Proposta per la regolamentazione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria"(GU n.180 del 3-8-1993)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la regolamentazione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, art. 77, lett. d), e tenuto conto delle disposizioni del reg. CEE 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" Art. 1. La indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La zona di produzione del "Cappero di Pantelleria" comprende l'intero territorio dell'isola di Pantellaria in provincia di Trapani. Art. 3. I cappereti destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria" debbono essere costituiti da piante della specie botanica "capperis spinosa" varieta' "inermis" cultivar nocellara. E' ammessa una percentuale non superiore al 10% di altre varieta'. I cappereti aventi le caratteristiche sopraindicate, su richiesta dei conduttori interessati, redatta su modello conforme predisposto dalla Camera di Commercio di Trapani, possono essere iscritti, previo accertamento degli organi tecnici della Regione Sicilia, all'albo del "Cappero di Pantelleria". Gli accertamenti tecnici concernono la rilevazione delle superfici dei cappereti, il numero delle piante, la rispondenza varietale e quant'altro utile ad assicurare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione. Il suddetto albo e' istituito, attivato ed aggiornato dalla C.C.I.A.A. di Trapani. Art. 4. Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti destinati alla produzione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (Capperi), le caratteristiche specifiche. Le piante di cappero debbono essere impiantate ad una distanza nimina di m 2,5 lungo la fila e di m 2,5 tra le file, con una densita' di n. 1500 piante per ettaro. La produzione massima di capperi freschi, aventi diritto alla I.G.P. "Cappero di Pantelleria", pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, e' fissata in kg 1,5 per pianta ed in ql. 22,5 per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione per pianta e per ettaro di capperi da utilizzare con l'indicazione geografica protetta, dovra' essere riportata ai suddetti limiti di produttivita', attraverso accurata cernita. Art. 5. L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificamente autorizzato dagli organi tecnici della regione Sicilia su proposta dei produttori, e si protraggono da inizio maggio fino a tutto ottobre. La raccolta procede a mano e scalarmente, lasciando sulla pianta i bottoni fiorali che non hanno raggiunto un sufficiente stato di maturazione. La denuncia di produzione dei capperi destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria" deve essere effettuata dagli interessati iscritti all'albo, entro il decimo giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di raccolta, indicando la quantita' parziale di prodotto raccolto e la presunta produzione globale dell'annata, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dalla Camera di commercio di Trapani che provvede a rilasciare ricevuta frazionata agli interessati. Il termine ultimo di presentazione delle denunce scalari di produzione e' fissato alla data del 15 novembre di ogni anno. Gli organi tecnici della Regione Sicilia possono verificare con sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzione e delle condizioni di coltivazione. Le operazioni di salatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo del cappero debbono essere effettuate esclusivamente nel territorio dell'isola di Pantelleria. I capperi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6, fuori dalla zona di produzione, perdono in via definitiva il diritto di utilizzo della indicazione geografica protetta e di qualsiasi riferimento geografico. Le operazioni di salatura a secco con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto. Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci giorni, la massa di capperi viene addizionata di sale marino nella misura del 40% ed e' giornalmente rimescolata al fine di favorire la fermentazione lattica, che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche; trascorso il periodo di tempo sopra indicato viene eliminata l'acqua di vegetazione estratta con la salatura. La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino nella misura del 25% rispetto al totale della massa derivante dal primo processo di salatura. Attraverso rimescolamento e sgrondo giornaliero della fase liquida, risultante da ulteriore naturale deposito dell'acqua di vegetazione, i capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione al consumo, raggiungendo idonea maturazione dopo circa una decina di giorni. Art. 6. Il "Cappero di Pantelleria" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica; colore: verde tendente al senape; odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei; sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria al sale marino; umidita': 54%; peso specifico medio: 0,6; calibro medio dei capperi: 9 mm; sale marino presente mediamente nei capperi: 25%. Art. 7. Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" le diciture "Cappero di Pantelleria" e "Indicazione geografica protetta", devono essere indi- cate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria. Nello stesso campo visivo devono essere compresi gli altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine. Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto, possono essere riportate anche in altro campo visivo. Art. 8. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, ove lo ritenga opportuno, potra' avvalersi, ai fini dei controlli sulla disciplina della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria", del consorzio volontario a cio' abilitato dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Consorzio volontario e' retto da uno statuto preventivamente approvato dal Ministero stesso che consenta l'ammissione, senza discriminazioni, delle categorie che in forma singola o associata operino nel settore (produttori, elaboratori, confezionatori) che ricadono nella zona di produzione e posseggano i requisiti professionali richiesti.