MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 12 luglio 1993, n. 6 

  Integrazione alla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993 "Interventi  a
favore delle attivita' musicali e di danza in Italia".
(GU n.177 del 30-7-1993)
 
 Vigente al: 30-7-1993  
 

                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Considerato che la circolare 26 gennaio 1993, n. 4:
"Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza  in  Italia"
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 1993
e, quindi ad esercizio finanziario 1993 gia' iniziato;
  Considerato   che   gli   enti   pubblici,  in  particolare  quelli
territoriali, nonche' le fondazioni, avevano deliberato il preventivo
finanziario ed il programma di attivita'  ai  sensi  della  normativa
precedentemente vigente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario
1993;
  Alla  circolare  26  gennaio  1993,  n.  4,  al titolo IX, art. 19,
"Disposizioni finali e transitorie" sono aggiunti i seguenti comma:
  Su conforme parere della commissione centrale per  la  musica,  che
valutera'   situazioni   ed   elementi   di   ordine   artistico   ed
organizzativo, potranno in  via  eccezionale,  per  il  1993,  essere
apportate deroghe alle condizioni cui sono subordinati gli interventi
previsti  dalla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, nei casi in cui -
ad  attivita'  gia'  programmata  -  siano  intervenute   sostanziali
modifiche regolamentari al precedente regime.
  Quanto  previsto  all'art. 1, settimo comma, circa l'alternativita'
tra istanze di sovvenzione per la realizzazione di festivals musicali
e di danza con altre istanze  presentate  ad  altro  titolo,  non  si
applica  agli  enti  pubblici  ed  alle  fondazioni,  ove  gli stessi
comprovino di aver  predisposto  la  programmazione  delle  attivita'
prima  della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della presente
circolare (12 febbraio 1993). Sono escluse, altresi', dalla  predetta
limitazione   le  associazioni  che,  avendo  presentato  istanza  di
sovvenzione per attivita' musicali e  di  danza,  abbiano  svolto  in
tutto  o  in parte tali attivita', prima dell'entrata in vigore della
presente circolare (12 febbraio 1993). La  documentazione  preventiva
deve,   comunque,   essere   trasmessa   entro   venti  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare.
  Le istanze relative ai festival ed  alle  rassegne,  alternative  a
quelle  presentate  per  altro  titolo,  potranno tuttavia riguardare
anche corsi o concorsi - in quanto attivita'  collaterali  -  che  si
realizzano nell'ambito dei festival e delle rassegne medesime.
  In  difetto  dell'istanza  e  del  preventivo artistico-finanziario
riassuntivi  dell'attivita'  programmata  di  cui  al   sesto   comma
dell'art.  1,  l'amministrazione  provvedera' direttamente per l'anno
1993 alla predisposizione  di  una  scheda  riassuntiva.  Le  istanze
riassuntive  o  le  schede  predisposte  dell'amministrazione saranno
portate all'esame della commissione centrale per la  musica,  purche'
comprendano almeno la prevalenza delle iniziative programmate.
  Deroghe  eccezionali  a  quanto  previsto  all'art.  13,  circa  la
scrittura e l'utilizzazione del 70%  dei  ballerini,  possono  essere
concesse  in  presenza  di  particolari esigenze artistiche, connesse
all'attivita' da realizzare, previa istanza del legale rappresentante
corredata da una documentata relazione del direttore artistico e  del
coreografo.
                                            p. Il Ministro: MACCANICO