MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 1993 

  Dichiarazione  dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi  nelle  province  di  Padova,  Rovigo,
Venezia, Verona e Vicenza.
(GU n.174 del 27-7-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionali;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta  di  declaratoria  della  regione  Veneto  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  persistenti  dal  2 dicembre 1992 al 9 dicembre 1992 nella
provincia di Verona;
   piogge alluvionali dal 6 dicembre 1992 al 9  dicembre  1992  nella
provincia di Venezia;
   piogge  persistenti  dal 6 dicembre 1992 al 10 dicembre 1992 nella
provincia di Rovigo;
   piogge alluvionali dal 7 dicembre 1992 al 9  dicembre  1992  nella
provincia di Padova;
   piogge  alluvionali  dal  7 dicembre 1992 al 9 dicembre 1992 nella
provincia di Vicenza;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  opere  di  bonifica  nei  sottoelencati   territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Padova: piogge alluvionali del 7  dicembre  1992,  dell'8  dicembre
1992,  del  9 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,
lettera  b),  nel  territorio  dei  comuni  di   Agna,   Albignasego,
Anguillara  Veneta,  Arre,  Arzergrande,  Bagnoli  di Sopra, Barbona,
Boara Pisani, Bovolenta,  Brugine,  Candiana,  Carrara  San  Giorgio,
Carrara  Santo  Stefano, Cartura, Casalserugo, Castelbaldo, Codevigo,
Conselve,  Correzzola,  Masera'  di  Padova,  Masi,  Megliadino   San
Fidenzio,  Megliadino  San  Vitale,  Merlara,  Monselice, Montagnana,
Montegrotto Terme,  Padova,  Pernumia,  Piacenza  d'Adige,  Piove  di
Sacco,  Polverara,  Ponte  San  Nicolo',  Pontelongo,  Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Sant'Urbano, Stanghella, Teolo, Torreglia, Tribano,
Urbana, Vighizzolo d'Este.
  Rovigo:  piogge persistenti dal 6 dicembre 1992 al 10 dicembre 1992
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel  territorio
dei  comuni  di  Adria,  Bagnolo  di Po, Bergantino, Castelguglielmo,
Castelnovo Bariano,  Crespino,  Fiesso  Umbertiano,  Gaiba,  Gavello,
Guarda  Veneta,  Loreo, Melara, Papozze, Rovigo, Villadose, Villanova
Marchesana.
  Venezia: piogge alluvionali dal 6 dicembre 1992 al 9 dicembre  1992
-  provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni  di  Campagna  Lupia,  Campolongo  Maggiore,  Camponogara,
Cavarzere, Chioggia, Cona, Vigonovo.
  Verona:  piogge persistenti dal 2 dicembre 1992 al 5 dicembre 1992,
dal 7 dicembre 1992 al 9 dicembre 1992 - provvidenze di cui  all'art.
3,  comma  3,  lettera  b),  nel  territorio  dei  comuni di Albaredo
d'Adige, Bevilacqua,  Bonavigo,  Boschi  Sant'Anna,  Cologna  Veneta,
Legnago, Minerbe, Monteforte d'Alpone, Terrazzo, Veronella.
  Vicenza:  piogge alluvionali dal 7 dicembre 1992 al 9 dicembre 1992
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel  territorio
dei  comuni  di  Agugliaro,  Albettone,  Lonigo,  Noventa  Vicentina,
Orgiano, Sossano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA