N. 332 ORDINANZA 7 - 21 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Mancata  previsione  della  incompatibilita'   a
 partecipare  al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia
 respinto  la  richiesta  di  applicazione  di   pena   concordata   -
 Intervenuta   dichiarazione   della   illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma  del  c.p.p.  (sentenza  n.  186/1992)  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.p.p. art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 l'8 febbraio 1993 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale  a
 carico  di Gholami Mohammad ed altri, iscritta al n. 169 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio  del  7  luglio  1993  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
 Ferrara dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc.  pen.,  nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio
 dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di
 applicazione  di  pena  concordata  per  la  ritenuta incongruita' di
 questa, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: ad  avviso
 del  rimettente,  infatti,  al  riconoscimento  dell'incompatibilita'
 concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base della  sentenza  n.
 186  del  1992;  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri non e'
 intervenuto nel giudizio;
    Considerato  che  con la sentenza n. 186/1992 - il cui dispositivo
 e' stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno  -  questa
 Corte  ha  dichiarato  "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede l'incompatibilita' del giudice  del  dibattimento  che  abbia
 rigettato  la  richiesta  di  applicazione  di pena concordata di cui
 all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";
      che percio' la  questione  e'  manifestamente  inammissibile  in
 quanto gia' decisa con la predetta sentenza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del codice
 di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 nella parte impugnata, con la sentenza n. 186/1992  -  sollevata  dal
 Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0845