N. 368 ORDINANZA 26 - 30 luglio 1993

 
 
 Rinvio della causa a nuovo ruolo
(GU n.34 del 18-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
     Considerato che all'udienza del 4 maggio 1993 sono state discusse
 le  cause  promosse con ordinanze 23 novembre 1992 e 24 dicembre 1992
 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente al n. 15 ed al n.  84
 del  registro  ordinanze  1993, e con ricorso della Regione Lombardia
 notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto
 al n. 3 del registro conflitti 1993,  giudice  relatore  prof.  Luigi
 Mengoni;  con  ordinanza  13  marzo  1992  dalla  Corte di appello di
 Torino, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992, e con ricorso
 della Regione Lombardia notificato il 16 gennaio 1993 e depositato il
 25 gennaio 1993, iscritto  al  n.  4  del  registro  conflitti  1993,
 giudice relatore prof. Cesare Mirabelli;
      che  all'udienza  del  25 maggio 1993 e' stata discussa la causa
 promossa con ricorso della Regione Calabria notificato l'11  febbraio
 1993 e depositato il 16 febbraio 1993, iscritto al n. 17 del registro
 ricorsi 1993, giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;
     rilevato  che  il  24  luglio  1993  e'  cessato  dalla  carica e
 dall'esercizio delle funzioni  il  prof.  Giuseppe  Borzellino,  Vice
 Presidente  di  questa  Corte e componente del collegio nelle udienze
 sopra indicate;
     che a tale data non erano  state  ancora  adottate  le  decisioni
 nella cause suddette;
    Ritenuto  che  le  cause  sopra  indicate devono essere rinviate a
 nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 della legge  11  marzo
 1953,  n.  87  e  18  delle Norme integrative per i giudizi davanti a
 questa Corte - le decisioni devono essere  deliberate  in  camera  di
 consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
                  Il presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0891