REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1993, n. 2 

  Modifica dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
(GU n.32 del 14-8-1993)

Capo I
ULTERIORI DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 24
                    suppl. del 15 febbraio 1993)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Al 3› comma dell'art. 2 della legge regionale 11  maggio  1990,
n. 30 e' aggiunto il seguente capoverso:
   "Per  gli  interventi  edilizi  previsti  in strumenti urbanistici
esecutivi  (Piani  Particolareggiati  o   Piani   di   Lottizzazione)
approvati  alla  data  del  6  giugno  1990  e  ricadenti nelle fasce
contermini alle zone boscate o coperte da  macchia  mediterranea,  la
distanza  dal  limite  del  bosco  da osservare nella edificazione e'
quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione  che
tali  interventi  non  contrastino  con  le  esigenze  di  tutela  in
relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 5 febbraio 1993
 
                              COPERTINO