MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 1993 

  Determinazione del calendario delle festivita'  religiose  ebraiche
per l'anno 1994.
(GU n.168 del 20-7-1993)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  8  marzo  1989  n.  101,  recante  norme  per  la
regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunita'
ebraiche  italiane  sulla  base  dell'intesa stipulata il 27 febbraio
1987;
  Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
  "1. La Repubblica italiana  riconosce  agli  ebrei  il  diritto  di
osservare  il  riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto
del sole del venerdi ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
  2. Gli ebrei dipendenti dello Stato, da enti pubblici e da  privati
o  che  esercitano  attivita'  autonoma  o  commerciale, i militari e
coloro che siano assegnati  al  servizio  civile  sostitutivo,  hanno
diritto  di  fruire,  su  loro  richiesta,  del riposo sabbatico come
riposo settimanale. Tale  diritto  e'  esercitato  nel  quadro  della
flessibilita'  dell'organizzazione  del lavoro. In ogni altro caso le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la  domenica  o
in   altri   giorni   lavorativi  senza  diritto  ad  alcun  compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali pevisti dall'ordinamento giuridico.
  3. Nel  fissare  il  diario  di  prove  di  concorso  le  autorita'
competenti  terranno  conto  dell'esigenza  del  rispetto  del riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti  onde  consentire  ai
candidati  ebrei  che  ne  facciano  richiesta  di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
  4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei  dalla
scuola  nel  giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno
se maggiorenne";
  Visto il successivo art. 5,  che  elenca  le  festivita'  religiose
ebraiche  alle  quali si applicano le disposizioni relative al riposo
sabbatico e prescrive  che  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  il
calendario  delle  festivita'  e' comunicato dall'Unione al Ministero
dell'interno,  che  ne  dispone  la  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale;
  Vista la comunicazione dell'Unione;
                              Decreta:
  Il  calendario  delle  festivita' religiose ebraiche e' determinato
per il 1994 come segue:
   tutti i sabati;
   26-27-28 marzo e 2-3 aprile: Pesach (Pasqua);
   16-17 maggio: Shavuoth (Pentecoste);
   17 luglio: Digiuno del 9 di Av;
   6-7 settembre: Rosh Ha Shana' (Capodanno);
   14-15 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
   20-21-27 settembre: Succoth (Festa delle Capanne);
   28 settembre: Simhat Tora' (Festa della Legge).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1993
                                                 Il Ministro: MANCINO