N. 423 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1993

                                N. 423
 Ordinanza  emessa  il  19  marzo  1993  dal  tribunale  di Torino nel
 procedimento penale a carico di De Palma Luigi ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza per  materia
 emessa  dal  pretore  -  Lamentata  dovuta trasmissione degli atti al
 tribunale,  in  sede  dibattimentale  -  Conseguente  privazione  per
 l'imputato  dell'udienza  preliminare  - Preclusione per lo stesso di
 adire al rito abbreviato - Violazione del principio di eguaglianza  -
 Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.35 del 25-8-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Sulla  eccezione  di  legittimita' costituzionale, sollevata dalla
 difesa, in ordine all'art. 23 del c.p.p., con riferimento agli  artt.
 3, 24 e 112 della Costituzione;
    Sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    Il presente procedimento deriva, in questa fase, dalla sentenza di
 incompetenza  emessa  dal pretore di Torino in data 16 novembre 1992,
 nel procedimento a  carico  degli  attuali  imputati,  a  seguito  di
 diversa   qualificazione   giuridica   del   fatto   (originariamente
 qualificato  ex  art.  646  primo  e  secondo  comma,  del   c.p.   e
 successivamente rubricato ex art. 314 del c.p.).
    Con  la  suddetta  sentenza  il  pretore  disponeva, dichiarata la
 propria incompetenza per  materia,  la  trasmissione  degli  atti  al
 tribunale di Torino ex art. 23 del c.p.p.
    In  data  17  dicembre  1992  il  presidente  della sezione cui il
 processo  era  stato  assegnato  emetteva  decreto  di  citazione   a
 giudizio, ritualmente notificato a tutte le parti.
    All'odierna  udienza  la  difesa  sollevava  l'eccezione di cui in
 premessa, rilevando, essenzialmente, che,  a  seguito  della  diretta
 trasmissione  degli atti del pretore al tribunale, gli imputati erano
 stati  privati  della  possibilita'   di   richiedere   il   giudizio
 abbreviato.
    Il  p.m.  si  opponeva,  rilevando che l'imputato avrebbe comunque
 potuto avvalersi del rito abbreviato, avanti al pretore, in relazione
 allo  stesso  fatto  che  gli  veniva   allora   contestato,   seppur
 diversamente qualificato.
    La  questione sollevata dalla difesa appare al tribunale rilevante
 e non manifestamente infondata.
    Sulla rilevanza va solo detto che, qualora  accolta  dalla  Corte,
 ben diverso potrebbe essere lo sviluppo del procedimento a carico dei
 due  imputati, anche con esiti sostanzialmente differenti, in caso di
 condanna.
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il  tribunale  di  Torino,
 sezione  prima  penale, ha gia' accolto identica eccezione rilevando,
 tra l'altro:
      " .. puo' evidenziarsi come il passaggio degli atti da una  sede
 processuale  di  competenza  inferiore  ad  una  sede  processuale di
 competenza superiore, viene a privare l'imputato  della  possibilita'
 di  richiedere  il  rito abbreviato, che poteva non avere interesse a
 richiedere di  fronte  al  reato  di  minor  peso,  ed  avere  invece
 interesse  a  richiedere  di  fronte ad un reato di maggior peso (non
 ritualmente contestatogli).
    Non  solo,  ma  in tal modo si viene a privare il processo di quel
 vaglio costituito dall'udienza preliminare, che e'  garanzia  propria
 del procedimento di primo grado che non si svolge davanti al pretore.
    Questi  due ultimi profili, ad avviso del tribunale, vengono da un
 lato  a  porsi  in  contrasto  con  l'art.  3,  primo  comma,   della
 Costituzione,  in  quanto  creano  una  situazione  di  disparita' di
 trattamento,  di   fronte   a   situazioni   oggettivamente   eguali,
 diversamente  trattate  sol  perche'  in  origine  la  competenza per
 materia non era stata correttamente individuata dal p.m.;  dall'altro
 lato,  in  contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione
 in quanto limitano le potenzialita' difensive,  eliminando  di  fatto
 l'udienza  preliminare  (altrimenti  necessaria) e la possibilita' di
 introdurre il rito alternativo del giudizio abbreviato".
    In aggiunta alle  citate  argomentazioni  -  che  questo  Collegio
 condivide  integralmente  -  puo' osservarsi, in relazione al caso di
 specie, anche con riferimento alla motivata opposizione del p.m., che
 l'eventuale e gia' prospettata
 richiesta di giudizio  abbreviato,  potrebbe  condurre,  in  caso  di
 condanna  degli  imputati, a ben diverse conseguenze sotto il profilo
 sostanziale, con riferimento  non  solo  all'entita'  della  pena  da
 infliggere,  ma  anche all'applicazione di eventuali pene accessorie,
 benefici di legge e conseguenze extra-penali della condanna stessa.
    Di qui l'ulteriore dimostrazione della non manifesta  infondatezza
 della questione sollevata.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo  comma,  del  c.p.p.,
 nella  parte  in cui prevede la trasmissione degli atti, da parte del
 giudice  incompetente  per  materia  al   giudice   competente,   per
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria, al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Torino, addi' 19 marzo 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Depositato in cancelleria il 19 marzo 1993.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

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