MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

         Proposta per la regolamentazione della indicazione
            geografica protetta "Cappero di Pantelleria"
(GU n.180 del 3-8-1993)

   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  esaminata  la
domanda intesa ad  ottenere  la  regolamentazione  della  indicazione
geografica  protetta  "Cappero  di  Pantelleria"  ai  sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1977,
n. 616, art. 77, lett. d), e tenuto conto delle disposizioni del reg.
CEE  2081/92,  esprime  parere  favorevole  e  formula la proposta di
disciplinare nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   suddetta
proposta  dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione  agricola  -  Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
            Disciplinare di produzione della indicazione
            geografica protetta "Cappero di Pantelleria"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica protetta  "Cappero  di  Pantelleria"  e'
riservata  al  prodotto  che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La zona di  produzione  del  "Cappero  di  Pantelleria"  comprende
l'intero   territorio  dell'isola  di  Pantellaria  in  provincia  di
Trapani.
                               Art. 3.
   I cappereti destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria"
debbono essere costituiti da piante della specie  botanica  "capperis
spinosa"  varieta'  "inermis"  cultivar  nocellara.  E'  ammessa  una
percentuale non superiore al 10% di altre varieta'.
   I cappereti aventi le caratteristiche sopraindicate, su  richiesta
dei  conduttori  interessati, redatta su modello conforme predisposto
dalla Camera di Commercio di Trapani, possono essere iscritti, previo
accertamento degli organi tecnici della Regione Sicilia, all'albo del
"Cappero di Pantelleria".
   Gli accertamenti tecnici concernono la rilevazione delle superfici
dei cappereti, il numero delle piante,  la  rispondenza  varietale  e
quant'altro   utile   ad  assicurare  il  rispetto  delle  condizioni
stabilite nel presente disciplinare di produzione.
   Il suddetto  albo  e'  istituito,  attivato  ed  aggiornato  dalla
C.C.I.A.A. di Trapani.
                               Art. 4.
   Le  condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti
destinati  alla  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
"Cappero di Pantelleria" devono essere quelle tradizionali della zona
e  comunque  atte  a  conferire  ai  bottoni  fiorali  (Capperi),  le
caratteristiche specifiche.
   Le piante di cappero debbono essere  impiantate  ad  una  distanza
nimina  di  m  2,5  lungo  la  fila  e  di m 2,5 tra le file, con una
densita' di n. 1500 piante per ettaro.
   La produzione massima di  capperi  freschi,  aventi  diritto  alla
I.G.P.  "Cappero  di  Pantelleria",  pur  con le variabili annuali in
funzione dell'andamento climatico, e' fissata in kg 1,5 per pianta ed
in ql. 22,5 per ettaro.
   Anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la produzione per
pianta e per  ettaro  di  capperi  da  utilizzare  con  l'indicazione
geografica  protetta,  dovra'  essere riportata ai suddetti limiti di
produttivita', attraverso accurata cernita.
                               Art. 5.
   L'inizio delle operazioni di raccolta deve  essere  specificamente
autorizzato  dagli  organi  tecnici della regione Sicilia su proposta
dei produttori, e si  protraggono  da  inizio  maggio  fino  a  tutto
ottobre.
   La raccolta procede a mano e scalarmente, lasciando sulla pianta i
bottoni  fiorali  che  non  hanno  raggiunto  un sufficiente stato di
maturazione.
   La denuncia di produzione dei capperi  destinati  alla  produzione
del "Cappero di Pantelleria" deve essere effettuata dagli interessati
iscritti  all'albo,  entro  il  decimo  giorno successivo a quello di
inizio delle operazioni di raccolta, indicando la quantita'  parziale
di  prodotto  raccolto  e la presunta produzione globale dell'annata,
utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dalla Camera  di
commercio  di  Trapani  che provvede a rilasciare ricevuta frazionata
agli interessati.
   Il termine  ultimo  di  presentazione  delle  denunce  scalari  di
produzione e' fissato alla data del 15 novembre di ogni anno.
   Gli  organi  tecnici  della Regione Sicilia possono verificare con
sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzione e delle
condizioni di coltivazione.
   Le operazioni di salatura e l'acquisizione  delle  caratteristiche
previste  per  l'immissione  al  consumo  del  cappero debbono essere
effettuate esclusivamente nel territorio dell'isola di Pantelleria. I
capperi    commercializzati     prima     dell'acquisizione     delle
caratteristiche  previste  nel successivo art. 6, fuori dalla zona di
produzione, perdono in via definitiva il diritto  di  utilizzo  della
indicazione   geografica   protetta   e   di   qualsiasi  riferimento
geografico.
   Le operazioni di salatura a secco con esclusivo utilizzo  di  sale
marino,  avvengono  attraverso  fasi  successive  di elaborazione del
prodotto.
   Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci  giorni,  la
massa  di  capperi  viene addizionata di sale marino nella misura del
40%  ed  e'  giornalmente  rimescolata  al  fine   di   favorire   la
fermentazione  lattica, che conferisce le particolari caratteristiche
organolettiche; trascorso il periodo di tempo  sopra  indicato  viene
eliminata l'acqua di vegetazione estratta con la salatura.
   La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta
di  sale  marino  nella misura del 25% rispetto al totale della massa
derivante dal primo processo di salatura.
  Attraverso rimescolamento e sgrondo giornaliero della fase liquida,
risultante da ulteriore naturale deposito dell'acqua di  vegetazione,
i  capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione al consumo,
raggiungendo idonea maturazione dopo circa una decina di giorni.
                               Art. 6.
   Il "Cappero di Pantelleria" all'atto  dell'immissione  al  consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;
    colore: verde tendente al senape;
    odore:  aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione
di muffa o odori estranei;
    sapore:  aromatico,  salato,  caratteristico   dei   capperi   di
Pantelleria al sale marino;
    umidita': 54%;
    peso specifico medio: 0,6;
    calibro medio dei capperi: 9 mm;
    sale marino presente mediamente nei capperi: 25%.
                               Art. 7.
   Nella  designazione  e  presentazione della indicazione geografica
protetta  "Cappero  di   Pantelleria"   le   diciture   "Cappero   di
Pantelleria" e "Indicazione geografica protetta", devono essere indi-
cate  in  caratteri  di  stampa  delle medesime dimensioni e medesima
colorimetria. Nello stesso campo visivo devono  essere  compresi  gli
altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo
del   confezionatore,  data  di  raccolta,  peso  netto  all'origine.
Eventuali  indicazioni  complementari  ed   accessorie   non   aventi
carattere  laudativo  o non idoneo a trarre in inganno il consumatore
sulla natura  e  le  caratteristiche  del  prodotto,  possono  essere
riportate anche in altro campo visivo.
                               Art. 8.
   La  vigilanza  per l'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente  disciplinare  di  produzione  e'   svolta   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, il quale, ove lo ritenga opportuno,
potra'  avvalersi,  ai  fini  dei  controlli  sulla  disciplina della
indicazione  geografica  protetta  "Cappero  di   Pantelleria",   del
consorzio   volontario   a  cio'  abilitato  dallo  stesso  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
   Il Consorzio volontario e' retto da  uno  statuto  preventivamente
approvato  dal  Ministero  stesso  che  consenta  l'ammissione, senza
discriminazioni, delle categorie che in  forma  singola  o  associata
operino  nel  settore  (produttori,  elaboratori, confezionatori) che
ricadono  nella  zona  di  produzione  e   posseggano   i   requisiti
professionali richiesti.