MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1993 

  Integrazione   al   decreto   ministeriale  3  marzo  1993  recante
individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e
le province autonome  possono  contrarre  i  mutui  da  destinare  al
finanziamento  della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989
e 1991.
(GU n.176 del 29-7-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto in data 3  marzo  1993  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  55 dell'8 marzo
1993), con il quale - ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto-
legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n.
67 - sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le
regioni  e  le province autonome possono contrarre mutui da destinare
al finanziamento della maggiore spesa sanitaria  relativa  agli  anni
1989  e  1991, e sono state determinate le condizioni e modalita' dei
mutui stessi;
  Visto in particolare l'art. 2 di  detto  decreto,  in  cui  e'  tra
l'altro  stabilito  che  i  mutui  in questione sono regolati a tasso
d'interesse annuo posticipato variabile;
  Ritenuta la necessita' di integrare il citato decreto  ministeriale
3  marzo  1993  al  fine  di  consentire che i mutui deliberati dalle
predette istituzioni creditizie anteriormente alla pubblicazione  del
decreto  stesso,  in  corrispondenza  di  provvista acquisita a tasso
fisso, possano essere regolati a condizioni di tasso corrispondenti a
quelle della provvista;
                              Decreta:
  All'art.  2  del  decreto  ministeriale  in  data  3   marzo   1993
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55
dell'8 marzo 1993) concernente le condizioni e modalita' dei mutui da
contrarsi  dalle  regioni  e   dalle   province   autonome   per   il
finanziamento  della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989
e 1991, e' aggiunto il seguente secondo comma:
  "I mutui deliberati anteriormente alla pubblicazione  del  presente
decreto,  per  la cui erogazione sia gia' stata acquisita provvista a
tasso fisso, possono essere regolati a tasso annuo posticipato fisso,
entro il limite massimo di cui al comma precedente, purche' sia  data
idonea   dimostrazione   della   data   di   deliberazione   e  delle
caratteristiche della provvista acquisita".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI