di  garantire  il  normale  funzionamento
delle strutture ricettive durante la stagione estiva ha provocato dei
ritardi   nella   esecuzione   delle   opere   finanziate,   rendendo
difficoltoso il rispetto del predetto termine;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire  alle  richieste  formulate  da
parte delle regioni;
  Sulla proposta del Sottosegretario di Stato delegato per il turismo
e lo spettacolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine  per  il  completamento delle opere finanziate ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 25  agosto  1991,  n.  284,  e  del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991,
gia' stabilito alla data del 30 giugno 1993 dall'art. 2 del  predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, e'
prorogato al 30 aprile 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1993
                                                  Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                      CIAMPI
       p. Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
          MACCANICO