DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993
Determinazione dell'indennita' di carica spettante ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.(GU n.190 del 14-8-1993)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Visto il decreto ministeriale datato 5 febbraio 1992, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Considerato che occorre procedere, a seguito della ricostituzione degli organi ordinari dell'ente sopra citato, per i consiglieri di amministrazione alla determinazione sia del compenso mensile per l'opera svolta nei consigli di amministrazione, sia dell'importo unitario della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; Visto l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, che prevede la corresponsione, a favore dei consiglieri di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, sia del compenso mensile per l'opera svolta nel consiglio di amministrazione, sia dell'importo unitario della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta dell'8 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. L'indennita' di carica spettante ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a decorrere dalla data del loro insediamento, e ai consiglieri di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 1992, e' determinata come segue: compenso mensile per l'attivita' svolta nel consiglio di amministrazione fissato in L. 160.000 lorde (2 livello); importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e' fissato in L. 70.000 lorde. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una medesima giornata. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993 Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 75