N. 316 SENTENZA 11 giugno - 15 luglio 1993

 
 
 Conflitto di attribuzioni fra Stato e regioni.
 
 Sanita'  pubblica  -  Formazione  specifica  in  medicina  generale -
 Indizione  di  concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di  formazione
 specifica  in  medicina generale - Lamentata invasione della sfera di
 competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano in materia
 sanitaria e di addestramento e formazione professionale - Sussistenza
 - Annullamento dell'atto impugnato.
 
 (Decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 1992).
 
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige, artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo
 comma).
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Legge  provinciale  recante   la
 disciplina   della   formazione  specifica  in  medicina  generale  e
 specialistica - Lamentata incompetenza della provincia -  Esclusione,
 trattandosi   di   materia   riservata  alla  competenza  legislativa
 provinciale - Non fondatezza della questione.
 
 (Legge provincia autonoma di Bolzano 4  dicembre  1992,  artt.  1,  2
 (commi da 1 a 4), 3, 4, 5 e 7).
 
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige,  artt. 8, n. 29, 9, n. 10; d.P.R.  1›
 novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs.  16 marzo
 1992, n. 267, art. 3).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,   dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Provincia  Autonoma  di
 Bolzano, notificato il 15 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il
 18 successivo, per conflitto di  attribuzione  sorto  a  seguito  del
 decreto  del  Ministro  della  Sanita'  emanato il 29 settembre 1992,
 recante: "Concorso per l'ammissione al corso biennale  di  formazione
 specifica   di   medicina  generale  relativo  agli  anni  1993-1994.
 Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi",  iscritto
 al  n. 43 del registro conflitti 1992, e nel giudizio di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma
 3,  4,  5  e  7  della  legge provinciale di Bolzano riapprovata il 4
 dicembre 1992, recante:  "Formazione specifica in Medicina generale e
 specialistica ed applicazione di norme statali in materia di concorsi
 pubblici presso le Unita' Sanitarie Locali", promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei  Ministri,  notificato  il  28  dicembre
 1992, depositato in Cancelleria il 4 gennaio 1993 ed iscritto al n. 1
 del registro ricorsi 1993;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri e della Provincia Autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice  relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri e gli Avvocati Roland Riz  e  Sergio  Panunzio
 per la Provincia Autonoma di Bolzano;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, con ricorso
 per conflitto di attribuzione, il decreto del Ministro della  Sanita'
 emanato  il  29  settembre 1992 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 del 16 ottobre 1992, quarta serie speciale,  n.  82  (che  indice  il
 concorso  per l'ammissione ai corsi biennali di "formazione specifica
 in medicina  generale"  per  gli  anni  1993-1994  e  che  disciplina
 l'organizzazione   di   tali   corsi),   ritenendolo  lesivo  di  sue
 competenze. Competenze  esclusive,  in  materia  di  addestramento  e
 formazione  professionale, ai sensi dell'art. 8, n. 29, dello Statuto
 speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670; di tipo concorrente, in materia di  igiene  e
 sanita'  - che ricomprende l'assistenza sanitaria ed ospedaliera - ex
 art. 9, primo comma, n. 1 dello Statuto.
    Nell'esercizio di tali competenze,  la  Provincia  ha  piu'  volte
 legiferato,   senza   contestazioni   da  parte  dello  Stato,  sulla
 formazione  e  l'aggiornamento  post-universitario  dei  medici   (si
 menzionano  al  riguardo  l'art. 2 della legge provinciale 17 gennaio
 1977, n. 1; l'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984,  n.  1;
 il  decreto  del Presidente della Giunta Provinciale 20 ottobre 1986,
 n. 20; l'art. 20 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33).
    Anche la Corte costituzionale ha affermato, con la  sent.  n.  191
 del  1991,  che  la  materia  in  questione,  quando non si tratti di
 attivita' formative che si svolgono  nell'ambito  universitario  -  e
 certamente  non  e'  questo  il  caso  -  appartiene  alla competenza
 esclusiva della Provincia,  come  risulta  altresi'  dalla  norma  di
 attuazione   dello   Statuto   introdotta  dall'art.  3  del  decreto
 legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
    Con la direttiva del Consiglio n. 86/457 del 15 settembre 1986, la
 CEE ha dettato norme in materia di "formazione specifica in  medicina
 generale"  si' che spetta alla Provincia darvi attuazione nel proprio
 territorio, ai sensi  del  d.P.R.    19  novembre  1987,  n.  526,  e
 dell'art.  9  della  legge  9  marzo  1989,  n.    86.  La disciplina
 eventualmente  stabilita  da  leggi  statali  in   attuazione   della
 direttiva comunitaria avrebbe valore meramente suppletivo.
    L'impugnato  decreto  ministeriale,  stante  l'attuale  riparto di
 competenza fra Stato e Provincia  autonoma,  sarebbe  percio'  lesivo
 delle attribuzioni costituzionalmente spettanti a quest'ultima.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 eccependo  l'inammissibilita' del ricorso, dal momento che il decreto
 impugnato  ha  carattere  meramente  esecutivo  rispetto  al  decreto
 legislativo 8 agosto 1991, n. 256, con il quale si e' data attuazione
 alla  direttiva  comunitaria  n.  86/457. Nel decreto legislativo era
 gia' inequivocabilmente sancito che alle province autonome, come alle
 regioni,  compete  solo  l'organizzazione  dei  corsi,   e   non   la
 determinazione  del contingente dei medici da ammettere, l'emanazione
 del bando, la composizione delle commissioni.  La  normativa  statale
 non  aveva  carattere  suppletivo,  ma  negava  ogni competenza della
 Provincia stessa: l'atto lesivo delle asserite competenze provinciali
 era dunque il decreto legislativo, non quello ministeriale,  di  mera
 esecuzione.
    Il  ricorso  sarebbe  comunque infondato nel merito: la formazione
 professionale dei medici esula infatti dalle  materie  affidate  alla
 competenza   delle   province  autonome  in  tema  di  addestramento,
 formazione professionale e di  assistenza  sanitaria  e  ospedaliera,
 come  risulta  anche  dall'art. 3, n. 9, delle norme di attuazione in
 materia di igiene e sanita' (d.P.R.  28  marzo  1975,  n.  474,  come
 modificato  dal  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n. 267), che
 esclude dalle competenze provinciali quanto attiene alle  professioni
 sanitarie e agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione
 medica negli ospedali.
    La  formazione  professionale,  prosegue  l'Avvocatura,  e'  stata
 sempre intesa come insegnamento di carattere  eminentemente  pratico,
 che  nulla  ha a che vedere - secondo quanto chiarito da questa Corte
 nella  sent.  n.  191  del  1991  -  con  l'attivita'  di  formazione
 scientifica  realizzata,  nel  caso  dei  medici, addirittura in sede
 post-universitaria.
    La Provincia ricorrente sostiene che i corsi in questione  non  si
 svolgono   in   ambito   universitario,   ma   tale  affermazione  e'
 contraddetta  dalle  modalita'  di  svolgimento   dei   corsi,   come
 disciplinate dall'art. 3 del decreto legislativo n. 256 del 1991. Ne'
 ha  alcun  rilievo che la Provincia abbia in precedenza emanato norme
 in  tema  di  formazione  e  aggiornamento  di  personale   laureato:
 l'organizzazione  dei corsi previsti dall'art. 20 del piano sanitario
 provinciale 1988 - 1991 (legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33) non
 contrasta  con  la  riserva  di  competenza  statale,  perche'  dalla
 partecipazione  ai  corsi  non derivano ne' particolari abilitazioni,
 ne' legittimazione all'esercizio di specifiche funzioni.
    3. - Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha quindi sollevato, con
 ricorso   regolarmente   notificato   e   depositato,   questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 (commi da 1 a 4), 3,  4,
 5  e 7 della legge provinciale sulla formazione specifica in medicina
 generale e specialistica, approvata una prima volta il 7 luglio 1992,
 che il Commissario del Governo ha rinviato a nuovo  esame  e  che  il
 Consiglio  provinciale  ha  riapprovato, a maggioranza assoluta, il 4
 dicembre  1992,  apportando  al  testo   originario   modifiche   non
 significative,  a  giudizio del ricorrente, rispetto ai rilievi mossi
 in sede di rinvio.
    Il Presidente del Consiglio sostiene che la competenza provinciale
 in materia di addestramento e formazione professionale, ex art. 8, n.
 29,  Statuto,  non  da'  fondamento  alcuno alla normativa impugnata,
 anche perche' non puo' invocarsi a tal fine la competenza concorrente
 indicata dall'art. 9, n. 10, Statuto, in tema di assistenza sanitaria
 ed ospedaliera, che comprende, certo, la formazione  degli  operatori
 sanitari,    ma   limitatamente   all'addestramento   del   personale
 ausiliario.
    4. - Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma, eccependo
 l'inammissibilita' del ricorso: non vi e' identita' fra i  due  testi
 di  legge  approvati,  rispettivamente,  il  7 luglio e il 4 dicembre
 1992, per cui il Governo non era legittimato ad  impugnare  la  legge
 provinciale,  ma soltanto a rinviarla a nuovo esame del Consiglio (si
 richiama, nella giurisprudenza di questa Corte, la sent.  n.  40  del
 1977).
    Il  ricorso  sarebbe  comunque  infondato, poiche' la Provincia e'
 titolare  di  competenze  legislative  ed  amministrative   di   tipo
 esclusivo   nel   campo   dell'addestramento   e   della   formazione
 professionale (art. 8, n. 29,  Statuto)  e  di  tipo  concorrente  in
 quello di igiene e sanita' (art. 9, primo comma, n. 1, Statuto).
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, con ricorso
 per conflitto di attribuzione, il decreto con il  quale  il  Ministro
 della  sanita'  ha  indetto,  il  29  settembre 1992, il concorso per
 l'ammissione al corso biennale di "formazione specifica  in  medicina
 generale"  per  gli  anni  1993-1994,  ritenendolo  lesivo  delle sue
 attribuzioni in materia di addestramento e  formazione  professionale
 (di  competenza  esclusiva)  e  di  igiene  e  sanita' (di competenza
 concorrente),  secondo  quanto  stabilito,   rispettivamente,   dagli
 articoli  8,  n.  29, e 9, n. 10 dello Statuto speciale approvato con
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
    A sua volta, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale di numerosi  articoli  della
 legge  provinciale approvata il 4 dicembre 1992 (in sede di riesame a
 seguito  di  rinvio  governativo),  che  disciplina   la   formazione
 specifica  in  medicina  generale  e specialistica e da' applicazione
 alle norme statali in materia di concorsi pubblici presso  le  unita'
 sanitarie  locali,  reputando  che  essa  esorbiti  dalle  competenze
 provinciali e sia in contrasto con i  principi  fissati  dal  decreto
 legislativo   8  agosto  1991,  n.  256,  attuativo  della  direttiva
 comunitaria  n.  86/457,  relativa  alla  "formazione  specifica   in
 medicina generale".
    I  due giudizi, in quanto attengono alla medesima materia, possono
 essere riuniti e decisi con unica sentenza.
    2.   -   Vanno   esaminate   preliminarmente   l'   eccezione   di
 inammissibilita'  mossa  dall'Avvocatura generale dello Stato, per il
 conflitto di attribuzione, e quella  avanzata,  a  sua  volta,  dalla
 Provincia  autonoma,  con  riguardo  al  ricorso  del  Presidente del
 Consiglio dei ministri.
    2.1. - L'Avvocatura generale dello Stato afferma  che  il  decreto
 ministeriale  impugnato  ha carattere meramente esecutivo rispetto al
 decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  256,  il  quale,  nel  dare
 attuazione  alla  direttiva  comunitaria  n. 86/457, gia' negava ogni
 competenza della Provincia. Non essendo stato  impugnato,  renderebbe
 il conflitto inammissibile.
    L'eccezione e' infondata.
    La  Provincia  autonoma, in base all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre
 1987, n. 526, e all'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, puo' dare
 immediata attuazione alle direttive comunitarie che tocchino  materie
 di   sua   competenza   esclusiva,   indipendentemente  dalla  previa
 emanazione di una disciplina statale.
    La legislazione provinciale adottata  non  esclude  il  successivo
 intervento di leggi statali: per il legislatore provinciale che abbia
 gia'  provveduto  sussiste  un  vincolo di adeguamento, ma nei limiti
 previsti dallo Statuto speciale (v. l'art. 7  del  citato  d.P.R.  19
 novembre  1987,  n.  526). Come gia' chiarito da questa Corte, sempre
 con riguardo alle materie di competenza esclusiva, ove  la  Provincia
 autonoma  non  abbia  ancora  legiferato,  la  normativa  statale  di
 attuazione opera  integralmente,  in  via  suppletiva,  anche  quando
 superi i limiti posti dallo Statuto speciale (sent. n. 349 del 1991).
    Correttamente la Provincia di Bolzano, anziche' denunziare innanzi
 a  questa  Corte  il  decreto  legislativo  n.  256  del 1991, gli ha
 attribuito valore suppletivo  ed  ha  quindi  esercitato  la  propria
 potesta'  legislativa,  approvando  la  legge  qui in esame una prima
 volta il 7 luglio 1992 e, poi,  il  4  dicembre  1992,  dopo  che  il
 Commissario del Governo l'aveva rinviata a nuovo esame.
    Il  29  settembre  del 1992, il Ministro della sanita' ha indetto,
 con il decreto che e' oggetto del  presente  conflitto,  il  concorso
 pubblico  per  l'ammissione  al primo corso biennale, assegnando alle
 regioni e  alle  province  autonome  il  contingente  dei  medici  da
 ammettere  al  corso.  E' il decreto ministeriale ad avere attitudine
 "invasiva", perche' e' con tale decreto che  si  e'  resa  palese  la
 volonta'  dello  Stato  di  disciplinare  integralmente  la  materia,
 disconoscendo le attribuzioni della Provincia autonoma per i  profili
 piu'  significativi  della  attuazione della direttiva comunitaria n.
 86/457 (in particolare, la determinazione del contingente dei  medici
 da  ammettere  ai  corsi;  le modalita' di indizione del concorso; la
 composizione delle commissioni).
    2.2.  -  Va  altresi'  respinta  l'eccezione  di  inammissibilita'
 avanzata  dalla Provincia autonoma di Bolzano con riguardo al ricorso
 del Presidente del Consiglio dei ministri.
    La Provincia osserva che non vi e' identita' fra i  due  testi  di
 legge  approvati  dal  Consiglio  rispettivamente  il 7 luglio e il 4
 dicembre 1992; da tale  rilievo  essa  trae  la  conclusione  che  il
 Governo  non  era  legittimato  a  impugnare la legge provinciale, ma
 soltanto a rinviarla, per ulteriore esame, al Consiglio; a  tal  fine
 la Provincia richiama una sentenza della Corte, la n. 40 del 1977.
    E'  ben  noto  come  la  giurisprudenza di questa Corte, a partire
 dalla citata sentenza,  abbia  effettivamente  adottato  un  criterio
 rigidamente  formale  per  determinare  quale  sia la legge regionale
 "nuova", ai fini dell'applicazione dell'art. 127 della  Costituzione;
 ma  l'applicazione di tale criterio ha dato luogo a inconvenienti. Si
 e' fatto quindi ricorso a un diverso criterio di  qualificazione  per
 impedire  una  serie  senza  limiti di rinvii: per definire una legge
 come "nuova", non si da' rilievo a modifiche meramente testuali  e  a
 quelle  relative  a  "parti  esterne"  al contenuto dispositivo della
 legge,  quale  il  trasferimento  dell'imputazione  della  spesa  dal
 bilancio di un anno a quello successivo (v., in part. , le sentt. nn.
 497 del 1992 e 154 del 1990).
    L'esame  comparativo  del  testo approvato il 7 luglio e di quello
 nuovamente approvato il 4 dicembre 1992 rivela che vi  e'  stata  una
 modifica  meramente  formale  all'art.  5,  che  risponde  a esigenze
 redazionali (si e' specificato che l'allegato alla legge  provinciale
 15  aprile 1991, n. 11, e' stato nel frattempo sostituito dall'art. 9
 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36). E' stato  soppresso,
 inoltre,  l'originario  art.  7 (che disponeva variazioni al bilancio
 1992), con conseguente  aggiornamento  della  clausola  di  copertura
 introdotta dall'art. 6 della legge.
    E'  del  tutto  evidente che non sussistono elementi di "novita'",
 nei sensi e agli effetti  dell'art.  127  della  Costituzione,  nelle
 disposizioni  approvate  il  4  dicembre  1992,  e  il  ricorso  deve
 ritenersi ammissibile.
    3. - Per entrambi i giudizi, si deve  dunque  pervenire  all'esame
 del merito.
    Il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  sostiene  che  la
 competenza provinciale  in  materia  di  addestramento  e  formazione
 professionale,  ex  art.  8,  n.  29,  dello  Statuto  speciale,  non
 ricomprende in alcun modo la formazione professionale dei medici.  La
 formazione professionale e' sempre stata intesa quale insegnamento di
 carattere  eminentemente  pratico,  che  nulla  ha  a  che vedere con
 l'attivita'  di  formazione  scientifica  realizzata,  nel  caso  dei
 medici,  in  sede  "post-universitaria".  Si  richiama al riguardo la
 sentenza di questa Corte n.  191  del  1991  e,  nella  normativa  di
 attuazione  statutaria,  l'art. 3, n. 9, del d.P.R. 28 marzo 1975, n.
 474, come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  267,
 che  riserva  allo  Stato  la disciplina delle professioni sanitarie,
 degli ordini e collegi professionali e degli esami di  idoneita'  per
 l'esercizio della professione medica negli ospedali.
    Va  considerato,  invero, che se il citato d.P.R. n. 474 del 1975,
 come  novellato  nel  1992,  riserva  effettivamente  allo  Stato  la
 disciplina  dell'esame di idoneita' per l'esercizio della professione
 medica negli ospedali, qui il caso e' diverso: il corso di formazione
 in medicina generale si conclude con il rilascio  dell'"attestato  di
 formazione",  che e' titolo necessario per l'esercizio della medicina
 di  base  in  rapporto  di  convenzione  con  il  servizio  sanitario
 nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
 (v. gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 256 del 1991).
    In  via  piu'  generale, la definizione tradizionale dei caratteri
 propri della "formazione professionale" deve essere  aggiornata  alla
 luce  dei  recenti  sviluppi  legislativi: anche a voler tacere della
 legge quadro sulla formazione professionale (legge 21 dicembre  1978,
 n.   845),  va  considerata  quale  segno  eloquente  dell'evoluzione
 normativa in materia la previsione contenuta nell'art. 3 del  decreto
 legislativo  16  marzo  1992,  n.  267,  che, integrando l'art. 5 del
 d.P.R. 1› novembre  1973,  n.  689,  ha  riconosciuto  alle  Province
 autonome il potere di attivare e gestire corsi di studio orientati al
 conseguimento   della   formazione   "richiesta  da  specifiche  aree
 professionali"; e ha statuito che gli attestati rilasciati al termine
 di tali corsi abilitano all'esercizio di  un'attivita'  professionale
 "in corrispondenza alle norme comunitarie".
    4. - L'espresso riferimento, in tale disposizione, alla normazione
 comunitaria mette in evidenza un profilo di particolare rilievo.
    Si  e' gia' detto che nelle materie di competenza esclusiva le due
 Province autonome possono dare immediata  attuazione  alle  direttive
 comunitarie,  secondo  quanto  previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 526
 del 1987 e dall'art. 9 della legge n. 86 del 1989. Ora, l'esame della
 direttiva comunitaria 86/457 rivela che la "formazione  specifica  in
 medicina   generale"   deve   essere   "piu'  pratica  che  teorica";
 l'insegnamento  pratico  e'  impartito  in  un   centro   ospedaliero
 abilitato  o presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto:
 art. 2, comma 1, lett. c) della  direttiva.  Coerentemente  con  tale
 prescrizione,  il decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre
 1992  prevede  che  la  regione  organizzi  ed  attivi  i  corsi   in
 collaborazione  con l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
 della provincia capoluogo di regione (art. 13).
    Non e' dunque pertinente il richiamo  alla  sentenza  n.  191  del
 1991,   che   dichiarava   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  nei
 confronti  degli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341:
 li'  si  trattava  di  un'attivita'  formativa  interamente  radicata
 nell'ordinamento   dell'istruzione  universitaria;  e  la  competenza
 provinciale in materia di addestramento  e  formazione  professionale
 risultava inconferente.
    Nel  caso  in  esame,  come  si  evince  dalle  disposizioni prima
 menzionate,   non   viene   in   gioco   la   sfera   di   competenza
 dell'istituzione  universitaria  e  non  si pone quindi l'esigenza di
 contemperare gli interessi connessi a due diverse sfere di  autonomia
 (delle   regioni   e   delle   province   autonome,   da  una  parte;
 dell'universita',   dall'altra),   entrambe   dotate   di   copertura
 costituzionale  (sent.  n. 281 del 1992). E' sintomatico, d'altronde,
 che  l'Avvocatura  generale  parli,  con  formula   generica,   dello
 svolgimento dei corsi in sede "post-universitaria".
    Deve  dichiararsi,  in  conclusione,  l'incompetenza  del Ministro
 della sanita' a disciplinare, anche  per  la  Provincia  autonoma  di
 Bolzano,  i  corsi  biennali  di  formazione  specifica  in  medicina
 generale,  e   l'infondatezza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  promossa  dal Presidente del Consiglio dei ministri,
 degli articoli 1, 2 (commi da 1 a  4),  3,  4,  5  e  7  della  legge
 provinciale in esame.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)  dichiara  che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro
 della sanita', il potere di disciplinare,  anche  con  riguardo  alla
 Provincia  autonoma  di  Bolzano,  i  corsi  biennali  di "formazione
 specifica in medicina generale";
       b) annulla  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  29
 settembre  1992  (Disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei
 corsi di formazione in medicina generale), nella parte in cui non  fa
 salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano;
       c)   dichiara   non   fondata   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli articoli 1, 2 (commi da 1 a 4),  3,  4,  5  e  7
 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  approvata il 4
 dicembre 1992 dal Consiglio provinciale, in sede di riesame a seguito
 di rinvio governativo (Formazione specifica in  medicina  generale  e
 specialistica  e applicazione di norme statali in materia di concorsi
 pubblici presso le unita' sanitarie locali), sollevata dal Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in
 riferimento agli articoli 8,  n.  29,  e  9,  n.  10,  dello  Statuto
 speciale  per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670; al d.P.R. 1› novembre 1973, n.  689;  al  d.P.R.
 28.3.1975,  n. 474; all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
 n. 267.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0792