Proroga al 31 dicembre 1993 del termine di cui alla delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 entro il quale la societa' C.G.F. S.r.l. deve promuovere, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli della societa' Sirio S.p.a. (Deliberazione n. 7245).(GU n.179 del 2-8-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, ed in particolare l'art. 10, comma 9, il quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati, quando il flottante sia inferiore al 10% o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, nella quale, tra l'altro, e' stato stabilito che i soggetti controllanti societa' con azioni ordinarie quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, il cui flottante, alla data di pubblicazione della stessa delibera, risultava inferiore al 10% o al minor limite stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dovevano promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli entro centoventi giorni dalla pubblicazione di detta delibera, ove, entro tale termine, la percentuale di flottante non fosse risalita al di sopra del limite fissato dalla legge o dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6893 del 25 febbraio 1993, con la quale, fra l'altro, e' stato accertato che, alla data di pubblicazione della suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, secondo la definizione di flottante nella medesima fornita, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie della S.I.R.I.O. - Societa' italiana ricerche e investimenti produttivi S.p.a., i cui titoli sono attualmente sospesi dalle negoziazioni nei mercati ristretti di Genova e Firenze, risultava pari al 7,7%, e percio' inferiore al 10%; Considerato che per le azioni ordinarie della stessa societa' non e' stato fissato un minor limite percentuale di flottante inferiore a quello stabilito in via generale nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Considerato che il termine di centoventi dalla pubblicazione della delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale, e' scaduto il 9 luglio 1993, senza che il flottante della S.I.R.I.O. S.p.a. sia risalito al di sopra del limite del 10% fissato dalla legge n. 149 del 1992, e senza che sia stata promossa, dalla C.G.F. S.r.l., soggetto controllante la S.I.R.I.O. S.p.a., un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli della medesima S.I.R.I.O. S.p.a.; Vista la nota in data 29 aprile 1993 con cui la S.I.R.I.O. S.p.a. ha tra l'altro reso noto che la propria controllante C.G.F. S.r.l. e' stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale, in data 20 gennaio 1993 e che e' stato nominato curatore del fallimento il dott. Giancarlo Colatei; Vista la nota del 10 giugno 1993, con cui il curatore fallimentare della C.G.F. S.r.l. ha comunicato, fra l'altro, di avere trattative in corso per la cessione della S.I.R.I.O. S.p.a. e per il suo risanamento e che tale iniziativa e' stata autorizzata dal Tribunale di Roma; Considerato che, in relazione alle suddette notizie comunicate dal curatore fallimentare della C.G.F. S.r.l., si ritiene opportuno concedere alla C.G.F. S.r.l. medesima un termine di proroga entro il quale possano eventualmente definirsi modalita' e tempi di cessione della S.I.R.I.O. S.p.a., ovvero possano essere verificate, nell'ambito della procedura fallimentare, le possibilita' di effettuazione dell'offerta pubblica di acquisto prescritta dal citato art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992; Delibera: Il termine di centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera n. 25 febbraio 1993, scaduto il 9 luglio 1993, entro il quale la C.G.F. S.r.l., soggetto controllante la S.I.R.I.O. S.p.a., doveva promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli della S.I.R.I.O. S.p.a. stessa, ove, entro tale termine, la percentuale di flottante non fosse risalito al di sopra del limite del 10% fissato dalla legge, e' prorogato al 31 dicembre 1993. La presente delibera sara' comunicata alla C.G.F. S.r.l. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 15 luglio 1993 Il presidente: BERLANDA