N. 324 ORDINANZA 7 - 21 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari - Appuntati scelti della guardia di finanza -  Idoneita'  al
 grado   di  vice  brigadiere  -  Ordinamento  della  P.S.  -  Mancato
 inquadramento - Mancanza di conformita' tra dispositivo e motivazione
 nella ordinanza di rimessione - Richiesta  di  pronuncia  additiva  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 1› aprile 1981, n. 121, artt. 16 e 36, punto decimo, n.  3)).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  16  e  36,
 punto  X, n. 3, della legge 1› aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
 dell'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza),   promosso   con
 ordinanza  emessa  il  20  maggio  1992  dal Tribunale amministrativo
 regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, sui ricorsi  riuniti  preposti  da
 Fontana  Osvaldo  ed altro contro il Comando generale del Corpo della
 guardia di finanza, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 50, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  31 marzo 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che due appuntati scelti della  guardia  di  finanza,  da
 tempo  risultati  idonei  per  il  conferimento  del  grado  di  vice
 brigadiere, ma non nominati in detto  grado  per  carenza  di  posti,
 hanno   contestato   il  mancato  inquadramento  favorevole  da  essi
 richiesto  in  applicazione  della  normativa   relativa   al   nuovo
 ordinamento  dell'amministrazione della pubblica sicurezza (d.P.R. 24
 aprile 1982, n. 336 - art. 16), all'uopo impugnando  i  provvedimenti
 negativi   emessi   nei   loro   confronti   dall'amministrazione  di
 appartenenza;
      che, nel corso del relativo giudizio, il TAR per l'Abruzzo,  con
 ordinanza  del  20  maggio  1992,  dopo  aver  rilevato  che il nuovo
 ordinamento della Polizia di Stato ha previsto l'inquadramento  nella
 seconda  qualifica del ruolo dei sovrintendenti, (corrispondente all'
 ex grado di brigadiere) anche in soprannumero,  degli  appuntati  del
 disciolto  Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovavano
 - a suo dire  -  nelle  stesse  condizioni  dei  ricorrenti,  solleva
 questione   di   legittimita'  costituzionale  degli  artt.  16  (che
 contempla nelle "forze di polizia" anche il Corpo  della  guardia  di
 finanza)  e  36,  punto  X,  n. 3 (che riconosce lo scorrimento ad un
 grado superiore per taluni appartenenti alla Polizia di Stato)  della
 legge  1›  aprile  1981  n.  121  -  nell'assunto che dette norme non
 possono, allo stato, essere estese  al  personale  della  guardia  di
 finanza - "nella parte in cui (esse) non prevedono la possibilita' di
 inquadramento  nel  grado di vicebrigadiere (recte: brigadiere) degli
 appuntati  appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di  finanza   che
 risultano in possesso dell'idoneita' al grado superiore";
      che  viene  denunciato  il  contrasto  delle norme impugnate con
 l'art. 3 della Costituzione, a  causa  del  diverso  trattamento  che
 sarebbe  riservato  a  dipendenti  di  pari posizione in relazione al
 corpo o all'amministrazione di appartenenza, nonche'  con  l'art.  97
 della  Costituzione,  per  violazione  del principio di imparzialita'
 della pubblica amministrazione;
      che  non  si  sono  costituite  le  parti  private,  mentre   e'
 intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio di ministri, per
 il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso  per
 l'infondatezza  del  ricorso  in  ragione  della oggettiva diversita'
 delle situazioni prese a raffronto.
    Considerato che  va  preliminarmente  rilevata  nell'ordinanza  di
 rimessione  la  non conformita' tra il dispositivo, ove si lamenta la
 mancata previsione dell'inquadramento nel grado di  "vicebrigadiere",
 e   la   motivazione,  che  viceversa  in  piu'  punti  si  riferisce
 all'avanzamento al grado di "brigadiere";
      che peraltro e' possibile intendere  nel  suo  esatto  senso  la
 locuzione   adoperata   nel   dispositivo   dell'ordinanza,  all'uopo
 rettificandola, poiche' la norma transitoria presa a raffronto per il
 personale  della  Polizia  di  Stato  fa  riferimento  alla  "seconda
 qualifica  del  ruolo dei sovrintendenti", corrispondente, secondo la
 tabella di equiparazione allegata alla legge  n.  121  del  1981,  al
 grado di brigadiere sia del disciolto corpo della guardia di pubblica
 sicurezza  che  delle  altre  forze  di  polizia,  ed  e'  percio' da
 ritenersi che a tale grado il giudice a quo abbia inteso riferirsi;
      che, ai fini della comprensione della questione nei suoi  esatti
 termini, occorre ricordare che la legge n. 121 del 1981 ha operato un
 radicale  mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto
 Corpo  delle  guardie   di   pubblica   sicurezza,   che   e'   stato
 smilitarizzato  ed  e'  stato dotato di un ordinamento speciale (art.
 3), adottando nel contempo una disciplina transitoria,  destinata  ad
 esaurire  i  propri  effetti  in  breve tempo, intesa a salvaguardare
 professionalita'  e  posizioni  specifiche  di  talune  categorie  di
 personale coinvolto nella modifica ordinamentale;
      che la stessa legge n. 121 del 1981 - pur avendo "normativamente
 unificato  dal  punto  di vista funzionale" le forze di polizia (art.
 16),  ivi  compresa  la  guardia  di  finanza,   in   ragione   della
 specificita'   del   servizio,  cui  tutte  sono  destinate,  il  che
 giustifica l'attribuzione del "trattamento  economico  stabilito  con
 riferimento  a quelle funzioni e secondo le medesime modalita'" (ord.
 n. 91  del  1993)  -  ha  nello  stesso  tempo  lasciati  immutati  i
 "rispettivi  ordinamenti  e  dipendenze",  nell'evidente  presupposto
 della disomogeneita' del personale facente  parte  di  quelle  forze,
 alcune  delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia
 di finanza, mantengono lo status militare, mentre altre  per  effetto
 della smilitarizzazione hanno acquisito lo status di personale civile
 (come  la  Polizia  di Stato e, da ultimo, per effetto della legge 15
 dicembre 1990 n. 395, il corpo di  polizia  penitenziaria  a  seguito
 dello scioglimento del corpo degli agenti di custodia);
      che,  una volta fatti salvi i rispettivi ordinamenti delle varie
 forze di polizia, permangono necessariamente  differenti  sistemi  di
 avanzamento  che la legge n. 121 del 1981 non ha inteso in alcun modo
 rendere uniformi, essendosi limitata ad  "estendere"  il  trattamento
 economico   dell'una   categoria  di  personale  alle  altre,  previa
 un'operazione di equiparazione sulla base del  "criterio  funzionale"
 che  e'  il  "solo  idoneo  a rendere omogeneo, sotto il denominatore
 comune  delle  funzioni,  il  trattamento  economico  del   personale
 inquadrato  nei  rispettivi  apparati  secondo articolazioni diverse"
 (sentenza n. 277 del 1991);
      che la questione di  legittimita'  costituzionale  ora  proposta
 coinvolge  invece  il  sistema  di avanzamento di parte del personale
 della guardia  di  Finanza,  che  si  vorrebbe  assimilare  a  quello
 previsto  per  alcune categorie del personale della Polizia di Stato,
 in sede di prima applicazione della nuova disciplina e quindi, in via
 transitoria, per regolare il passaggio al nuovo ordinamento;
      che, pertanto, il petitum rivolto a questa Corte  tende  ad  una
 pronuncia  additiva  che  estenda  agli  appartenenti  al Corpo della
 guardia di finanza una delle  disposizioni  transitorie  della  legge
 concernente  la polizia di Stato, per consentire loro il passaggio da
 un  ruolo  (quello  degli  appuntati)  ad  un   altro   (quello   dei
 sottufficiali)  e  per  di  piu'  non  al  grado  iniziale  di questo
 (vicebrigadiere), bensi' a quello successivo (brigadiere),  venendosi
 cosi'  ad  incidere in una materia (quella dell'inquadramento e della
 progressione in carriera  dei  dipendenti  pubblici),  per  la  quale
 questa    Corte    ha   gia'   piu'   volte   riconosciuto   un'ampia
 discrezionalita' al legislatore (sent.nn. 219 del 1993, 964 del 1988,
 524  del  1987  99  del  1986,  81  del  1983),  nella  specie,   non
 irragionevolmente  esercitata  in  relazione  alla  specificita'  del
 mutamento ordinamentale della Polizia di Stato;
      che, inoltre, si e' in presenza di  situazioni  non  comparabili
 poiche', mentre l'ordinamento della guardia di finanza prevede che il
 personale,  non  appartenente  alle  categorie  degli  ufficiali, sia
 inquadrato in due ruoli, rispettivamente quello dei  sottufficiali  e
 quello  degli  appuntati e finanzieri, per la Polizia di Stato l'art.
 36 della legge  n.  121  del  1981  (e  i  conseguenti  provvedimenti
 attuativi  costituiti  dai  d.P.R.  24  aprile 1982 nn. 335 e 336) ha
 disposto, in luogo dei due ruoli  di  personale  sottoordinato  (gia'
 sottufficiali  ed  appuntati  e  guardie),  l'istituzione  di quattro
 distinti ruoli, rispettivamente degli agenti, degli  assistenti  (poi
 riuniti  in  un unico ruolo dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982 n.
 569), dei sovrintendenti e degli  ispettori,  ai  quali  ultimi  sono
 stati  per  di  piu' attribuiti compiti e funzioni del tutto nuovi in
 quanto "diretti collaboratori dei commissari e dei  dirigenti"  (art.
 26 d.P.R. n. 335 del 1982 cit.);
      che,  quanto ai sistemi di avanzamento, il d.P.R. 26 agosto 1959
 n.  1088  aveva  previsto  per  la  progressione  in   carriera   dei
 sottufficiali  e  militari  di  truppa  della  guardia  di finanza la
 formazione di quadri di avanzamento ad anzianita' e a scelta, secondo
 la comune disciplina vigente per il personale militare,e le leggi che
 si sono succedute (legge 11 dicembre 1975 n. 627: art. 1 e 15;  legge
 10  maggio  1983  n.  212:  art.  1,4,24  e  titolo III), pur recando
 significative modifiche, hanno mantenuto il  sistema  dei  quadri  di
 avanzamento  per  la  progressione  in  carriera  dei  sottufficiali,
 confermandone il reclutamento, al grado iniziale  di  vicebrigadiere,
 tramite  pubblico  concorso, cui ammettere, per una certa percentuale
 dei posti disponibili, gli appuntati e  gli  appuntati  scelti,  fino
 alla legge 1 febbraio 1989 n. 53 che, nel prevedere "per il personale
 appartenente  al  ruolo  finanzieri  e  appuntati"  l'avanzamento  ad
 anzianita'  e  a  ruolo  aperto  (art.  13),  ha  ribadito   per   la
 progressione  degli appuntati scelti il sistema del concorso pubblico
 per  titoli  ed  esami  riservando  ad  essi  tre  decimi  dei  posti
 disponibili  in  organico, e disponendo che la promozione abbia luogo
 dopo la frequenza di un corso speciale di sei mesi;
      che, per il soppresso Corpo della guardia di pubblica sicurezza,
 la legge 3 aprile 1958  n.  460  (con  le  modifiche  successivamente
 introdotte)   aveva   previsto   il   conferimento   del   grado   di
 vicebrigadiere (artt. 76 e seg.) mediante concorso per esami o  esame
 di  idoneita'  o scrutinio ad anzianita' congiunta al merito, secondo
 le percentuali dei posti disponibili ivi specificate, per le  diverse
 categorie di appuntati e guardie, ed ora, per la Polizia di Stato, la
 legge  n.  121  del  1981  ha dettato norme che si conformano, per la
 progressione in carriera dei dipendenti, a quelle in  vigore  per  il
 personale civile dello Stato;
      che,  quindi,  non  sussiste il presupposto della omogeneita' di
 situazioni e di sistemi su cui si basa la ordinanza di rimessione;
      che la questione e' pertanto  manifestamente  infondata  sia  in
 relazione   all'art.   3   della  Costituzione,  essendo  il  diverso
 trattamento giuridico giustificato da  situazioni  difformi,  sia  in
 riferimento   all'art.   97  della  Costituzione,  perche'  non  puo'
 invocarsi la violazione del principio di imparzialita' in presenza di
 discipline, che pur diverse, non sono ne' incongrue,  ne'  arbitrarie
 (sent. n. 331 del 1988).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 16 e 36, punto  X,  n.  3  della  legge  1
 aprile  1981  n.  121  (Nuovo  ordinamento dell'Amministrazione della
 pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento  agli  artt.  3  e  97
 della   Costituzione,dal   Tribunale   amministrativo  regionale  per
 l'Abruzzo, l'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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