Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 3, lettera c) Fidejussioni.(GU n.189 del 13-8-1993)
Vigente al: 13-8-1993
In risposta a quesiti pervenuti a questa amministrazione sulla questione indicata in oggetto si precisa quanto segue. Con la circolare n. 185 del 15 giugno 1987 e successive modifiche ed integrazioni sono stati definiti procedure e criteri per la concessione delle agevolazioni a sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, in attuazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 3, lettera c). Con le medesime disposizioni e' stato stabilito che gli organismi beneficiari di contributi sono tenuti a rilasciare fidejussione a garanzia della copertura del contributo per il riequilibrio finanziario, della buona esecuzione dell'opera da realizzare e del fatto che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di cinque anni dalla data di incasso da parte dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito. Si consente che la garanzia fidejussoria a copertura dell'intero importo dell'agevolazione, maggiorato degli interessi legali, possa essere presentata anche da piu' soggetti abilitati a rilasciarla. Unitamente alle circolari sono stati pubblicati fac-simili di polizze al fine di uniformare la tipologia dei contratti da produrre e prevedere nello stesso tempo quelle clausole a maggiore garanzia dell'Amministrazione. Nelle stesse disposizioni, per quanto riguarda i soggetti che possono prestare garanzia, si fa riferimento a "banca" o a "societa' assicuratrice"; cio' a solo titolo esemplificativo, senza peraltro escludere altre societa' o enti comunque abilitati a rilasciare fidejussioni, ai sensi della legislazione vigente, nazionale o regionale. Il Ministro: DIANA