N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1993
N. 404 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Calandrelli Maria Luisa ed altri contro l'U.T.E. di Firenze Tributi in genere - Accertamenti catastali - Deposito degli stessi nella casa comunale ed avviso alla generalita' dei cittadini mediante manifesto contenente l'invito a prenderne visione - Decorrenza da tale avviso del termine per la presentazione di ricorsi - Mancata previsione della notifica individuale dei suddetti accertamenti - Insufficienza ed inadeguatezza, a tal fine, dell'adottato strumento dell'affissione di manifesti, con conseguente incidenza sul diritto di difesa - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1965 e 189/1974. (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249; d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, p. 1, 2, 3 e 4; d.m. 6 ottobre 1989, p. 29-bis). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.30 del 21-7-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/6562 presentato il 7 ottobre 1992 (avverso: avv. Classamento num. partita n. 1090968 contr. Catastali da Calandrelli Maria Luisa, residente a Firenze in: via Gherardo Silvani, 132; sul ricorso n. 92/6563 presentato il 7 ottobre 1992 (avverso: avv. Classamento num. partita n. 1090746 contr. catastali da: Bardi Paolo, residente a Firenze in via Gherardi Silvani, 132; sul ricorso n. 92/6564 presentato il 7 ottobre 1992 (avverso: avv. Classamento num. partita n. 1090755 contr. catastali da: Innocenti Assilli Anna, residente a Firenze in via Gherardo Silvani, 136; contro l'U.T.E. di Firenze. Oggetto: ricorso avverso classamento U.T.E. di singole unita' immobiliari urbane in Firenze, via Gherardo Silvani nn. 132-138. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELL'ORDINANZA Con atto ricevuto il 7 ottobre 1992 Calandrelli Maria Luisa ricorreva avverso: 1) gli atti generali del Ministro finanze, eseguiti dall'UTE di Firenze, con i quali venivano dettate norme interne per la determinazione delle categorie e delle classi di immobili urbani; 2) avverso gli atti generali con i quali l'U.T.E. di Firenze disponeva la determinazione delle categorie e delle classi dei singoli immobili urbani situati nel territorio comunale di Firenze; 3) avverso la determinazione della classe e categoria catastali dell'immobile di sua proprieta', risultante dalla certificazione rilasciatele dall'U.T.E di Firenze, e l'atto impositivo conseguente. La ricorrente esponeva che, recatasi presso l'U.T.E. al fine di ottenere certificazione catastale del suo immobile posto in questa via Gherardo Silvani n. 132 per predisporre il pagamento dell'I.S.I., aveva appreso con meraviglia che lo stesso era stato censito in categoria A/2 classe 5, ed il garage in cat. C/6 classe 9; che in via del tutto informale aveva appreso che l'ufficio si era avvalso della procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, con conseguente pubblicazione dei singoli accertamenti presso la Casa comunale e termine per ricorrere avverso i medesimi fissato in giorni trenta decorrenti dall'inizio della pubblicazione; che, a detta dell'U.T.E., gli accertamenti sarebbero divenuti definitivi per omesso ricorso. La ricorrente, con i motivi di ricorso, deduceva la competenza della c. tributaria a decidere, la tempestivita' del ricorso proposto alla c.t., la ricorribilita' alla c.t. avverso l'atto impugnato, la richiesta disapplicazione di atti generali come sopra precisati; la invalidita' ed illegittimita' delle notifiche eseguite a sensi d.P.R. n. 1142/1949, e - nel merito - l'erroneita' del classamento eseguito. Chiedeva pertanto, in tesi, che la c.t. - previa disapplicazione degli atti generali del Ministero delle finanze ed U.T.E. gia' enunciati - annullasse l'atto di classamento concernente il suo immo- bile; in ipotesi, dichiarasse non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70 del d.P.R. n. 1142/1949 e delle norme ad essi correlate e da essi dipendenti. Con successiva memoria 23 dicembre 1992 sviluppava e motivava diffusamente la gia' proposta eccezione di illegittimita' costituzionale di tutta la normativa concernente le modalita' di deposito nella Casa comunale degli accertamenti eseguiti dall'U.T.E. e della notizia relativa all'eseguito deposito a mezzo di manifesto nonche' quella che faceva decorrere il termine per ricorrere dallo adempimento di tali formalita', senza l'obbligo di specifica e personale notifica di tali accertamenti agli interessati. Identico ricorso ed identica memoria venivano presentati, con riferimento ad altre unita' immobiliari del complesso di via Gherardo Sivlani nn. 132-138 in Firenze, dai sigg.ri Bardi Paolo (ric. 6563/1992), Innocenti Assilli Anna (ric. 6564/1992), Lapi Giovanni (ric. 6565/1992), Morandi Claudio (ric. 6566/1992), Pieroni Alfredo (ric. 6567/1992) e Venturini Giovanni (ric. 6568/1992). Attesa l'identita' delle questioni trattate, veniva disposta la riunione di tutti i ricorsi suddetti. L'ufficio non faceva pervenire memorie o controdeduzioni. All'udienza del 19 gennaio 1993 venivano in discussione i ricorsi riuniti e la c.t. decideva di ritenere rilevante in causa e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta da tutti i ricorrenti, per i motivi qui di seguito precisati. In buona sostanza i ricorrenti lamentano che, in base alla normativa vigente gli accertamenti catastali non vengono notificati direttamente agli interessati, bensi' depositati nella Casa Comunale; che agli interessati non viene data notizia diretta di tale deposito; che per contro l'amministrazione si limita a darne notizia alla generalita' dei cittadini con un manifesto, contenente l'invito a prendere visione di tali accertamenti presso la cassa comunale e a presentare eventuali ricorsi avverso i medesimi; che per conseguenza gli interessati, ove non raggiunti dalla pubblicita' del deposito degli accertamenti nella casa comunale affidata all'aleatorio veicolo di un manifesto, ignorano addirittura l'esistenza di accertamenti catastali a loro carico e non sono in grado di proporre ricorsi avverso i medesimi, che per conseguenza diventano definitivi e non piu' impugnabili. Con variazioni non significative, la procedura sopra richiamata e' consentita all'amministrazione: a) dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, agli artt. 12, 13 e 15; b) dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, all'art. 2 (che modifica l'art. 12 del r.d.l. n. 652/1939); c) dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83; d) dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, all'art. 6, ove viene fatto espresso rinvio ai criteri contemplati dalle sopracitate normative, di cui sub a), b), e c); e) dalla legge 1 ottobre 1969, n. 679, all'art. 10; f) dal d.m. 20 luglio 1970, ai paragrafi 1, 2, 3, e 4; g) dal d.m. 6 ottobre 1989, (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250) al paragrafo 29- bis. Appare significativo rilavare che la normativa sopra richiamata ha progressivamente esteso la procedura semplificata per gli accertamenti catastali sino a ricomprendervi anche le ipotesi "operazioni di accertamento di un rilevante numero di unita' immobiliari urbane", come e' detto nel paragrafo 29- bis della integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, formalizzata in data 6 ottobre 1989 n. 3/3309 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250 (cfr. sopra sub g.). L'ufficio, d'altronde si e' adeguato prontamente, limitandosi a richiamare nel gia' menzionato manifesto il paragrafo 29- bis, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250, ed avvertendo che, oltre all'avviso contenuto nel manifesto, nessuna altra formalita' di notifica sarebbe stata effettuata nei confronti dei possessori interessati. L'incostituzionalita' denunciata appare non manifestamente infondata, ad avvisi di questa c.t. Non puo', in primo luogo, non apparire estremamente singolare e contradditorio che gli accertamenti catastali, in contrasto con quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria, non siano oggetto di notificazione diretta all'interessato come, d'altronde, e' esplicitamente disposto - anche al fine di precisare il dies a quo del termine per la presentazione del ricorso alla c.t. di 1 grado - dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. n. 636/1972. Nella specie, invece, opera una sorta di "presunzione di conoscenza" affidata in modo molto aleatorio alla pubblicazione del manifesto che da' notizia del deposito nella Casa Comunale degli atti di accertamento, della possibilita' di prendere visione a frapporvi ricorso. La normativa che consente tale singolare procedura e' sicuramente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, comma secondo, giacche' non garantisce il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale. E' appena il caso di osservare che l'avviso di accertamento da' luogo alla apertura di termini entro i quali, a pena di decadenza, l'interessato e' tenuto ad espletare iniziative (nella specie: ricorso alla commissione tributaria) per la tutela dei suoi diritti soggettivi di contribuente. Orbene, per essere effettiva e concreta, la garanzia di difesa deve essere ancorata ad adempimenti di notificazione diretta all'interessato degli atti passibili di impugnazione, e tali adempimenti devono ovviamente fare carico all'amministrazione, che tali atti ha emesso. Esonerare l'amministrazione da tali rigorosi adempimenti, consentendole il ricorso a forme meramente presuntive di conoscenza (la pubblicazione del manifesto gia' menzionata), significa, in buona sostanza, eliminare praticamente ogni possibilita' di difesa e ricorso dell'interessato avverso l'atto impositivo. La stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha gia' avuto modo di censurare norme tributarie in tema di forme di notificazione degli atti e degli avvisti di accertamento, in fattispecie di minore rilevanza e gravita' di quella qui considerata. Con sentenza n. 189 del 26 giugno 1974, la Corte ha infatti dichiarato la illegittimita' per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 38 lettera e) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, dell'art. 32, lettere e) del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, nella parte in cui esentavano il messo notificatore dall'obbligo di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata (come invece prevsito dall'art. 140 del c.p.c.), in tutti i casi in cui la notifica degli avvisi o degli atti non fosse avvenuta a mani proprie. Va sottolineato che le situazioni, giustamente censurate dalla Corte, contemplavano casi di notifiche ex art. 140 del c.p.c. eseguite non compiutamente (per omissione dell'avviso dell'avvenuta notifica a mezzo di raccomandata indirizzata al destinatario), ma che comunque avevano avuto esecuzione, se pure in forma incompleta. Nella fattispecie, che si chiede venga portata all'esame della Corte, invece difetta completamente alcuna parvenza o simulacro di notifica e a ben maggior ragione la Corte dovra' verosimilmente censurare la legittimita' della normativa che consente tale anomala procedura. Con altra sentenza la Corte costituzionale ha riaffermato che la notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario ad indispensabile per instaurare il contradditorio e dar modo all'imputato di provvedere alla sua difesa. Questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nell'effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica, dalla quale deriva una semplice presunzione di conoscenza. Conseguentemente ha ritenuto che la norma contenuta nell'art. 173 del c.p.c., anteriormente vigente, nella parte in cui prescrive per il renitente la notifica a termini dell'art. 170, primo cpv, del c.p.p., limita la garanzia del diritto di difesa per cio' che attiene alla instaurazione del contraddittorio, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 24 delle Costituzione: vedasi Corte costituzionale 6 luglio 1965, n. 57. Il parallelismo con la situazione qui considerata appare evidente: nella specie e' ben possibile, per l'amministrazione, adottare forme di notificazione idonee a portare il contenuto dell'atto di accertamento catastale nella sfera di effettiva conoscibilita' del destinatario, e risulta pertanto illegittima la normativa che consente il ricorso ad adempimenti inidonei a tal fine e sufficienti a consentire, al piu', semplici presunzioni di conoscenza. Sotto ulteriore profilo e' censurabile per violaizone dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, la norma (art. 69, ultimo comma del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142) che attua una palese diseguaglianza di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento catastale. In contrasto con la normativa generale adottata per tutti gli altri destinatari (e limitata a favorire una mera presunzione di conoscenza attraverso il manifesto) la norma citata prevede infatti che alle amministrazioni dello Stato sia dato particolare avviso della pubblicazione negli Albi dei vari comuni per i beni interessanti le amministrazioni medesime. La questione ha rilevanza in giudizio ai fini del decidere. Infatti i ricorrenti impugnano il classamento delle unita' immobiliare di rispettiva proprieta' ed i relativi ricorsi, sulla base della legislazione vigente di cui viene contestata la legittimita' costituzionale, sarebbero tardivamente proposti. Appare pertanto pregiudiziale e rilevante ai fini di causa far verificare preliminarmente alla Corte costituzionale la impugnata legittimita' della normativa sopra menzionata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dai ricorrenti con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, relativa a: a) r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, artt. 12, 13 e 15; b) d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2, che modifica l'art. 12 del r.d.l. n. 652/1939; c) d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6 ove viene fatto espresso rinvio ai criteri contemplati dalle sopracitate normative sub a), b) e c); e) legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10; f) d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; g) d.m. 6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250), paragrafo 29- bis, nonche' di ogni altra norma correlata o dipendente; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere legisla- tive. Firenze, addi' 19 gennaio 1993 Il presidente e relatore: SERGIO 93C0788