N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1993

                                N. 404
  Ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla commissione tributaria di
  primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Calandrelli
  Maria Luisa ed altri contro l'U.T.E. di Firenze
 Tributi in genere - Accertamenti catastali - Deposito degli stessi
    nella casa comunale  ed  avviso  alla  generalita'  dei  cittadini
    mediante  manifesto  contenente  l'invito  a  prenderne  visione -
    Decorrenza da tale avviso del  termine  per  la  presentazione  di
    ricorsi  -  Mancata  previsione  della  notifica  individuale  dei
    suddetti accertamenti -  Insufficienza  ed  inadeguatezza,  a  tal
    fine,  dell'adottato  strumento  dell'affissione di manifesti, con
    conseguente incidenza sul diritto di  difesa  -  Riferimento  alle
    sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1965 e 189/1974.
 (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito in
    legge  11 agosto 1939, n. 1249; d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art.
    2; d.P.R. 1› dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70,
    71 e 83; d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  604,  art.  6;  legge  1›
    ottobre  1969,  n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, p. 1, 2, 3 e
    4; d.m. 6 ottobre 1989, p. 29-bis).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/6562  presentato
 il  7 ottobre 1992 (avverso: avv. Classamento num. partita n. 1090968
 contr. Catastali da Calandrelli Maria Luisa, residente a Firenze  in:
 via  Gherardo  Silvani,  132;  sul ricorso n. 92/6563 presentato il 7
 ottobre 1992 (avverso:  avv.  Classamento  num.  partita  n.  1090746
 contr. catastali da: Bardi Paolo, residente a Firenze in via Gherardi
 Silvani,  132;  sul  ricorso  n. 92/6564 presentato il 7 ottobre 1992
 (avverso: avv. Classamento num. partita n. 1090755  contr.  catastali
 da:  Innocenti  Assilli  Anna,  residente  a  Firenze in via Gherardo
 Silvani, 136; contro l'U.T.E. di Firenze.
   Oggetto: ricorso  avverso  classamento  U.T.E.  di  singole  unita'
 immobiliari urbane in Firenze, via Gherardo Silvani nn. 132-138.
           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELL'ORDINANZA
    Con  atto  ricevuto  il  7  ottobre  1992  Calandrelli Maria Luisa
 ricorreva avverso:
      1) gli atti generali del Ministro finanze, eseguiti dall'UTE  di
 Firenze,   con   i  quali  venivano  dettate  norme  interne  per  la
 determinazione delle categorie e delle classi di immobili urbani;
      2) avverso gli atti generali con i  quali  l'U.T.E.  di  Firenze
 disponeva  la  determinazione  delle  categorie  e  delle  classi dei
 singoli immobili urbani situati nel territorio comunale di Firenze;
      3) avverso la determinazione della classe e categoria  catastali
 dell'immobile  di  sua  proprieta',  risultante  dalla certificazione
 rilasciatele dall'U.T.E di Firenze, e l'atto impositivo  conseguente.
 La  ricorrente  esponeva  che,  recatasi  presso  l'U.T.E. al fine di
 ottenere certificazione catastale del suo immobile  posto  in  questa
 via Gherardo Silvani n. 132 per predisporre il pagamento dell'I.S.I.,
 aveva  appreso  con  meraviglia  che  lo  stesso era stato censito in
 categoria A/2 classe 5, ed il garage in cat. C/6 classe 9; che in via
 del tutto informale aveva appreso che l'ufficio si era avvalso  della
 procedura di cui al d.P.R. 1› dicembre 1949, n. 1142, con conseguente
 pubblicazione  dei  singoli  accertamenti  presso  la Casa comunale e
 termine per ricorrere avverso i medesimi  fissato  in  giorni  trenta
 decorrenti dall'inizio della pubblicazione; che, a detta dell'U.T.E.,
 gli accertamenti sarebbero divenuti definitivi per omesso ricorso.
    La  ricorrente,  con  i  motivi di ricorso, deduceva la competenza
 della c. tributaria a decidere, la tempestivita' del ricorso proposto
 alla c.t., la ricorribilita' alla c.t. avverso l'atto  impugnato,  la
 richiesta  disapplicazione  di atti generali come sopra precisati; la
 invalidita' ed illegittimita' delle notifiche eseguite a sensi d.P.R.
 n. 1142/1949, e - nel merito - l'erroneita' del classamento eseguito.
 Chiedeva pertanto, in tesi, che  la  c.t.  -  previa  disapplicazione
 degli  atti  generali  del  Ministero  delle  finanze  ed U.T.E. gia'
 enunciati - annullasse l'atto di classamento concernente il suo immo-
 bile;  in  ipotesi,  dichiarasse  non  manifestamente  infondata   la
 questione  di  illegittimita'  costituzionale degli artt. 65, 66, 67,
 68, 69, 70 del d.P.R. n. 1142/1949 e delle norme ad essi correlate  e
 da essi dipendenti.
    Con  successiva  memoria  23  dicembre  1992 sviluppava e motivava
 diffusamente   la   gia'   proposta   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale  di  tutta  la  normativa  concernente le modalita' di
 deposito nella Casa comunale degli accertamenti eseguiti  dall'U.T.E.
 e  della  notizia relativa all'eseguito deposito a mezzo di manifesto
 nonche' quella che faceva decorrere il termine  per  ricorrere  dallo
 adempimento  di  tali  formalita',  senza  l'obbligo  di  specifica e
 personale notifica di tali accertamenti agli interessati.
    Identico ricorso ed  identica  memoria  venivano  presentati,  con
 riferimento ad altre unita' immobiliari del complesso di via Gherardo
 Sivlani  nn.  132-138  in  Firenze,  dai  sigg.ri  Bardi  Paolo (ric.
 6563/1992), Innocenti Assilli Anna (ric.  6564/1992),  Lapi  Giovanni
 (ric.  6565/1992),  Morandi Claudio (ric. 6566/1992), Pieroni Alfredo
 (ric. 6567/1992) e Venturini Giovanni (ric. 6568/1992).
    Attesa l'identita' delle questioni trattate,  veniva  disposta  la
 riunione di tutti i ricorsi suddetti.
    L'ufficio non faceva pervenire memorie o controdeduzioni.
    All'udienza  del 19 gennaio 1993 venivano in discussione i ricorsi
 riuniti e la c.t. decideva di  ritenere  rilevante  in  causa  e  non
 manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale
 proposta  da  tutti  i  ricorrenti,  per  i  motivi  qui  di  seguito
 precisati.
    In buona  sostanza  i  ricorrenti  lamentano  che,  in  base  alla
 normativa  vigente  gli accertamenti catastali non vengono notificati
 direttamente agli interessati, bensi' depositati nella Casa Comunale;
 che agli interessati non viene data notizia diretta di tale deposito;
 che per contro l'amministrazione  si  limita  a  darne  notizia  alla
 generalita'  dei  cittadini  con  un manifesto, contenente l'invito a
 prendere visione di tali accertamenti presso la cassa  comunale  e  a
 presentare  eventuali ricorsi avverso i medesimi; che per conseguenza
 gli interessati, ove non raggiunti  dalla  pubblicita'  del  deposito
 degli accertamenti nella casa comunale affidata all'aleatorio veicolo
 di  un  manifesto,  ignorano  addirittura l'esistenza di accertamenti
 catastali a loro carico e non  sono  in  grado  di  proporre  ricorsi
 avverso  i  medesimi,  che per conseguenza diventano definitivi e non
 piu' impugnabili.
    Con variazioni non significative, la procedura sopra richiamata e'
 consentita all'amministrazione:
       a) dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in  legge  11
 agosto 1939, n. 1249, agli artt. 12, 13 e 15;
       b)  dal  decreto  legislativo 8 aprile 1948, n. 514, all'art. 2
 (che modifica l'art. 12 del r.d.l. n. 652/1939);
       c) dal d.P.R. 1› dicembre 1949, n. 1142, agli artt. 65, 66, 67,
 68, 69, 70, 71, 83;
       d) dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, all'art. 6, ove  viene
 fatto  espresso  rinvio  ai  criteri  contemplati  dalle  sopracitate
 normative, di cui sub a), b), e c);
       e) dalla legge 1› ottobre 1969, n. 679, all'art. 10;
       f) dal d.m. 20 luglio 1970, ai paragrafi 1, 2, 3, e 4;
       g) dal d.m. 6 ottobre 1989, (in Gazzetta Ufficiale  25  ottobre
 1989, n. 250) al paragrafo 29- bis.
    Appare significativo rilavare che la normativa sopra richiamata ha
 progressivamente   esteso   la   procedura   semplificata   per   gli
 accertamenti  catastali  sino  a  ricomprendervi  anche  le   ipotesi
 "operazioni   di  accertamento  di  un  rilevante  numero  di  unita'
 immobiliari urbane", come  e'  detto  nel  paragrafo  29-  bis  della
 integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio
 urbano, formalizzata in data 6 ottobre 1989 n. 3/3309 e pubblicata in
 Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250 (cfr. sopra sub g.).
    L'ufficio,  d'altronde  si  e' adeguato prontamente, limitandosi a
 richiamare nel  gia'  menzionato  manifesto  il  paragrafo  29-  bis,
 pubblicato  nella  citata Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250,
 ed avvertendo che, oltre all'avviso contenuto nel manifesto,  nessuna
 altra  formalita'  di notifica sarebbe stata effettuata nei confronti
 dei possessori interessati.
    L'incostituzionalita'   denunciata   appare   non   manifestamente
 infondata, ad avvisi di questa c.t.
    Non  puo',  in  primo luogo, non apparire estremamente singolare e
 contradditorio che  gli  accertamenti  catastali,  in  contrasto  con
 quanto  praticato  in  tutti  gli  altri  settori  della legislazione
 tributaria,   non   siano   oggetto    di    notificazione    diretta
 all'interessato  come, d'altronde, e' esplicitamente disposto - anche
 al fine di precisare il dies a quo del termine per  la  presentazione
 del  ricorso  alla c.t. di 1› grado - dall'art. 16, quinto comma, del
 d.P.R. n. 636/1972.
    Nella  specie,  invece,  opera  una  sorta  di   "presunzione   di
 conoscenza"  affidata  in modo molto aleatorio alla pubblicazione del
 manifesto che da' notizia del deposito nella Casa Comunale degli atti
 di accertamento, della possibilita' di prendere visione  a  frapporvi
 ricorso.
    La  normativa che consente tale singolare procedura e' sicuramente
 in  contrasto  con  l'art.  24  della  Costituzione,  comma  secondo,
 giacche' non garantisce il diritto di difesa dell'interessato avverso
 l'accertamento catastale.
    E'  appena  il  caso di osservare che l'avviso di accertamento da'
 luogo alla apertura di termini entro i quali, a  pena  di  decadenza,
 l'interessato  e'  tenuto  ad  espletare  iniziative  (nella  specie:
 ricorso alla commissione tributaria) per la tutela dei  suoi  diritti
 soggettivi  di contribuente. Orbene, per essere effettiva e concreta,
 la  garanzia  di  difesa  deve  essere  ancorata  ad  adempimenti  di
 notificazione   diretta   all'interessato  degli  atti  passibili  di
 impugnazione,  e  tali  adempimenti  devono  ovviamente  fare  carico
 all'amministrazione, che tali atti ha emesso.
    Esonerare   l'amministrazione   da   tali   rigorosi  adempimenti,
 consentendole il ricorso a forme meramente presuntive  di  conoscenza
 (la pubblicazione del manifesto gia' menzionata), significa, in buona
 sostanza,  eliminare  praticamente  ogni  possibilita'  di  difesa  e
 ricorso dell'interessato avverso l'atto impositivo.
    La stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha gia' avuto modo  di
 censurare  norme  tributarie  in tema di forme di notificazione degli
 atti e degli  avvisti  di  accertamento,  in  fattispecie  di  minore
 rilevanza  e  gravita' di quella qui considerata. Con sentenza n. 189
 del 26 giugno 1974, la Corte ha infatti dichiarato la  illegittimita'
 per  violazione  dell'art.  24,  secondo  comma,  della Costituzione,
 dell'art. 38 lettera e) del t.u. 29 gennaio 1958, n.  645,  dell'art.
 32,  lettere  e) del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, nella parte in
 cui esentavano il messo notificatore  dall'obbligo  di  dare  notizia
 dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata (come
 invece  prevsito dall'art. 140 del c.p.c.), in tutti i casi in cui la
 notifica degli avvisi o degli atti non fosse avvenuta a mani proprie.
 Va sottolineato che le situazioni, giustamente censurate dalla Corte,
 contemplavano casi di notifiche ex art. 140 del c.p.c.  eseguite  non
 compiutamente  (per  omissione  dell'avviso  dell'avvenuta notifica a
 mezzo di raccomandata indirizzata al destinatario), ma  che  comunque
 avevano avuto esecuzione, se pure in forma incompleta.
    Nella  fattispecie,  che  si  chiede venga portata all'esame della
 Corte, invece difetta completamente alcuna parvenza  o  simulacro  di
 notifica  e  a  ben  maggior  ragione  la Corte dovra' verosimilmente
 censurare la legittimita' della normativa che consente  tale  anomala
 procedura.
    Con  altra  sentenza la Corte costituzionale ha riaffermato che la
 notificazione degli atti processuali e' uno strumento  necessario  ad
 indispensabile   per   instaurare   il   contradditorio  e  dar  modo
 all'imputato  di  provvedere  alla  sua   difesa.   Questa   esigenza
 fondamentale  non  puo'  ritenersi  soddisfatta  nel caso in cui, pur
 essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare
 il contenuto dell'atto nell'effettiva  sfera  di  conoscibilita'  del
 destinatario,  si  faccia  ricorso  ad altra forma di notifica, dalla
 quale deriva una semplice presunzione di conoscenza. Conseguentemente
 ha  ritenuto  che  la  norma  contenuta  nell'art.  173  del  c.p.c.,
 anteriormente  vigente, nella parte in cui prescrive per il renitente
 la notifica a termini dell'art. 170, primo cpv, del c.p.p., limita la
 garanzia  del  diritto  di  difesa  per   cio'   che   attiene   alla
 instaurazione  del  contraddittorio, ponendosi cosi' in contrasto con
 l'art. 24 delle Costituzione: vedasi Corte  costituzionale  6  luglio
 1965, n. 57.
    Il parallelismo con la situazione qui considerata appare evidente:
 nella  specie e' ben possibile, per l'amministrazione, adottare forme
 di  notificazione  idonee  a  portare  il  contenuto   dell'atto   di
 accertamento  catastale  nella  sfera di effettiva conoscibilita' del
 destinatario,  e  risulta  pertanto  illegittima  la  normativa   che
 consente  il ricorso ad adempimenti inidonei a tal fine e sufficienti
 a consentire, al piu', semplici presunzioni di conoscenza.
    Sotto ulteriore profilo e' censurabile per violaizone dell'art. 3,
 primo comma, della Costituzione, la norma (art. 69, ultimo comma  del
 d.P.R. 1› dicembre 1949, n. 1142) che attua una palese diseguaglianza
 di  trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento
 catastale.
    In contrasto con la normativa  generale  adottata  per  tutti  gli
 altri  destinatari  (e  limitata  a  favorire una mera presunzione di
 conoscenza attraverso il manifesto) la norma citata  prevede  infatti
 che  alle  amministrazioni  dello  Stato  sia dato particolare avviso
 della  pubblicazione  negli  Albi  dei  vari  comuni   per   i   beni
 interessanti le amministrazioni medesime.
    La  questione  ha  rilevanza  in  giudizio  ai  fini del decidere.
 Infatti  i  ricorrenti  impugnano   il   classamento   delle   unita'
 immobiliare  di  rispettiva  proprieta'  ed i relativi ricorsi, sulla
 base  della  legislazione  vigente  di  cui   viene   contestata   la
 legittimita' costituzionale, sarebbero tardivamente proposti.
    Appare  pertanto  pregiudiziale  e  rilevante ai fini di causa far
 verificare preliminarmente alla  Corte  costituzionale  la  impugnata
 legittimita' della normativa sopra menzionata.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, sollevata dai ricorrenti con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,  della  Costituzione,
 relativa a:
       a)  r.d.l.  13  aprile  1939,  n.  652, convertito in legge 11
 agosto 1939, n. 1249, artt. 12, 13 e 15;
       b) d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2, che modifica l'art. 12
 del r.d.l. n. 652/1939;
       c) d.P.R. 1› dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68,  69,
 70, 71 e 83;
       d)  d.P.R.  29  settembre  1973, n. 604, art. 6 ove viene fatto
 espresso rinvio ai criteri contemplati  dalle  sopracitate  normative
 sub a), b) e c);
       e) legge 1› ottobre 1969, n. 679, art. 10;
       f) d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4;
       g)  d.m. 6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989,
 n. 250), paragrafo 29- bis, nonche' di ogni altra norma  correlata  o
 dipendente;
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  tutte  le  parti  ed  al  Presidente del Consiglio dei
 Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere  legisla-
 tive.
      Firenze, addi' 19 gennaio 1993
                                      Il presidente e relatore: SERGIO
 93C0788