N. 327 ORDINANZA 7 - 21 luglio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Alloggi di edilizia popolare - Assegnazione - Decadenza per carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 210/1993) - Potesta' legislativa in materia di competenza delle regioni - Manifesta inammissibilita' e manifesta infondatezza. (Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, artt. 19, primo comma, prima parte, 19, primo comma, lett. b), e 19, settimo comma). (Cost., artt. 108, 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95).(GU n.33 del 11-8-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1, prima parte, lett. b), e 7 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Pre- tore di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina nel procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri ed il Comune di Squinzano ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il sindaco di un comune aveva pronunziato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, per carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile da parte degli assegnatari, il Pretore di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentino, con ordinanza del 16 dicembre 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in tema di "decadenza" dall'assegnazione: a) al comma 7 affida al Pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio le relative controversie, cosi' legiferando in materia processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione al legislatore statale; b) al comma 1, prima parte, attribuisce al sindaco la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza, in violazione dell'art. 117 della Costituzione e della norma interposta, rappresentata dall'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, devolvendo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha inteso affidare i relativi provvedimenti (tra i quali quelli di decadenza, annullamento e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) al consiglio comunale e non all'organo monocratico del comune; c) al comma 1, lett. b) configura un'ipotesi di "decadenza" - nel caso in cui, come nella specie, l'assegnatario "non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato" - non prevista nella normativa statale richiamata, cosi' violando l'art. 117 della Costituzione; che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale; Considerato che la questione sub a) e' manifestamente inammissibile, avendo gia' la Corte dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7 dell'art. 19 denunciato (sentenza n. 210 del 1993); che, quanto alla questione sub b), va rilevato che l'edilizia residenziale pubblica e' materia di competenza regionale (sentt. nn. 594 del 1990 e 727 del 1988), per la quale l'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato soltanto funzioni programmatorie nonche', per quel che ora interessa, la "determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni", ed il successivo art. 95 ha attribuito ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di tali alloggi, in quanto di interesse esclusivamente locale; che, pertanto, al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, e' di spettanza delle Regioni la potesta' legislativa nella materia e quindi la disciplina attinente alle funzioni amministrative, non potendosi ammettere che con la devoluzione di determinati compiti agli enti locali il d.P.R. n. 616 del 1977 cit. abbia riservato allo Stato la relativa competenza legislativa (sentenza n. 1115 del 1988); che, nella specie, la norma regionale impugnata, nel precisare quale tra gli organi comunali debba esercitare le specifiche funzioni amministrative, non invade alcuna competenza dello Stato ne' contrasta con l'art. 117 della Costituzione, ma anzi, indicando l'organo monocratico (il sindaco), si uniforma alla legislazione statale precedente (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 cit.) che aveva affidato tali attribuzioni al presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari e quindi sempre ad un organo monocratico; che, per quanto concerne la questione sub c), una volta riconosciuta la potesta' legislativa della regione nella materia, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione la norma regionale impugnata che, disciplinando tra le ipotesi di decadenza il difetto di stabile abitazione nell'alloggio, da parte dell'assegnatario, si e' uniformata alla disciplina statale - integrata dalla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, adottata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978 - la quale, nel fissare appunto "criteri generali", ha previsto, tra l'altro, identica fattispecie come causa di decadenza dall'assegnazione (sent. n. 727 del 1988 cit.); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0840