MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1993 

  Individuazione  delle  circoscrizioni  della regione Emilia-Romagna
che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste
di collocamento e popolazione residente in eta' da  lavoro  superiore
alla media nazionale.
(GU n.182 del 5-8-1993)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale prevede che per le imprese operanti  nelle  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media  nazionale,  la   quota   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per  i  lavoratori assunti con contratto di formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  9, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito nella legge n. 169 del 1› giugno 1991 che  stabilisce  che
nelle   aree   svantaggiate  del  Centro-Nord  individuate  ai  sensi
dell'art.  8,  comma  2,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,
l'assunzione  con  contratto  di  formazione e lavoro e' ammessa sino
all'eta' di trentadue anni;
  Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al  predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese  operanti  nelle  circoscrizioni non ricomprese nei territori
del Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione  residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla   media
nazionale;
  Considerato  che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste
di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e'  stata
individuata  dalla  Direzione  generale dell'Osservatorio del Mercato
del lavoro nella misura dell'11,02 ai fini dell'individuazione  delle
circoscrizioni  di  cui  al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato, per
l'anno 1993;
  Vista  la  proposta  della  commissione  regionale  per   l'impiego
dell'Emilia-Romagna   del   5  aprile  1993  che  ha  individuato  le
circoscrizioni che presentano un rapporto  tra  iscritti  alla  prima
classe  delle  liste  di  collocamento e popolazione attiva superiore
alla media nazionale;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge  29  dicembre  1990,  n.
407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da
imprese  operanti nelle circoscrizioni di Argenta (Ferrara), Codigoro
(Ferrara), Riccione (Forli'), a decorrere dal  1›  gennaio  1993,  la
quota  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali e' dovuta in
misura fissa corrispondente a quella  prevista  per  gli  apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
  Nelle  predette  circoscrizioni  ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella  legge  n.  169
del  1› giugno 1991 l'assunzione con contratto di formazione e lavoro
e' ammessa sino all'eta' di trentadue anni, per il periodo suddetto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1993
                                                  Il Ministro: GIUGNI