LEGGE 14 luglio 1993, n. 238 

  Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti
di  programma  e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato
S.p.a.
(GU n.168 del 20-7-1993)
 
 Vigente al: 4-8-1993  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  trasmette  al   Parlamento,   per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  commissioni  permanenti
competenti per materia, prima  della  stipulazione  con  le  Ferrovie
dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio
e i relativi  eventuali  aggiornamenti,  corredati  dal  parere,  ove
previsto,  del  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186. 
  2. Le  commissioni  parlamentari  competenti  esprimono  un  parere
motivato sui contratti di cui al comma 1 nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di assegnazione. 
  3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle
due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 14 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO