Attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunita' europea, per gli anni 1993 e 1994, a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488.(GU n.193 del 18-8-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 13 della medesima; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254, 4255 e 4256 in data 19 dicembre 1988, recanti disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda, rispettivamente, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo ed il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2088 in data 23 luglio 1985 relativo ai programmi integrati mediterranei; Visto il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 353, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente il rifinanziamento della predetta legge 1 marzo 1986, n. 64, ed in particolare l'art. 1, commi 4 e 5; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che istituisce il Fondo di rotazione nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e l'art. 6 che disciplina le erogazioni del Fondo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) ed in particolare la tabella F della medesima; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995"; Viste le proprie delibere del 29 dicembre 1986 concernenti l'approvazione del programma triennale 1987-89 di interventi nel Mezzogiorno e l'approvazione del primo piano annuale di attuazione; Viste le proprie delibere del 3 agosto 1988 concernenti l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90 e l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del predetto programma triennale; Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 riguardante la rimodulazione dei contributi PIM, nonche' le successive del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 e l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione; Vista la direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 8767 del 27 ottobre 1988; Vista la propria delibera 13 ottobre 1992 che stabilisce le proce- dure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunita' europea a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488; Considerato che con la predetta delibera 13 ottobre 1992 e' stato definito il riparto, tra le regioni interessate, dell'importo di lire 1.200 miliardi destinato, con delibera CIPE 3 agosto 1988, al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 13 della legge n. 64/1986; Considerato che, a valere su tale importo di 1.200 miliardi di lire, con la medesima delibera 13 ottobre 1992, e' stata attribuita alle regioni interessate la quota di lire 300 miliardi, relativa all'esercizio 1992, come previsto dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Considerato che si rende necessario provvedere all'attribuzione alle regioni interessate della quota di lire 450 miliardi prevista per l'esercizio 1993 dalla citata legge n. 488/1992; Considerato che l'attivazione, nei termini previsti, delle risorse comunitarie assegnate alle medesime regioni rende opportuna la definizione del riparto anche della quota relativa all'anno 1994, stabilita in 450 miliardi di lire dalla stessa legge n. 488/1992; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica; Delibera: 1. Le quote di 450 miliardi di lire, trasferite, per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994, al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 1.200 miliardi di lire, di cui all'art. 13 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono attribuite alle sottoindicate regioni, secondo la seguente ripartizione: Regioni 1993 1994 Totale -- -- -- -- Toscana . . . 0,40 0,40 0,80 Marche . . . . 1,61 1,61 3,22 Lazio . . . . 16,88 16,89 33,77 Abruzzo . . . 35,97 35,96 71,93 Molise . . . . 23,56 23,57 47,13 Campania . . . 91,68 91,67 183,35 Puglia . . . . 73,76 73,77 147,53 Basilicata . . 36,21 36,20 72,41 Calabria . . . 51,49 51,49 102,98 Sicilia . . . 71,69 71,70 143,39 Sardegna . . . 46,75 46,74 93,49 _______ _______ _______ Totale . . . 450,00 450,00 900,00 2. La quota spettante a ciascuna regione per l'esercizio 1993 verra' erogata, per l'intero ammontare di cui al predetto riparto, dal Fondo di rotazione di cui al comma 1 direttamente alle regioni interessate. La quota relativa al 1994 verra' erogata, nell'esercizio di riferimento, mediante un anticipo pari al 40 per cento dell'importo attribuito a ciascuna regione. Il versamento della restante quota avverra' a seguito del dimostrato utilizzo, da parte delle regioni interessate, di almeno il 50 per cento - in termini di pagamenti - delle risorse complessivamente trasferite a ciascuna regione per gli anni 1992 e 1993. 3. Le erogazioni delle somme di cui al comma 2, relative all'anno 1994, non effettuate entro l'anno medesimo, potranno aver luogo, a cura del Fondo di rotazione, negli anni successivi sempreche' la CEE abbia mantenuto in essere la propria quota di concorso. 4. La specifica destinazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli interventi cofinanziati dalle Comunita' europee viene tempestivamente comunicata dalle regioni interessate al Fondo di rotazione e alle amministrazioni centrali competenti. 5. Il Fondo di rotazione puo' effettuare controlli in relazione alle risorse trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate. Roma, 7 giugno 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 141