COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 luglio 1993 

  Proroga  al  31  dicembre  1993 del termine di cui alla delibera n.
6892 del 25 febbraio 1993 entro il quale la  societa'  C.G.F.  S.r.l.
deve  promuovere,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 9, della legge 18
febbraio  1992,  n.  149,  un'offerta  pubblica  di  acquisto   sulla
totalita'  dei  titoli  della societa' Sirio S.p.a. (Deliberazione n.
7245).
(GU n.179 del 2-8-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, ed in  particolare  l'art.
10,  comma  9,  il  quale  impone  l'obbligo di promuovere un'offerta
pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o
indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure  di
cui  ai  commi  1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una
societa' quotata nei mercati regolamentati, quando il  flottante  sia
inferiore al 10% o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista  la  propria  delibera  n.  6892  del 25 febbraio 1993, nella
quale, tra l'altro, e' stato stabilito che  i  soggetti  controllanti
societa'  con  azioni  ordinarie  quotate  in  borsa  o  ammesse alle
negoziazioni nel mercato ristretto, il cui flottante,  alla  data  di
pubblicazione  della stessa delibera, risultava inferiore al 10% o al
minor limite stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10,  comma  9,
della  legge n. 149 del 1992, dovevano promuovere un'offerta pubblica
di acquisto sulla totalita' dei titoli entro centoventi giorni  dalla
pubblicazione   di  detta  delibera,  ove,  entro  tale  termine,  la
percentuale di flottante non fosse risalita al di  sopra  del  limite
fissato dalla legge o dalla Consob;
  Vista  la  propria  delibera  n.  6893 del 25 febbraio 1993, con la
quale,  fra  l'altro,  e'  stato  accertato   che,   alla   data   di
pubblicazione  della  suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993,
secondo la  definizione  di  flottante  nella  medesima  fornita,  la
percentuale  di  flottante  delle azioni ordinarie della S.I.R.I.O. -
Societa' italiana ricerche e investimenti produttivi  S.p.a.,  i  cui
titoli  sono  attualmente  sospesi  dalle  negoziazioni  nei  mercati
ristretti di Genova e Firenze, risultava  pari  al  7,7%,  e  percio'
inferiore al 10%;
  Considerato  che  per le azioni ordinarie della stessa societa' non
e' stato fissato un minor limite percentuale di flottante inferiore a
quello stabilito in via generale  nella  misura  del  10%,  ai  sensi
dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;
   Considerato che il termine di centoventi dalla pubblicazione della
delibera  n.  6892 del 25 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale, e'
scaduto il 9 luglio 1993, senza che  il  flottante  della  S.I.R.I.O.
S.p.a.  sia  risalito  al  di  sopra del limite del 10% fissato dalla
legge n. 149 del 1992, e senza che sia stata promossa,  dalla  C.G.F.
S.r.l.,   soggetto  controllante  la  S.I.R.I.O.  S.p.a.,  un'offerta
pubblica di  acquisto  sulla  totalita'  dei  titoli  della  medesima
S.I.R.I.O. S.p.a.;
  Vista  la  nota in data 29 aprile 1993 con cui la S.I.R.I.O. S.p.a.
ha tra l'altro reso noto che la propria controllante C.G.F. S.r.l. e'
stata dichiarata fallita con  sentenza  del  Tribunale,  in  data  20
gennaio 1993 e che e' stato nominato curatore del fallimento il dott.
Giancarlo Colatei;
  Vista  la nota del 10 giugno 1993, con cui il curatore fallimentare
della C.G.F. S.r.l. ha comunicato, fra l'altro, di  avere  trattative
in  corso  per  la  cessione  della  S.I.R.I.O.  S.p.a.  e per il suo
risanamento e che tale iniziativa e' stata autorizzata dal  Tribunale
di Roma;
  Considerato  che, in relazione alle suddette notizie comunicate dal
curatore fallimentare  della  C.G.F.  S.r.l.,  si  ritiene  opportuno
concedere  alla C.G.F. S.r.l. medesima un termine di proroga entro il
quale possano eventualmente definirsi modalita' e tempi  di  cessione
della   S.I.R.I.O.   S.p.a.,   ovvero   possano   essere  verificate,
nell'ambito  della  procedura  fallimentare,   le   possibilita'   di
effettuazione dell'offerta pubblica di acquisto prescritta dal citato
art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992;
                              Delibera:
  Il  termine  di  centoventi  giorni  decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera n. 25 febbraio 1993,  scaduto
il  9  luglio  1993,  entro  il  quale  la  C.G.F.  S.r.l.,  soggetto
controllante  la  S.I.R.I.O.  S.p.a.,  doveva  promuovere  un'offerta
pubblica  di  acquisto  sulla  totalita'  dei titoli della S.I.R.I.O.
S.p.a. stessa, ove, entro tale termine, la percentuale  di  flottante
non  fosse  risalito  al  di  sopra  del limite del 10% fissato dalla
legge, e' prorogato al 31 dicembre 1993.
  La presente delibera sara' comunicata alla C.G.F.  S.r.l.  a  mezzo
lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 15 luglio 1993
                                              Il presidente: BERLANDA