Riconoscimento alle regioni e province autonome del potere di identificazione delle aree di impiego esclusivo del presidio sanitario "Insegar".(GU n.168 del 20-7-1993)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto di registrazione n. 7478 del 25 maggio 1988 del presidio sanitario "Insegar" dell'impresa Shell Italia, unico esistente in Italia a base del principio attivo fenoxicarb; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 9 maggio 1991, con la quale e' stato disposto "il divieto cautelativo" dell'impiego del presidio sanitario "Insegar" contenente il principio attivo fenoxicarb nelle zone di allevamento del baco da seta e nuove limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, con il quale e' stata disposta la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario "Insegar" in tutto il territorio nazionale; Visti i risultati della sperimentazione prevista dalla citata ordinanza 9 maggio 1991; Visto il parere in data 22 dicembre 1992 della commissione consultiva per i fitofarmaci, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale, tenuto conto dei risultati della citata sperimentazione e dell'importanza dell'"Insegar" nell'ambito della lotta fitopatologica integrata, la citata ordinanza 9 maggio 1991 e' stata ritenuta quale provvedimento piu' ragionevole e commisurato alle risultanze scientifiche, con la raccomandazione ulteriore di non impiegare l'"Insegar" su colture distanti meno di 2000 metri da coltivazioni di gelso destinate al baco da seta e dei luoghi di allevamento dello stesso; Vista la risoluzione n. 7/00188 del 18 gennaio 1993 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati, con la quale e' stato impegnato il Governo a revocare in modo permanente il decreto ministeriale del 25 maggio 1988, con il quale e' stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario "Insegar"; Vista la nota del 13 aprile 1993 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con la quale e' stato chiesto al Ministro della sanita' di emanare un provvedimento di riammissione all'impiego dell'"Insegar" alle condizioni cautelative precisate nel parere del 22 dicembre 1992 della commissione consultiva per i fitofarmaci, attesa la validita' agronomica del prodotto per i programmi di lotta integrata; Ritenuto di consentire l'uso del presidio sanitario "Insegar" esclusivamente nelle aree indicate dalle regioni e dalle province autonome; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni e le province autonome identificano le aree entro le quali e' ritenuto necessario l'impiego del presidio sanitario denominato "Insegar", gia' registrato al n. 7478 con decreto ministeriale 25 maggio 1988. 2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono notificate al Ministero della sanita' per l'inclusione nell'elenco delle aree nelle quali e' consentito l'uso dell'"Insegar" alle condizioni prescritte con l'odinanza del 9 maggio 1991, art. 1, e con l'avvertenza da inserire in etichetta: "Il prodotto non va impiegato su colture distanti meno di 2000 metri da coltivazioni di gelso destinate al baco da seta e dai luoghi di allevamento. Non trattare in giornate ventose (massimo 2 metri al secondo)". 3. L'elenco di cui al comma 2 e' adottato con decreto del Ministro della sanita' e periodicamente aggiornato a seconda delle necessita'. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA