N. 334 ORDINANZA 7 - 23 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Mancata  previsione  della  incompatibilita'   a
 partecipare  al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia
 respinto  la  richiesta  di  applicazione  di   pena   concordata   -
 Intervenuta   dichiarazione   della   illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma  del  c.p.p.  (sentenza  n.  186/1992)  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.p.p. art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24).
(GU n.33 del 11-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale, dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 29 settembre 1992 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a
 carico di Bardelli Alessio, iscritta al n. 786 del registro ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  31 marzo 1993 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe  il  Pretore  di
 Livorno  dubita  che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio
 del pretore che abbia respinto la richiesta di applicazione  di  pena
 concordata  per  la  ritenuta  non  concedibilita'  della sospensione
 condizionale della pena,  contrasti  con  gli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,   dato   che  porrebbe  l'imputato  in  una  condizione
 deteriore rispetto a chi non si trovi nella stessa  situazione  e  ne
 menomerebbe  il diritto di difesa: ad avviso del rimettente, infatti,
 al riconoscimento dell'incompatibilita' concorrono ragioni analoghe a
 quelle poste a base delle sentenze nn. 124 e 186 del  1992,  496  del
 1990 e 502 del 1991;
      che  il Presidente del Consiglio dei Ministri non e' intervenuto
 nel giudizio;
    Considerato che  con  la  sentenza  n.  186  del  1992  -  il  cui
 dispositivo  e'  stato  corretto  con l'ordinanza n. 313 dello stesso
 anno - questa Corte ha  dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma, del codice di procedura penale, nella
 parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del   giudice   del
 dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
 concordata  di  cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
 giudizio";
      che la locuzione "giudice del dibattimento"  e'  comprensiva  di
 qualunque  giudice  -  compreso  il pretore - chiamato a celebrare il
 dibattimento;
      che percio' la  questione  e'  manifestamente  inammissibile  in
 quanto gia' decisa con la predetta sentenza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del codice
 di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del  1992  -  sollevata
 dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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