Sostituzione dell'art. 26 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991. (Deliberazione n. 7215).(GU n.165 del 16-7-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, sub art. 1, lettera f); Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2; Vista la deliberazione n. 5564 del 20 novembre 1991 concernente l'approvazione del "regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane", ed in particolare l'art. 26; Considerato che, ai fini di un miglior funzionamento del sistema telematico delle borse valori, si rende opportuno modificare le modalita' di riapertura delle contrattazioni a seguito di temporanea sospensione delle stesse nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori; Considerata altresi' l'opportunita' di ridurre la durata della sospensione delle contrattazioni; Delibera: L'art. 26 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991 e' sostituito con il seguente: "Art. 26 (Sospensione temporanea delle contrattazioni di un titolo). - 1. Nei casi di temporanea sospensione delle contrattazioni di un titolo, ai sensi del presente regolamento, non e' consentita l'immissione di proposte nel sistema. 2. La sospensione, salvo diversa disposizione dell'organo di controllo di cui all'art. 42, non puo' avere, in via generale, una durata inferiore a cinque minuti primi e comporta alla scadenza del periodo di sospensione l'immediato passaggio alla fase di negoziazione. L'organo di controllo puo', stabilire, per singoli titoli, una maggiore durata della sospensione e in tal caso, alla scadenza del periodo di sospensione, il titolo passera' in fase di preapertura secondo le regole definite per tale funzione". La presente delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. La presente delibera entrera' in vigore il 12 luglio 1993 e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 7 luglio 1993 Il presidente: BERLANDA