N. 327 ORDINANZA 7 - 21 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Alloggi di edilizia popolare -  Assegnazione  -  Decadenza
 per  carenza  del  requisito  di  stabile occupazione dell'immobile -
 Norma gia' dichiarata  costituzionalmente  illegittima  (sentenza  n.
 210/1993)  -  Potesta'  legislativa  in  materia  di competenza delle
 regioni - Manifesta inammissibilita' e manifesta infondatezza.
 
 (Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, artt. 19, primo comma,
 prima parte, 19, primo comma, lett.  b), e 19, settimo comma).
 
 (Cost., artt. 108, 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,
 dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1,
 prima parte, lett. b), e  7  della  legge  della  Regione  Puglia  20
 dicembre  1984,  n.  54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione
 dei canoni  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Pre-
 tore   di   Lecce   -  Sezione  distaccata  di  Campi  Salentina  nel
 procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri ed  il  Comune
 di  Squinzano ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1993
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  5,  prima
 serie speciale dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 maggio 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione  avverso  il
 provvedimento  con  cui  il sindaco di un comune aveva pronunziato la
 decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare,  per
 carenza  del  requisito di stabile occupazione dell'immobile da parte
 degli assegnatari, il Pretore di Lecce, Sezione distaccata  di  Campi
 Salentino, con ordinanza del 16 dicembre 1992, ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione
 Puglia  20  dicembre  1984,  n.  54  (Norme  per  l'assegnazione e la
 determinazione dei canoni di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica),  che,  disponendo  in  tema  di  "decadenza"
 dall'assegnazione:
       a) al comma 7 affida al Pretore del luogo nel cui mandamento e'
 situato l'alloggio le relative  controversie,  cosi'  legiferando  in
 materia  processuale,  riservata  dall'art. 108 della Costituzione al
 legislatore statale;
       b)  al  comma  1,  prima  parte,  attribuisce  al  sindaco   la
 competenza  ad  emettere il provvedimento di decadenza, in violazione
 dell'art.  117  della  Costituzione   e   della   norma   interposta,
 rappresentata  dall'art.  95  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che,
 devolvendo  ai  Comuni   le   funzioni   amministrative   concernenti
 l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica, ha
 inteso affidare i relativi  provvedimenti  (tra  i  quali  quelli  di
 decadenza,  annullamento  e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del
 d.P.R. 30 dicembre  1972,  n.  1035)  al  consiglio  comunale  e  non
 all'organo monocratico del comune;
       c)  al  comma 1, lett. b) configura un'ipotesi di "decadenza" -
 nel caso  in  cui,  come  nella  specie,  l'assegnatario  "non  abiti
 stabilmente  nell'alloggio  assegnato" - non prevista nella normativa
 statale richiamata, cosi' violando l'art. 117 della Costituzione;
      che  non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento
 il Presidente della Giunta regionale;
    Considerato  che   la   questione   sub   a)   e'   manifestamente
 inammissibile,  avendo  gia'  la  Corte  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale del comma 7 dell'art. 19 denunciato (sentenza  n.  210
 del 1993);
      che,  quanto  alla  questione sub b), va rilevato che l'edilizia
 residenziale pubblica e' materia di competenza regionale (sentt.  nn.
 594 del 1990 e 727 del 1988), per la quale l'art. 88 n. 13 del d.P.R.
 n.   616   del   1977  ha  riservato  allo  Stato  soltanto  funzioni
 programmatorie   nonche',   per   quel   che   ora   interessa,    la
 "determinazione  dei  criteri per le assegnazioni di alloggi e per la
 fissazione dei canoni", ed il successivo art.  95  ha  attribuito  ai
 comuni,  ai  sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le
 funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di tali  alloggi,
 in quanto di interesse esclusivamente locale;
      che,  pertanto,  al  di  fuori  della  formulazione  dei criteri
 generali da osservare  nelle  assegnazioni,  e'  di  spettanza  delle
 Regioni  la potesta' legislativa nella materia e quindi la disciplina
 attinente alle funzioni amministrative, non potendosi  ammettere  che
 con  la devoluzione di determinati compiti agli enti locali il d.P.R.
 n.  616  del  1977  cit.  abbia  riservato  allo  Stato  la  relativa
 competenza legislativa (sentenza n. 1115 del 1988);
      che,  nella  specie, la norma regionale impugnata, nel precisare
 quale tra gli organi comunali debba esercitare le specifiche funzioni
 amministrative,  non  invade  alcuna  competenza  dello   Stato   ne'
 contrasta  con  l'art.  117  della  Costituzione,  ma anzi, indicando
 l'organo monocratico (il  sindaco),  si  uniforma  alla  legislazione
 statale  precedente  (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 cit.) che aveva
 affidato tali attribuzioni al presidente dell'Istituto  autonomo  per
 le case popolari e quindi sempre ad un organo monocratico;
      che,  per  quanto  concerne  la  questione  sub  c),  una  volta
 riconosciuta la potesta' legislativa della regione nella materia, non
 puo' ritenersi in contrasto con  l'art.  117  della  Costituzione  la
 norma  regionale  impugnata  che,  disciplinando  tra  le  ipotesi di
 decadenza il difetto di stabile abitazione  nell'alloggio,  da  parte
 dell'assegnatario,   si  e'  uniformata  alla  disciplina  statale  -
 integrata dalla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, adottata
 ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978 - la
 quale, nel fissare  appunto  "criteri  generali",  ha  previsto,  tra
 l'altro,    identica    fattispecie    come    causa   di   decadenza
 dall'assegnazione (sent. n. 727 del 1988 cit.);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della
 Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la
 determinazione dei canoni di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della
 Costituzione, dal Pretore  di  Lecce,  sezione  distaccata  di  Campi
 Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge
 regionale,  sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione
 ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio  1977  n.  616,  dal
 Pretore di Lecce con la stessa ordinanza;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  19,  comma  1, lett. b, della citata legge
 regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,
 dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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