MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1993 

  Aumento del titolo alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti
della vendemmia 1993.
(GU n.191 del 16-8-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1›   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto  conto  che  gli assessorati regionali all'agricoltura delle
regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,  Veneto,  Emilia-
Romagna,  Umbria,  Toscana,  Abruzzo,  Molise,  Basilicata,  Sicilia,
Puglia, Sardegna, Campania, Lazio, Valle d'Aosta, Calabria e  Marche,
nonche'  gli  assessorati  provinciali  all'agricoltura  di  Trento e
Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate,
per  la  vendemmia  1993,  condizioni  climatiche  tali  da   rendere
necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato   che  l'assessorato  regionale  all'agricoltura  della
regione Liguria ha precisato che l'aumento del  titolo  alcolometrico
dei  vini  da tavola e dei V.Q.P.R.D. ottenuti nel proprio territorio
deve essere limitato ad un grado;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1993-94 e' consentito  aumentare  il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle  regioni
e delle province indicate nelle premesse.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  ed  entro  i  limiti  massimi previsti dai regolamenti
comunitari sopracitati.
  3. Nella regione Liguria l'aumento  del  titolo  alcolometrico  dei
prodotti della vendemmia e' consentito solamente per i vini da tavola
e  per  i V.Q.P.R.D. e puo' essere effettuato entro il limite massimo
di un grado.
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
   Roma, 3 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA