COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMUNICATO

     Determinazione dei criteri per la verifica delle condizioni
                       del mercato del greggio
(GU n.165 del 16-7-1993)

   Il  CIPE,  nella  seduta  del  7 giugno 1993, ha deliberato quanto
segue:
   "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26  della  legge  9  gennaio
1991,  n.  9,  la verifica sulla persistenza negli anni 1993-96 delle
condizioni di mercato del greggio che hanno dato luogo  nel  triennio
1990-92  all'esonero  dalla corresponsione dell'aliquota del prodotto
della coltivazione di cui agli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio
1967, n. 613,  sara'  effettuata  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  tenendo  conto  sia  della situazione
generale del settore, sia della remunerativita' media  dell'attivita'
di produzione di idrocarburi.
   Le condizioni, per le quali e' stato disposto l'esonero negli anni
1990-1992,  possono essere rappresentate da un indice di riferimento,
per gli anni 1988-89-90, che tenga conto del valore  dei  costi  medi
CIF  del  greggio importato in Italia ponderato secondo le rispettive
quantita', rettificato con il valore medio delle quotazioni dell'olio
combustibile ATZ al 3,5% di zolfo sul mercato del Mediterraneo.
   La conferma dell'esonero per i due bienni 1993-94 e  1995-96  puo'
essere  disposta  se  il  valore  dello stesso indice di riferimento,
calcolato rispettivamente per il triennio 1990-92 e 1992-94,  risulti
equivalente, in termini reali e in dollari, all'indice di riferimento
delle   condizioni  di  mercato  del  greggio  esistente  negli  anni
1988-90".