MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1993 

  Tasso  di  riferimento  da  applicare,  nel  periodo  15  agosto-14
settembre  1993  alle operazioni di credito all'esportazione previste
dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.
(GU n.189 del 13-8-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 1› marzo 1988, n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi  e  all'esecuzione  di  lavori all'estero, ed in particolare,
agli articoli 13 e 14 riguardanti  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento  da  assumere  come base dell'intervento del Mediocredito
centrale sulle operazioni di credito ogevolato di cui al primo  comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  9  gennaio 1989,
registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio  1989,  registro  n.  1
Tesoro,  foglio  n.  285,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e'  stata
fissata   nella   misura   dello   0,50   per  cento  la  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi alle  operazioni  di  credito  agevolato  con  dilazione  di
pagamento  uguale  o  superiore  ai  ventiquattro  mesi  di  cui alle
disposizioni sopracitate;
  Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1993, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 162 del 13 luglio
1993, con il quale e' stato fissato nella misura del 13,20 per  cento
il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio-14 agosto 1993;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni sopra indicate per il periodo 15 agosto-14 settembre 1993,
ha  reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al
12,10 per cento;
  Ritenuta valida la  predetta  comunicazione  e  dovendosi,  quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 agosto-14 settembre 1993, e' pari al 12,10 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta  nella  misura  dello  0,50  per  cento,  il  tasso   di
riferimento  applicabile  alle operazioni suddette, per il periodo 15
agosto-14 settembre 1993, e' pari al 12,60 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI