N. 419 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1993
N. 419 Ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Ben Ali' Mohamed Ben Belgacem Liberta' personale - Cittadini extra comunitari - Infrazioni ai provvedimenti di respingimento alla frontiera e di espulsione - Previsto arresto anche fuori dei casi di flagranza - Lesione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Irragionevolezza. (D.L. 13 aprile 1993, n. 107, art. 7-bis, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 13).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL PRETORE In merito alla richiesta di convalida dell'arresto disposto nei confronti di Ben Ali' Salem Ben Belgacem, al quale nell'odierno processo veniva contestata la violazione di cui all'art. 7- bis e del d.l. 13 aprile 1993, n. 107; O S S E R V A Ai sensi dell'art. 7- bis e 3 del d.l. n. 107/1993 e' sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza per ipotesi delittuose ivi previste. Di conseguenza questo giudice ritiene sussistere i presupposti per la convalida dell'arresto. R I T I E N E La norma in esame appare ad avviso di questo pretore in contrasto con il dettato degli artt. 3 e 13 della Costituzione. In particolare sotto il primo profilo la diversita' del trattamento dei reati in esame rispetto agli altri sembra prima di razionale giustificazione, costituendo espressione della concezione del rito direttissimo propria del vecchio sistema processuale, nel quale il legislatore era motivato non da finalita' garantistico- accusatorie,ma dal desiderio di stimolare una repressione fulminea e spettacolarmente esemplare. La norma appare inoltre priva di intrinseca ragionevolezza perche', pur essendo contenuta in un testo di legge ispirato dalla esigenza di sfoltimento della popolazione pentenziaria, cagiona l'effetto opposto di un aumento degli arrestati ancor prima della celebrazione di un processo. Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 13 della Costituzione, va notato che la riserva vincolata ivi contenuta non puo' essere superata dalla mera previsione formalistica della possibilita' di arresto in ogni caso, ma deve indicare i presupposti che giustificano tale scelta; nel caso di specie, manca tale ragionevolezza per i motivi sopra indicati;
P. Q. M. Ritenuto la questione di cui sopra rilevante e non manifestamente infondata; Interrotto il giudizio di convalida; Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio sollevando d'ufficio la citata questione di illegittimita' costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data pubblica lettura in dibattimento, venga trasmessa insieme agli atti alla Corte costituzionale e che sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' al Presidente delle due Camere del Parlamento; Dispone sulla liberta' personale dell'imputato come da separata ordinanza. Macerata, addi' 30 aprile 1993 Il pretore: SOTTANI Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0809