N. 311 SENTENZA 11 giugno - 9 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell' ex OMNI
 trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per
 il periodo di servizio prestato presso il suddetto ente -
 Previsione per i dipendenti che avevano optato per la iscrizione
 alla C.P.D.E.L. di un piu' sfavorevole trattamento di
 quiescenza - Prospettata disparita' di trattamento con incidenza
 sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze
 di vita in caso di vecchiaia - Questione coinvolgente norme
 prive di forza di legge data la natura di rinvio non recettizio
 alle norme regolamentari oggetto dell'impugnativa -
 Inammissibilita'.
 
 (Combinato  disposto  degli  artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.
 698 e 4, secondo e terzo comma ( recte: artt. 2, 3 e 4)  del  decreto
 interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822).
 
 (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.  698  (Scioglimento  e
 trasferimento  delle  funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione
 della Maternita' e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge
 1› agosto 1977, n. 563, e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3  e  4)
 del   regolamento   del   trattamento  di  quiescenza  del  personale
 dell'ONMI, promosso con ordinanza emessa il 10  novembre  1992  dalla
 Corte  di  cassazione  sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.A.D.E.L.
 contro Mercatucci Edda ed altre e da Di Vincenzo Neda ed altre contro
 l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 104  del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 11, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti l'atto di costituzione  di  Minet  Maria  ed  altre  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  l'avv.  Paola  Iossa  Ajello  per  Minet  Maria  ed altre e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  del  giudizio  sui  ricorsi  riuniti   proposti
 rispettivamente  dall'INADEL contro Edda Mercatucci e altre e da Neda
 Di Vincenzo e altre contro l'INADEL per l'annullamento della sentenza
 del Tribunale di Roma 16 luglio 1990, la  Corte  di  cassazione,  con
 ordinanza  del  10  novembre  1992, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3 e 38, secondo comma, Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art.  9 della legge 23
 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge  1›  agosto
 1977,  n. 563, e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3
 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza  del  personale
 dell'ONMI (Opera Nazionale Maternita' e Infanzia).
    In  linea  con  la  giurisprudenza  prevalente,  di  merito  e  di
 legittimita', la sentenza impugnata aveva ritenuto  irrilevante,  per
 la   conservazione   del  diritto  all'indennita'  di  buonuscita  al
 personale ex ONMI per il periodo di servizio svolto  alle  dipendenze
 del  disciolto  ente,  la  differenza  tra dipendenti che a suo tempo
 avevano  optato,  ai  fini  del  trattamento  di  pensione,  per   la
 iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
 (CPDEL) e dipendenti
   che  viceversa  erano  rimasti affiliati all'assicurazione generale
 obbligatoria gestita dall'INPS. Questo  indirizzo  interpretativo  e'
 stato  rovesciato  da una recente decisione delle Sezioni unite della
 Corte di  cassazione  (sent.  9  maggio  1991  n.  5186),  la  quale,
 nell'esercizio  della  funzione nomofilattica prevista dall'art. 374,
 secondo  comma,  cod.  proc.  civ.,  ha  statuito  che  i  dipendenti
 dell'ONMI,  trasferiti  agli  enti  locali e optanti per l'iscrizione
 alla CPDEL, hanno diritto  verso  l'INADEL  a  un  unico  complessivo
 trattamento   di   fine   servizio,   calcolato  in  base  all'ultima
 retribuzione   percepita   presso   l'ente   di   destinazione,   con
 applicazione  di  distinti elementi di calcolo previsti, in relazione
 ai due periodi di servizio svolti presso l'ONMI  e  presso  gli  enti
 locali, dai rispettivi ordinamenti.
    Per  il  primo  di  tali periodi, a norma degli artt. 2, 3 e 4 del
 regolamento di quiescenza  del  personale  dell'ONMI,  approvato  con
 decreto  interministeriale  5  agosto  1969  -  al  quale, secondo le
 Sezioni unite, fa rinvio materiale il citato art. 9  della  legge  23
 dicembre   1975,   n.   698,   suscettibile   pertanto   di   diretta
 interpretazione da parte della Corte di cassazione - nel  trattamento
 complessivo puo' essere compresa soltanto l'indennita' di anzianita',
 maturata all'atto del trasferimento e liquidata nella misura prevista
 dal citato regolamento, non anche l'indennita' di buonuscita prevista
 dal  regolamento  stesso.  Quest'ultima si aggiunge all'indennita' di
 anzianita' per i soli dipendenti ex ONMI che non  abbiano  esercitato
 l'opzione conservando il regime previdenziale dell'INPS.
    Cosi'  interpretata,  la  norma  e'  ritenuta dal giudice a quo di
 dubbia costituzionalita'. La Corte osserva in primo luogo, che l'art.
 8 della legge n. 698 del 1975 ha previsto, con disposizione contraria
 a quella previgente  del  regolamento,  l'iscrizione  d'ufficio  alla
 CPDEL di tutto il personale dell'ONMI trasferito agli enti locali, ai
 fini  del  trattamento  di  pensione  (circostanza  che  all'epoca si
 riteneva  giustificatrice  del  differente  trattamento  di  cui   al
 regolamento  in  questione),  salva  l'opzione  per  il  mantenimento
 dell'iscrizione all'INPS. D'altra parte, per il personale di  cui  si
 discute  il  diritto  al  trattamento  di  fine  rapporto,  si matura
 soltanto al termine  dell'unico  rapporto  di  servizio,  prima  alle
 dipendenze  dell'ONMI  e  poi, senza soluzione di continuita', presso
 l'ente  di  destinazione.  Conseguentemente,  in  tale   momento   la
 posizione  dei dipendenti ex ONMI, che avevano precedentemente optato
 per la CPDEL ai fini della pensione, e quella dei loro colleghi,  che
 non  avevano  esercitato tale opzione rimanendo iscritti all'INPS, e'
 identica perche' a tutti il trattamento previdenziale e'  corrisposto
 dalla   CPDEL.   Tuttavia   solo   i   secondi  hanno  diritto  anche
 all'indennita' di  buonuscita  per  il  periodo  di  servizio  presso
 l'ONMI,   mentre   ai   primi  per  questo  periodo  spetta  soltanto
 l'indennita' di anzianita'.
    Sarebbe, inoltre, violato l'art. 38 Costituzione in considerazione
 del fatto che il fondo per l'indennita' di buonuscita era  costituito
 anche con contributi degli assicurati.
    2.  -  Nel  giudizio davanti alla Corte si sono costituite quattro
 delle controricorrenti concludendo per la fondatezza della questione.
    A loro giudizio il regolamento dell'ONMI  sarebbe  stato  superato
 dagli  artt.  13  della  legge  20 marzo 1975, n. 70, e 9 della legge
 citata n. 698 del  1975,  i  quali  non  consentirebbero  di  operare
 distinzioni ai fini del trattamento di fine rapporto tra i dipendenti
 della  soppressa  ONMI, in base all'esercizio o meno dell'opzione per
 l'iscrizione alla CPDEL. A sostegno di tale interpretazione,  opposta
 a quella accolta dalle recenti sentenze delle Sezioni unite, le parti
 private   osservano  che  dall'evoluzione  storica  della  previdenza
 concernente il personale ex ONMI risulta che, in base al  regolamento
 approvato  nel  1969, detto personale, se assunto prima del 6 ottobre
 1967 (come le  ricorrenti),  era  iscritto,  ai  fini  pensionistici,
 all'INPS salva la corresponsione al momento del collocamento a riposo
 di   un'indennita'  integrativa  pari  alla  differenza  rispetto  al
 trattamento pensionistico  di  un  dipendente  statale  in  posizione
 corrispondente.   Ai   fini  del  trattamento  di  fine  rapporto  il
 regolamento  prevedeva,  oltre  all'indennita'  di  buonuscita pari a
 quella degli impiegati statali e  finanziata  in  modo  analogo,  una
 indennita'   di   anzianita'   pari  ad  una  mensilita'  dell'ultima
 retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
    Per il personale assunto  dopo  il  6  ottobre  1967,  invece,  si
 stabiliva   che   fosse  iscritto  alla  CPDEL  e  avesse  quindi  il
 trattamento pensionistico di fine servizio dei dipendenti degli  enti
 locali.  La possibilita' di ottenere tale trattamento fu estesa anche
 ai dipendenti iscritti all'INPS consentendo loro, entro  cinque  anni
 dall'entrata  in  vigore  del regolamento, di optare per la CPDEL con
 conseguente cessazione di ogni forma di  trattamento  integrativo  di
 pensione. Quanto al trattamento di fine servizio degli optanti l'art.
 2  si  limitava  a richiamare la normativa relativa alla liquidazione
 dell'indennita'   di   anzianita',   nulla   disponendo   in   ordine
 all'indennita'  di  buonuscita  e al rimborso dei relativi contributi
 gia' trattenuti.
    Quest'ultima disposizione non puo' essere interpretata, secondo le
 parti costituite, se non nel senso proposto dalla  Corte  remittente.
 L'interpretazione   contraria   verrebbe  a  creare  un'irragionevole
 disparita' del trattamento di fine rapporto di dipendenti  aventi  la
 medesima   posizione   di   lavoro,   collegata  esclusivamente  alla
 circostanza  dell'esercizio  o   meno   dell'opzione   prevista   dal
 regolamento   circa  il  passaggio  alla  CPDEL  o  la  conservazione
 dell'iscrizione all'INPS.
   Queste considerazioni sono  state  ulteriormente  ribadite  in  una
 memoria  depositata  in  prossimita' dell'udienza di discussione, con
 l'aggiunta   del   rilievo   che   ove   la   ratio   dell'esclusione
 dell'indennita'  di  buonuscita per i dipendenti che hanno optato per
 l'iscrizione alla CPDEL fosse  individuata  nel  maggior  favore  del
 trattamento  pensionistico  dei dipendenti degli enti locali rispetto
 al trattamento INPS, tale ratio sarebbe venuta meno dopo l'automatica
 iscrizione alla CPDEL di tutto il personale ex ONMI  transitato  agli
 enti locali, disposta dalla legge del 1975.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte di cassazione impugna, per contrasto con gli artt. 3
 e 38, secondo comma, Costituzione, il "combinato disposto degli artt.
 9  della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (modificato dall'art. 5 della
 legge 1› agosto 1977, n. 563) e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2,  3
 e  4)  del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
 dell'Opera Nazionale Maternita'  e  Infanzia  (ONMI),  approvato  con
 decreto  interministeriale del 5 agosto 1969, nella parte in cui, per
 il periodo di servizio prestato alle dipendenze  dell'Opera,  esclude
 il  diritto all'indennita' di buonuscita nei confronti dei dipendenti
 che avevano optato, ai fini del trattamento  di  quiescenza,  per  la
 conservazione   dell'iscrizione   alla   Cassa  per  le  pensioni  ai
 dipendenti degli enti locali (CPDEL).
    2. - La questione e' inammissibile.
    Ad avviso del giudice a quo, le norme del detto regolamento -  cui
 rinvia  l'art.  9, secondo comma, della legge n. 698 del 1975 ai fini
 della liquidazione agli ex dipendenti dell'ONMI  del  trattamento  di
 fine  servizio  per il periodo di lavoro prestato presso il disciolto
 ente - sono divenute ingiustificatamente discriminatorie  in  seguito
 all'art. 8 della legge citata, che ha disposto l'iscrizione d'ufficio
 alla CPDEL di tutto il personale ex ONMI transitato agli enti locali,
 compresi   i  dipendenti  che  precedentemente  avevano  scelto,  non
 esercitando l'opzione prevista dal regolamento, di rimanere  iscritti
 all'INPS.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  stata  dunque
 sollevata sul presupposto che il richiamo della  legge  del  1975  al
 regolamento  del 1969 abbia natura di rinvio materiale, con l'effetto
 di attribuire alle  norme  recepite  forza  di  legge  formale.  Tale
 valutazione  diverge  dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale,
 nel decidere una questione perfettamente  analoga,  ha  ritenuto  che
 "l'art.    9   della   legge   soppressiva   dell'ONMI,   della   cui
 costituzionalita' si  dubita,  non  ha  la  portata  e  lo  scopo  di
 stabilire la disciplina e in particolare la misura del trattamento di
 fine  servizio,  limitandosi a far menzione del regolamento in parola
 non per trasformarlo in legge formale, ma solo per indicare la  fonte
 della   disciplina  sostanziale,  che  resta  pur  sempre  di  natura
 regolamentare" (ord. n. 121 del 1988).
    Che si tratti di mero rinvio formale, privo di efficacia novatrice
 della fonte delle norme richiamate, e'  attestato,  sul  piano  della
 struttura  linguistica  della  norma  rinviante,  dal  rilievo che il
 richiamo si  riferisce  genericamente  al  regolamento,  cioe'  a  un
 complesso  di  norme  non  meglio  determinate,  laddove, perche' sia
 possibile configurare un rinvio recettizio (superando la  presunzione
 favorevole   al   rinvio   formale),  occorre  che  il  richiamo  sia
 indirizzato a norme  determinate  ed  esattamente  individuate  dalla
 stessa norma che lo effettua.
    Pertanto,   la   disciplina  denunciata  come  ingiustificatamente
 discriminatoria, non derivando da una fonte di primo grado, non  puo'
 formare  oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimita'
 costituzionale delle leggi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.
 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale
 per la protezione della Maternita' e dell'Infanzia), e 4, commi 2,  3
 e  4  (recte:  artt.  2,  3  e  4) del regolamento del trattamento di
 quiescenza   del   personale   dell'ONMI,   approvato   con   decreto
 interministeriale  del  5  agosto  1969,  n. 300.9/822, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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