MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 4 agosto 1993, n. 16 

  Legge 8 novembre  1986,  n.  752,  art.  4,  comma  3,  lettera  c)
Fidejussioni.
(GU n.189 del 13-8-1993)
 
 Vigente al: 13-8-1993  
 

  In risposta a quesiti  pervenuti  a  questa  amministrazione  sulla
questione indicata in oggetto si precisa quanto segue.
  Con  la  circolare n. 185 del 15 giugno 1987 e successive modifiche
ed integrazioni sono  stati  definiti  procedure  e  criteri  per  la
concessione   delle   agevolazioni   a   sostegno  e  sviluppo  della
cooperazione agricola di rilevanza  nazionale,  in  attuazione  della
legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 3, lettera c).
  Con  le  medesime disposizioni e' stato stabilito che gli organismi
beneficiari di contributi sono tenuti  a  rilasciare  fidejussione  a
garanzia   della   copertura   del  contributo  per  il  riequilibrio
finanziario, della buona esecuzione dell'opera da  realizzare  e  del
fatto che il capitale sociale versato o il prestito da soci non venga
rimborsato  prima  di  cinque  anni  dalla  data  di incasso da parte
dell'organismo beneficiario del capitale o del prestito.
  Si consente che la garanzia fidejussoria  a  copertura  dell'intero
importo  dell'agevolazione,  maggiorato degli interessi legali, possa
essere presentata anche da piu' soggetti abilitati a rilasciarla.
  Unitamente alle  circolari  sono  stati  pubblicati  fac-simili  di
polizze  al fine di uniformare la tipologia dei contratti da produrre
e prevedere nello stesso tempo quelle clausole  a  maggiore  garanzia
dell'Amministrazione.
  Nelle  stesse  disposizioni,  per  quanto  riguarda  i soggetti che
possono prestare garanzia, si fa riferimento a "banca" o a  "societa'
assicuratrice";  cio'  a  solo titolo esemplificativo, senza peraltro
escludere altre societa'  o  enti  comunque  abilitati  a  rilasciare
fidejussioni,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  nazionale  o
regionale.
                                                   Il Ministro: DIANA