MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 giugno 1993 

  Riconoscimento  alle  regioni  e  province  autonome  del potere di
identificazione  delle  aree  di  impiego  esclusivo   del   presidio
sanitario "Insegar".
(GU n.168 del 20-7-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,  recante  la disciplina della produzione, del commercio e della
vendita  di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate  alimentari
immagazzinate;
  Visto  il  decreto  di registrazione n. 7478 del 25 maggio 1988 del
presidio  sanitario  "Insegar"  dell'impresa  Shell   Italia,   unico
esistente in Italia a base del principio attivo fenoxicarb;
  Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 9 maggio 1991, con
la  quale e' stato disposto "il divieto cautelativo" dell'impiego del
presidio  sanitario  "Insegar"   contenente   il   principio   attivo
fenoxicarb  nelle  zone  di  allevamento  del  baco  da  seta e nuove
limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, con  il
quale  e'  stata  disposta la sospensione cautelativa della vendita e
dell'impiego del presidio sanitario "Insegar" in tutto il  territorio
nazionale;
  Visti  i  risultati  della  sperimentazione  prevista  dalla citata
ordinanza 9 maggio 1991;
  Visto  il  parere  in  data  22  dicembre  1992  della  commissione
consultiva  per  i  fitofarmaci,  di  cui  all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.  1255,  con  il  quale,
tenuto   conto   dei   risultati   della   citata  sperimentazione  e
dell'importanza dell'"Insegar" nell'ambito della lotta fitopatologica
integrata, la citata ordinanza 9 maggio 1991 e' stata ritenuta  quale
provvedimento   piu'   ragionevole   e  commisurato  alle  risultanze
scientifiche, con  la  raccomandazione  ulteriore  di  non  impiegare
l'"Insegar" su colture distanti meno di 2000 metri da coltivazioni di
gelso  destinate  al  baco  da seta e dei luoghi di allevamento dello
stesso;
  Vista la risoluzione n. 7/00188 del  18  gennaio  1993  della  XIII
commissione  permanente  della  Camera  dei deputati, con la quale e'
stato impegnato il Governo a revocare in modo permanente  il  decreto
ministeriale  del 25 maggio 1988, con il quale e' stato registrato al
n. 7478 il presidio sanitario "Insegar";
  Vista la nota del 13 aprile 1993 del  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste,  con  la  quale  e'  stato  chiesto al Ministro della
sanita' di  emanare  un  provvedimento  di  riammissione  all'impiego
dell'"Insegar"  alle  condizioni cautelative precisate nel parere del
22 dicembre 1992 della  commissione  consultiva  per  i  fitofarmaci,
attesa  la validita' agronomica del prodotto per i programmi di lotta
integrata;
  Ritenuto di  consentire  l'uso  del  presidio  sanitario  "Insegar"
esclusivamente  nelle  aree  indicate  dalle regioni e dalle province
autonome;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Le regioni e le province autonome identificano le aree entro  le
quali   e'  ritenuto  necessario  l'impiego  del  presidio  sanitario
denominato  "Insegar",  gia'  registrato  al  n.  7478  con   decreto
ministeriale 25 maggio 1988.
  2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono notificate al Ministero
della  sanita' per l'inclusione nell'elenco delle aree nelle quali e'
consentito  l'uso  dell'"Insegar"  alle  condizioni  prescritte   con
l'odinanza  del 9 maggio 1991, art. 1, e con l'avvertenza da inserire
in etichetta: "Il prodotto non va impiegato su colture distanti  meno
di  2000  metri  da coltivazioni di gelso destinate al baco da seta e
dai luoghi di allevamento. Non trattare in giornate ventose  (massimo
2 metri al secondo)".
  3.  L'elenco di cui al comma 2 e' adottato con decreto del Ministro
della sanita' e periodicamente aggiornato a seconda delle necessita'.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA