UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 11 agosto 1993 

  Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Chiarimenti  concernenti le modalita' di acquisizione e registrazione
dei dati.
(GU n.190 del 14-8-1993)

  In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si  forniscono
le seguenti precisazioni:
1) Conti, depositi e altri rapporti continuativi non compiutamente
   integrati.
  Conformemente  con quanto previsto dalla legge n. 197/91 e dal d.l.
30 giugno 1993, n. 212, art. 11, si ribadisce  che  gli  intermediari
tenuti  agli obblighi di identificazione e registrazione possono dare
corso, sino al termine ultimo del 30 settembre  1993,  ad  operazioni
che  incidono  su  conti, depositi e altri rapporti continuativi, non
ancora compiutamente integrati, esclusivamente nel caso di operazioni
per corrispondenza.
  In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del  decreto
ministeriale  19  dicembre  1991,  a  decorrere  dal 1› ottobre 1993,
l'intermediario non dovra' dare esecuzione ad operazioni disposte dai
titolari o delegati di conti, depositi e altri rapporti  continuativi
i cui dati non risultino essere stati integrati.
  Le  operazioni disposte da terzi estranei a detti conti, depositi e
altri rapporti continuativi, vanno registrate quali operazioni incom-
plete secondo le modalita' gia' fissate con la circolare U.I.C.   del
19 maggio 1993.
  I  conti,  depositi  e altri rapporti continuativi, in relazione ai
quali l'intermediario non e' stato messo nelle condizioni, nonostante
i tentativi esperiti e documentalmente comprovabili, di completare  i
dati   richiesti   dalle   disposizioni,   devono  essere  registrati
nell'archivio unico informatico riportando  il  valore  29  (rapporto
incompleto)  all'attributo  A52  (tipo  registrazione) previsto negli
standards tecnici del registro informatico di  cui  all'allegato  del
decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992.
  Resta  inteso  che  su  detti  conti,  depositi  e  altri  rapporti
continuativi,  non  dovra'  essere  data  esecuzione  ad   operazioni
disposte  dai  titolari  o  da loro delegati. Qualora successivamente
l'intermediario fosse messo in  grado  di  completare  i  dati  fara'
ricorso  alle  modalita' previste dal punto 2 della circolare UIC del
19 maggio 1993 in tema di variazione dei dati dei rapporti.
2) Operazioni frazionate.
  Relativamente alla gestione delle operazioni cosiddette frazionate,
all'atto  della  registrazione  nell'A.U.I.  delle   stesse,   devono
risultare  tutti i dati previsti dalla normativa. (In particolare per
quanto concerne gli ordini di accreditamento  o  di  pagamento,  onde
consentire  alla  banca  che  opera  per  conto  del  beneficiario di
provvedere alla  corretta  e  completa  registrazione  dei  dati,  si
suggerisce che detti ordini siano corredati, in partenza, di tutte le
informazioni  anche  per  operazioni  di  importo inferiore a lire 20
milioni).
3) Trasferimenti "stesso intermediario".
  Sulla base delle disposizioni in vigore, le operazioni tra rapporti
recanti l'identica intestazione intrattenuti nell'ambito della stessa
dipendenza, non sono soggette a registrazione esclusivamente nel caso
si riferiscano ad acquisti o vendite di titoli di Stato.
  In relazione alle operazioni attraverso le  quali  si  realizza  il
trasferimento  di  fondi tra soggetti diversi intestatari di rapporti
presso il medesimo intemediario, si  conferma  che  dette  operazioni
devono  essere  registrate  nell'A.U.I.  con  le  modalita'  previste
all'art.  3  del decreto ministeriale 7 luglio 1992 per gli ordini di
accreditamento  e/o  pagamento.   L'intermediario   dovra'   pertanto
procedere  a  due  distinte  registrazioni  -  aventi  per  operante,
rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine ed il soggetto
beneficiario  -  complete  di  tutte  le  informazioni  elencate  nel
richiamato art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1992.
4) Dati aggregati dall'A.U.I.: modalita' di deteminazione del "numeno
   totale operazioni" e del "numero operazioni contanti".
  Per  fare in modo che la valorizzazione dei citati attributi sia la
piu'  vicina  possibile  al  numero   di   registrazioni   componenti
l'aggregato si suggerisce, nel caso di scomposizione di registrazioni
riferite  a  soggetti  aventi  caratteristiche  diverse, di procedere
all'aggregazione nel modo seguente:
    a) Nella fase di "esplosione" delle  registrazioni  generare  due
attributi:   "numero  totale  operazioni"  e  "numero  operazioni  in
contanti". Il primo dovra' contenere il rapporto tra  l'unita'  e  il
numero di record generati, espresso in decimali (1 nel caso in cui la
registrazione  produca un solo record); il secondo lo stesso valore o
0 se l'operazione non prevede contante.
  ESEMPIO:   La   registrazione   di   una   operazione    effettuata
congiuntamente  da  cinque  soggetti aventi settorizzazione sintetica
diversa genera cinque records; conseguentemente  l'attributo  "numero
totale  operazioni"  deve  contenere  il  valore  0,20  e l'attributo
"numero operazioni  in  contanti"  il  valore  0,20  se  l'operazione
prevede contanti, altrimenti 0.
    b)  Nella  successiva  fase di aggregazione secondo gli standards
emanati la sommatoria dei due attributi generati, qualora non intera,
deve essere arrotondata all'unita' superiore.
  Con tale modalita' di aggregazione non  e'  necessario  durante  la
fase  di  esplosione,  gestire  l'uguaglianza  o meno degli attributi
riferiti ai diversi soggetti ed inoltre i valori finali, sia di  ogni
singolo  record sia di un eventuale aggregato, di norma si dovrebbero
discostare dal valore reale in modo non rilevante.
  Va  rilevato  infine  che,  con  tale  metodo  di   arrotondamento,
l'attributo "numero totale operazioni" sara' sempre valorizzato.
                                             Il direttore: CIAMPICALI