MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1993 

  Autorizzazione alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni,
capitalizzazioni   S.p.a.,   in   Roma,   ad   estendere  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad
eccezione del ramo assistenza.
(GU n.173 del 26-7-1993)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa
rilasciate  alla  Praevidentia  -  Assicurazioni  e  riassicurazioni,
capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma;
  Vista l'istanza in data 21 giugno 1993 con  la  quale  la  predetta
Praevidentia  -  Assicurazioni  e  riassicurazioni,  capitalizzazioni
S.p.a. ha chiesto di  essere  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  a  tutti i rami danni, ad eccezione del
ramo assistenza;
  Vista la lettera in data 25 giugno 1993, n. 311080,  con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato il proprio parere favorevole in
ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dell'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta  del  30  giugno-1   luglio  1993,  ha  espresso  parere
favorevole al rilascio dell'utorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Roma, e' autorizzata ad estendere l'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad
eccezione del ramo assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 luglio 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA