N. 418 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1993

                                N. 418
 Ordinanza  emessa  il  30  aprile  1993  dal  pretore di Macerata nel
 procedimento penale a carico di Began (o Begani) Ramadan
 Liberta' personale -  Cittadini  extra  comunitari  -  Infrazioni  ai
 provvedimenti  di  respingimento  alla  frontiera  e  di espulsione -
 Previsto arresto anche fuori dei casi  di  flagranza  -  Lesione  del
 principio    di    inviolabilita'    della   liberta'   personale   -
 Irragionevolezza.
 (D.L. 13 aprile 1993, n. 107, art. 7-bis, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 13).
(GU n.35 del 25-8-1993 )
                              IL PRETORE
   In merito alla richiesta di  convalida  dell'arresto  disposto  nei
 confronti  di  Began  Ramadan,  al quale nell'odierno processo veniva
 contestata la violazione di cui all'art. 7- bis e del d.l. 13 aprile
 1993, n. 107;
                             O S S E R V A
    Ai  sensi  dell'art.  7-  bis e 3› del d.l. n. 107/1993 e' sempre
 consentito l'arresto anche fuori dei casi di  flagranza  per  ipotesi
 delittuose ivi previste.
    Di conseguenza questo giudice ritiene sussistere i presupposti per
 la convalida dell'arresto.
                             R I T I E N E
    La  norma in esame appare ad avviso di questo pretore in contrasto
 con il dettato degli artt. 3 e 13 della Costituzione.
    In  particolare  sotto  il  primo  profilo   la   diversita'   del
 trattamento  dei  reati  in esame rispetto agli altri sembra prima di
 razionale giustificazione, costituendo espressione  della  concezione
 del  rito  direttissimo  propria del vecchio sistema processuale, nel
 quale il legislatore era  motivato  non  da  finalita'  garantistico-
 accusatorie,ma  dal desiderio di stimolare una repressione fulminea e
 spettacolarmente esemplare.
    La   norma  appare  inoltre  priva  di  intrinseca  ragionevolezza
 perche', pur essendo contenuta in un testo di  legge  ispirato  dalla
 esigenza  di  sfoltimento  della  popolazione  pentenziaria,  cagiona
 l'effetto opposto di un aumento degli  arrestati  ancor  prima  della
 celebrazione di un processo.
    Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 13 della Costituzione,
 va  notato  che  la  riserva  vincolata ivi contenuta non puo' essere
 superata dalla mera previsione  formalistica  della  possibilita'  di
 arresto in ogni caso, ma deve indicare i presupposti che giustificano
 tale  scelta;  nel  caso  di  specie, manca tale ragionevolezza per i
 motivi sopra indicati;
                               P. Q. M.
    Ritenuto la questione di cui sopra rilevante e non  manifestamente
 infondata;
    Interrotto il giudizio di convalida;
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  presente  giudizio  sollevando  d'ufficio  la citata
 questione di illegittimita' costituzionale;
    Ordina che la presente  ordinanza,  di  cui  viene  data  pubblica
 lettura in dibattimento, venga trasmessa insieme agli atti alla Corte
 costituzionale  e  che sia notificato al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, nonche' al Presidente delle due Camere del Parlamento;
    Dispone sulla liberta' personale dell'imputato  come  da  separata
 ordinanza.
      Macerata, addi' 30 aprile 1993
                          Il pretore: SOTTANI
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 93C0808