N. 22 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 giugno 1993

                                 N. 22
    Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria
 il 28 giugno 1993 (del presidente della regione Sicilia)
 Regione Sicilia - Tributi in genere - Modalita' di versamento,
    tramite  delega  degli uffici postali, dell'imposta sul patrimonio
    netto delle imprese - Previsione che per  le  operazioni  eseguite
    nel  territorio  della  regione Sicilia, l'amministrazione postale
    debba riversare  all'ufficio  provinciale  della  cassa  regionale
    l'intero  importo della imposta sul patrimonio netto delle imprese
    pagato  dalle  persone  fisiche,  ma  solo  il  12,60  per   cento
    dell'imposta  stessa  versata  dalla  societa' di persone e che la
    maggior quota dell'87,40 per cento debba confluire alla  tesoreria
    provinciale  di  Palermo  -  Invasione  della  sfera  di autonomia
    finanziaria della regione, trattandosi di nuova entrata tributaria
    riscossa sul territorio  della  regione  e  mancando  nella  legge
    (d.l.  n.  394/1992  convertito  in  legge n. 461/1992) su cui il
    provvedimento  impugnato  si  basa,  una  esplicita  riserva   del
    relativo  gettito  alla  copertura  di  oneri diretti a soddisfare
    particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato.
 (Decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
    tesoro  e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17
    dicembre 1992).
(GU n.31 del 28-7-1993 )
   Ricorso del presidente della regione  siciliana  pro-tempore  on.le
 prof.  Giuseppe  Campione,  autorizzato a ricorrere con deliberazione
 della giunta regionale n. 247 del  4  giugno  1993,  rappresentato  e
 difeso  sia  congiuntamente  che  disgiuntamente  dall'avv. Francesco
 Torre e dall'avv. Francesco  Castaldi  ed  elettivamente  domiciliato
 nella   sede  dell'ufficio  della  regione  siciliana  in  Roma,  via
 Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in
 margine al presente atto, contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  pro-tempore,  domiciliato  per la carica in Roma presso gli
 uffici della presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo  Chigi  e
 difeso  per legge dall'avvocatura dello Stato, per la risoluzione del
 conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato
 per effetto del decreto del Ministro per le finanze - di concerto con
 il Ministro per il tesoro e  con  il  Ministro  per  le  poste  e  le
 telecomunicazioni   -   17  dicembre  1992,  recante:  "Modalita'  di
 versamento, tramite delega  agli  uffici  postali,  dell'imposta  sul
 patrimonio  netto  delle imprese", publicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1993.
                               FA T T O
    Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito  con  modificazioni
 nella  legge  26  novembre  1992, n. 461, ha istituito un'imposta sul
 patrimonio netto delle imprese, fino alla revisione della  disciplina
 tributaria  del reddito d'impresa e comunque non oltre l'esercizio in
 corso alla data del 30  settembre  1994.  Soggetti  passivi  sono  le
 societa'  ed  enti di cui all'art. 87, primo comma, lett. a) e b) del
 t.u. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
 n. 917, nonche' le societa' di persone e le imprese individuali.
    L'art. 3, sesto comma, del  citato  d.l.  prevede  che  la  nuova
 imposta  sia  riscossa  col  sistema del versamento diretto presso il
 concessionario della riscossione ovvero mediante delega ad un'azienda
 di credito o agli uffici postali; la stessa norma demanda al Ministro
 per le finanze di stabilire  con  propri  decreti  le  modalita'  dei
 versamenti,  richiedendo  altresi'  il  concerto  del Ministro per il
 tesoro, quanto ai versamenti mediante delega alle aziende di  credito
 e  anche  quello  del  Ministero per le poste e le telecomunicazioni,
 quanto ai versamenti mediante delega agli uffici postali.
    Il Ministro per le finanze, con un primo decreto del  10  dicembre
 1992  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, serie gen. 12 dicembre
 1992, n. 292) ha dettato  le  modalita'  per  il  versamento  diretto
 dell'imposta  in  discorso al concessionario della riscossione, senza
 alcuna  interferenza  circa  la  destinazione  del  gettito  riscosso
 nell'ambito del territorio della regione siciliana.
    Con  successivo  decreto 17 dicembre 1992, il predetto Ministro ha
 stabilito, di  concerto  con  quello  del  tesoro,  le  modalita'  di
 versamento  diretto  dell'imposta  mediante  delega  alle  aziende di
 credito. L'art. 4, secondo comma, di quest'ultimo decreto, contenente
 particolari prescrizioni per le operazioni  eseguite  nel  territorio
 della  regione  siciliana,  mentre  prevede  che  le predette aziende
 versino direttamente agli uffici provinciali di cassa  della  regione
 stessa  l'intero  gettito  dell'imposta  de  qua dovuta dalle persone
 fisiche  (lett.  a,  prima  parte),  stabilisce  che  solo  il 12,60%
 dell'imposta  medesima  dovuta  dalle  societa'  di   persone   debba
 confluire  nella cassa regionale (lett. a, seconda parte), disponendo
 che la residua quota dell'87,40% debba  essere  versata  invece  alla
 tesoreria provinciale dello Stato (lett. b).
    Conseguentemente  il  presidente della regione siciliana, con atto
 notificato il 6 maggio 1993, ha proposto  ricorso  a  codesta  ecc.ma
 Corte   avverso  tale  decreto  per  conflitto  di  attribuzione  per
 invasione  della  competenza   regionale   in   materia   finanziaria
 risultante  dall'art.  36  dello  statuto siciliano e dall'art. 2 del
 d.P.R. n. 1044/1965. Ma quello che si riteneva un episodio isolato si
 e' ripetuto con altro decreto, emanato pure il 17 dicembre  1992  (ma
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993) dal
 Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per  il  tesoro  e
 per   le  poste  e  telecomunicazioni.Anche  tale  decreto,  infatti,
 all'art. 5, stabilisce che, per le operazioni eseguite nel territorio
 della regione, l'amministrazione postale debba riversare  all'ufficio
 provinciale  della  cassa regionale l'intero importo dell'imposta sul
 patrimonio netto delle imprese pagato dalle persone fisiche, ma  solo
 il  12,60%  dell'imposta  stessa  versata  dalle societa' di persone,
 prevedendo che la maggior  quota  dell'87,40%  debba  confluire  alla
 tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.
    La   suindicata   disposizione,   palesemente  invasiva  (al  pari
 dell'art. 4 del d.m. 17  dicembre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  8 marzo 1993) delle attribuzioni della regione in subiecta
 materia, viene censurata per le seguenti ragioni di:
                             D I R I T T O
    Violazione dell'art. 36 dello statuto della  regione  siciliana  e
 dell'art.  2  delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui
 al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
    Ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello
 Statuto siciliano in materia finanziaria,  approvate  col  d.P.R.  26
 luglio  1965,  n.  1074 - che concorrono ad integrare il parametro di
 costituzionalita' insito nell'art. 36 dello statuto siciliano. (Corte
 costituzionale, sentenza 25 maggio 1990,  n.  260)  -  spettano  alla
 regione  siciliana  tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel
 suo territorio, eccettuate quelle "il cui gettito sia  destinato  con
 apposite   leggi   alla  copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare
 particolari  finalita'  contingenti  o   continuative   dello   Stato
 specificate nelle leggi medesime".
    La  giurisprudenza  di  codesta ecc.ma Corte e' costante sul punto
 della necessita' di una specifica e diretta  indicazione  legislativa
 delle  particolari  finalita'  statali in vista delle quali non trova
 applicazione la norma generale che riserva alla regione siciliana  il
 gettito  di  tutte le entrate tributarie riscosso nell'ambito del suo
 territorio (sentenze 15 marzo 1972, n. 49; 31 marzo 1987, n. 87 e  25
 maggio  1990,  n.  260).  Ma il d.l. n. 394/1992 non contiene alcuna
 espressa disposizione volta a destinare la nuova  entrata  tributaria
 con  lo  stesso  introdotta  alla  copertura  di  oneri  connessi  al
 soddisfacimento di specifiche finalita'  contingenti  o  continuative
 dello  Stato.  Si  appalesa,  quindi,  manifestamente  illegittima la
 predetta disposizione ministeriale, con cui - attraverso una evidente
 forzatura  dei  limiti  dell'attivita'  regolamentare  di  esecuzione
 fissati dall'art. 3, sesto comma, del citato d.l. n. 394/1992 - sono
 stati  arbitrariamente applicati alla predetta imposta patrimoniale i
 criteri di ripartizione del gettito dell'I.Lo.R. dettati dall'art.  3
 della legge n. 41/1986.
    Peraltro  si  ribadisce  che  la  disposizione ministeriale dianzi
 citata non trova fondamento alcuno  neanche  nella  legge  istitutiva
 dell'imposta,  che non solo non prevede riserva totale o parziale del
 relativo  gettito  al  bilancio  statale,   ma   non   opera   alcuna
 discriminazione di competenza con riferimento ai soggetti d'imposta e
 si  limita a menzionare le singole imposte sui redditi solo quanto al
 sistema di versamento, che e' cosa  ben  diversa  dalla  destinazione
 dell'entrata derivante dal nuovo tributo, avente natura patrimoniale.
    Comunque,  ove  anche  il citato art. 3, sesto comma, del d.l. n.
 394/1992 fosse interpretabile nel  senso  che  l'assimilazione  della
 disciplina  di  riscossione della nuova imposta patrimoniale a quella
 relativa alle imposte sui redditi implichi la devoluzione allo  Stato
 di  una  quota del tributo versato dalle societa' di persone operanti
 nell'ambito del territorio della regione pari a  quella  del  gettito
 dell'I.Lo.R.,  tale  norma  non  potrebbe  sfuggire ad una censura di
 illegittimita' costituzionale, per violazione degli  artt.  36  dello
 statuto  siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074/1965, per le stesse ragioni
 sopra esposte.
                               P. Q. M.
    Si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale:
      di volere accogliere il presente ricorso,  previa  riunione  con
 l'analogo gravame notificato il 6 maggio 1993 (iscritto al n. 15 reg.
 confl.  1993),  dichiarando  che  il decreto ministeriale 17 dicembre
 1993 impugnato e' illegittimo, al pari  di  quello  coevo  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  8  marzo  1993,  n.  55, in quanto invade
 l'ambito della competenza della regione siciliana in violazione degli
 artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle  norme  di  attuazione  in
 materia finanziaria approvate con d.P.R. n. 1074/1965;
      di  volere pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto
 impugnato, dichiarando che i  proventi  dell'imposta  introdotta  dal
 d.l.  n.  394/1992, riscossi nel territorio della regione siciliana,
 spettante interamente a quest'ultima;
      in  linea  subordinata,  di  volere  ritenere  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, sesto comma,  del  d.l.  30  settembre  1992,  n.  394,
 convertito  con  modificazioni  nella legge 26 novembre 1992, n. 461,
 con riferimento agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2 delle norme
 di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,  la  cui
 rilevanza  ai  fini  della  decisione  del conflitto di attribuzione,
 nella suddetta ipotesi, sarebbe evidente.
      Palermo, addi' 22 giugno 1993
            Avv. Francesco CASTALDI - Avv. Francesco TORRE

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