N. 337 ORDINANZA 7 - 23 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Dipendenti  - Primari - Trattamento economico -
 Interpretazione dell'art. 29 secondo comma del d.P.R. n.  761/1979  -
 Assegnazione temporanea del dipendente a mansioni superiori - Difetto
 di motivazione - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98)
 
(GU n.34 del 18-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  29,  secondo
 comma,  del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n. 761 (Stato giuridico del
 personale delle unita'  sanitarie  locali),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il 19 marzo-25 giugno 1992 dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione
 distaccata di Pescara sul ricorso  proposto  da  Antonarelli  Michele
 contro  la  U.L.S.S.  n.  15 di Vasto, iscritta al n. 88 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti l'atto di costituzione della U.L.S.S. n. 15 di Vasto nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 giugno 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott.  Michele
 Antonarelli, aiuto ortopedico, contro la U.S.L. di Vasto per ottenere
 la  differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle
 mansioni superiori di primario svolte dal 30 giugno 1986 fino  al  29
 novembre  1988,  il  T.A.R.  per  l'Abruzzo  -  Sezione distaccata di
 Pescara, con ordinanza in data 19  marzo-25  giugno  1992  (pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il  15  febbraio 1993), ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36,  97  e  98  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma,
 del  d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito
 della sua integrazione con l'art. 36 della Costituzione e  2126  cod.
 civ."  secondo l'interpretazione delineata da questa Corte con l'ord.
 n. 908 del 1988 e le successive sentenze nn. 57 del 1989  e  296  del
 1990;
      che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione in esame,
 cosi'  interpretata, contrasta: a) col principio di eguaglianza (art.
 3 della Costituzione) e col diritto al lavoro garantito  dall'art.  4
 della Costituzione, perche' rende possibili arbitrari favoritismi che
 determinano   situazioni   di   privilegio   per   alcuni,   mediante
 assegnazione di fatto a mansioni superiori, e impediscono agli  altri
 di concorrere a svolgere le stesse mansioni in condizioni di parita';
 b)  con l'art. 32 della Costituzione, perche' il diritto fondamentale
 alla salute esige che alle mansioni sanitarie siano adibiti  soggetti
 dotati  di  adeguata  capacita' professionale; c) con l'art. 36 della
 Costituzione, in quanto applica il criterio di proporzionalita'  alla
 quantita'  e  qualita'  del  lavoro  prestato  indipendentemente  dal
 presupposto  della  "verificata  sussistenza  nel  dipendente   delle
 capacita'  proprie della qualifica superiore"; d) con l'art. 97 della
 Costituzione, perche' "il  buon  andamento  e  l'imparzialita'  degli
 uffici pubblici sarebbero vanificati dall'indiscriminata applicazione
 del  principio  dell'art.  2126  cod.  civ.";  e) con l'art. 98 della
 Costituzione, perche' "il dipendente non  sarebbe  piu'  al  servizio
 esclusivo  della  Nazione,  ma  si  servirebbe del posto pubblico per
 personali fini di carriera";
     che nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la U.S.L. di
 Vasto chiedendo una  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
 della norma de qua nei limiti indicati nell'ordinanza di rimessione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;
    Considerato che l'interpretazione dell'art. 29, secondo comma, del
 d.P.R. n. 761 del 1979,  elaborata  dalle  sentenze  sopra  citate  e
 accolta   da  una  serie  di  decisioni  dell'Adunanza  plenaria  del
 Consiglio di Stato (n. 2 del 1991, nn. 1,  2,  5  del  1992),  si  e'
 consolidata nella giurisprudenza amministrativa;
      che  essa si fonda su alcuni punti fermi della giurisprudenza di
 questa Corte, fissati dalla sentenza n. 236 del 1992 ed  ora  sanciti
 dall'art.  57  del  d.P.R.  3  febbraio  1993,  n.  29, in attuazione
 dell'art. 2, lett. n), della legge di delega legislativa  23  ottobre
 1992,  n.  421, e precisamente: a) nell'ambito normativo dell'art. 36
 della  Costituzione  sono  compresi  anche  i  rapporti  di  pubblico
 impiego;  b)  l'art.  97  della Costituzione non e' incompatibile col
 riconoscimento all'impiegato trasferito  temporaneamente  a  mansioni
 superiori  del diritto al trattamento economico corrispondente per il
 periodo di assegnazione  alle  medesime,  ma  giustifica,  unitamente
 all'art.  98,  primo comma, della Costituzione, talune limitazioni di
 questo diritto; c) l'art.  98  della  Costituzione  e'  incompatibile
 soltanto  con  l'integrazione  nella  disciplina del pubblico impiego
 della  regola  privatistica  (art.  2103  cod.civ.)   di   automatica
 acquisizione  della  qualifica  superiore  quando  l'assegnazione  si
 prolunghi oltre un certo periodo di tempo;  d)  l'accertamento  della
 capacita'  professionale  mediante procedure concorsuali o altri modi
 formali  previsti  dalla  legge   e'   un   presupposto   costitutivo
 dell'inquadramento  del  dipendente  nella  corrispondente  qualifica
 funzionale,  non  un  indice  della  qualita'  del  lavoro   prestato
 necessario  per l'applicabilita' dell'art. 36 della Costituzione, ne'
 a tal fine e' indispensabile un provvedimento formale di conferimento
 dell'incarico: in virtu' dell'art. 2126 cod. civ., applicabile  anche
 ai  prestatori  di  lavoro  dipendenti  da  enti  pubblici (art. 2129
 cod.civ.), per far valere il diritto di cui sub b) e' sufficiente che
 il dipendente abbia svolto di fatto mansioni superiori alla qualifica
 in conformita' di una direttiva  impartitagli,  anche  informalmente,
 dal  dirigente  preposto  all'unita'  organizzativa  nella  quale  il
 dipendente presta servizio;
      che  la  possibilita'  di  abuso  del  potere  di   assegnazione
 temporanea  del  prestatore di lavoro a mansioni superiori impegna la
 responsabilita' disciplinare e patrimoniale  del  dirigente  preposto
 alla  gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche
 la responsabilita' penale ove si concretasse in  un  abuso  d'ufficio
 per  recare  ad  altri  un vantaggio, nel qual caso si prospetterebbe
 pure il limite di applicabilita'  previsto  dall'art.  2126  cod.civ.
 qualora  emergesse  un  disegno  illecito  di  cui fosse partecipe lo
 stesso lavoratore), ma non fornisce alcun argomento per censurare  la
 norma  in esame come lesiva del principio di eguaglianza, del diritto
 al lavoro, del diritto alla salute, dei principi di buon andamento  e
 di  imparzialita'  dell'amministrazione  e  ancora  del principio che
 impone ai pubblici impiegati di operare al servizio  esclusivo  della
 Nazione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  29,  secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale  delle  unita'  sanitarie
 locali),  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale   per
 l'Abruzzo   -  Sezione  distaccata  di  Pescara  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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