N. 427 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1993
N. 427 Ordinanza emessa l'8 maggio 1993 dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Napoli Lucio e la prefettura di Perugia Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada (nella specie: eccesso di velocita') - Ricorso al prefetto - Previsione, nel caso di mancato accoglimento, di un raddoppio della pena minima edittale - Violazione del diritto di difesa. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma). (Cost., art. 24).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL VICE PRETORE ONORARIO A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza 16 aprile 1993, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 478 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1993, promossa da Napoli Lucio, elettivamente domiciliato in Perugia, Ponte San Giovanni, via Bixio, 35, c/o Perugia Invest S.a.s., in proprio nonche' rappresentato dall'avv. GiampietroMilani del foro di Roma, opponente, contro la prefettura di Perugia, rappresentata in giudizio dal funzionario dott.ssa Maria Speranza Sciurpi ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, opposta, ed avente ad oggetto opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Oggetto della presente ordinanza: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale a seguito di ricorso avverso il sommario processo verbale il prefetto "se ritiene fondato l'accertamento emette, entro trenta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione ..", limitatamente all'inciso "nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione" sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione a seguito di istanza della parte ricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'8 marzo 1993 Napoli Lucio proponeva opposizione avanti a questo pretore avverso l'ordinanza ingiunzione 24 febbraio 1993, n. 565/93, con la quale il prefetto di Perugia gli aveva comminato il pagamento della somma di L. 1.000.000, oltre spese di procedimento, a titolo di sanzione pecuniaria per infrazione all'art. 142/9 del codice della strada, commessa il 6 febbraio 1993, per aver alla guida dell'auto targata Roma 255475 superato di km/h 57 il limite massimo di velocita' di km/h 90. Lamentava l'opponente l'illegittimita' del provvedimento impugnato per difetto del presupposto costituito dall'esistenza di limitazione di velocita' a 90 km/h. Sosteneva infatti il Napoli la presenza, sul tratto di strada percorso, di limitazione legislativa a 110 km/h, in quanto avente le caratteristiche di strada extraurbana a carattere principale perche' classificata "strada principale di orientamento nord-sud" a livello internazionale dal d.m. 14 febbraio 1984 del Ministero dei lavori pubblici e stante il difetto di diversa segnaletica e la validita' in via transitoria di quella preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione e la declaratoria di inefficacia delle sanzioni accessorie connesse. Con memoria depositata il 29 marzo 1993 si costituiva in giudizio la prefettura di Perugia, sostenendo l'impossibilita' di classificare la strada percorsa dal trasgressore tra le strade extraurbane principali, per le quali e' fissato il limite di velocita' di 110 km/h, per la mancanza di tutte le caratteristiche tecniche richieste a tal fine dall'art. 2 del nuovo codice. La limitazione a 90 km/h, derivante dalla qualifica di strada statale, comportava la sussistenza dell'infrazione nella misura contestata e la conseguente legittimita' del provvedimento impugnato, del quale si chiedeva la conferma. Con successiva memoria istruttoria, depositata all'udienza del 16 aprile 1993, il ricorrente ribadiva le proprie domande e proponeva istanza affinche' il giudice adito sollevasse questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "laddove limita la capacita' a difendersi ponendo ogni opposizione al soggiacimento, in caso di soccombenza, al raddoppio della pena edittale", in riferimento all'art. 24 della Costituzione. A scioglimento della riserva di provvedere su tale richiesta il vice pretore ha emesso la presente ordinanza. MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO A prescindere dal fondamento della tesi principale avanzata dal ricorrente in ordine alla previsione di un limite di velocita' superiore a quello applicato dall'amministrazione, con conseguente illegittimita' della misura della sanzione pecuniaria irrogata e soprattutto di quella accessoria della sospensione della patente di guida, va rilevato che comunque questo pretore, in virtu' dei poteri concessi dall'art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' chiamato a valutare anche la misura della sanzione pecuniaria inflitta con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo si deve osservare che l'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituente il nuovo codice della strada, prevede che il prefetto, allorche' ritenga infondato e quindi rigetti il ricorso proposto dal cittadino avverso il sommario processo verbale secondo le modalita' dell'articolo precedente, deve comminare una sanzione in misura "non inferiore al doppio del minimo edittale". Se si considera che, ai sensi dell'art. 202, primo comma, del d.lgs. citato, per la medesima violazione il trasgressore e' tenuto a pagare soltanto il minimo della pena edittale prima di proporre ricorso al prefetto, la disposizione dell'art. 204 viene in sostanza a raddoppiare l'entita' della sanzione pecuniaria per il solo fatto dell'avere il trasgressore esposto le proprie ragioni all'autorita' amministrativa, per il "disturbo" della quale il ricorrente viene ulteriormente sanzionato. La norma costituisce pertanto un autentico deterrente alla proposizione di ricorsi, ponendo il cittadino nell'alternativa di rinunciare ad ogni pretesa difensiva a pagare il minimo della pena o far valere i propri diritti con il rischio di subire quanto meno il raddoppio della pena. La previsione legislativa in questione, se puo' ottenere indubbi vantaggi sul piano pratico nel senso di snellire l'attivita' della pubblica amministrazione, dal punto di vista giuridico appare di dubbia legittimita' sotto il profilo costituzionale, con riferimento in particolare all'art. 24 della Costituzione ed ai principi in esso contenuti, nel momento in cui crea di fatto un ostacolo alle possibilita' difensive del cittadino, il cui diritto di resistere alle pretese sanzionatorie dell'amministrazione e' frustrato dal timore di dover eventualmente pagare il doppio di quanto inizialmente richiesto. Ne' e' conferente affermare che in definitiva si tratta di un ostacolo che incide solo in sede di ricorso amministrativo. Il sistema adottato in tema di opposizione alle contestazioni di infrazioni del nuovo codice della strada, sostanzialmente analogo a quello gia' previsto dal precedente testo normativo cosi' come modificato dagli articoli 23 e 24 della legge 23 marzo 1989, n. 122, prevede infatti che in caso di mancato ricorso al prefetto il sommario processo verbale acquisti automaticamente e direttamente efficacia di titolo esecutivo (art. 203, terzo comma), restando preclusa ogni possibilita' di impugnare nel merito le risultanze dell'accertamento anche in sede giurisdizionale, ove e' ammesso discutere soltanto della legittimita' dell'ordinanza emanata dal prefetto a seguito del ricorso. Risulta pertanto evidente che la limitazione, pur se riferita all'impugnazione amministrativa, incide indirettamente e di riflesso sulla stessa possibilita' di difesa avanti agli organi giurisdizionali, limitando la facolta' di provocare la formazione del provvedimento che possa costituire oggetto di sindacato del giudice. I dubbi e rilievi di non manifesta infondatezza della questione prospettata vengono peraltro suffragati dall'orientamento seguito in materia dalla Corte costituzionale, se solo di ponga mente alla pronuncia che ha dichiarato l'illegittimita' della previsione dell'art. 98 del c.p.c. relativa ai depositi cauzionali per soccombenza (sentenza 29 novembre 1960, n. 67), in quanto limitativi del diritto di difesa della parte. La questione medesima appare, d'altra parte, rilevante per la decisione del giudizio a quo. Risulta dalla documentazione in atti che all'attuale ricorrente fu elevato accertamento per infrazione consistente nel superamento di oltre 40 km/h del limite massimo di velocita', con conseguente possibilita' di oblazione mediante pagamento di somma pari al minimo edittale della sanzione e indicata nel processo verbale in L. 500.000. A seguito del ricorso interposto dal trasgressore, il prefetto ha applicato la sanzione in L. 1.000.000, appunto "calcolata in misura non inferiore al doppio del minimo edittale ai sensi dell'art. 204 del c.d.s.", ne' avrebbe potuto agire diversamente, almeno nel minimo. E' evidente che, ove risulti illegittima la previsione legislativa richiamata, ne conseguirebbe l'illegittimita' dell'entita' della pena, in quanto calcolata e motivata esclusivamente in base alla disposizione in discorso. Ne' si puo' opinare che la quantificazione della pena rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione, che e' quindi libera di stabilirla entro i limiti e secondo i criteri di legge, senza che possa aver rilievo sindacare la legittimita' costituzionale della norma che definisce gli ambiti di operativita' dell'agire amministrativo. Senza nulla togliere alla liberta' in materia dell'organo amministrativo, si deve osservare che semmai e' proprio la norma di cui si tratta che, imponendogli un limite superiore al minimo edittale, ne limita la discrezionalita', impedendogli come nel caso di specie di poter effettivamente tenere conto delle circostanze previste dalla legge, tra cui anche la gravita' della sanzione e quindi, nel caso di specie, l'eccedenza di velocita' rispetto ai minimi dello scaglione corrispondente al tipo di sanzione. Si induce in tal modo il prefetto a punire in maniera non differenziata chi superi di pochi km/h l'eccedenza di 40 chilometri rispetto al limite e chi la superi in misura molto maggiore, o quanto meno si riducono le possibilita' dell'organo amministrativo di graduare adeguatamente la pena in simili ipotesi. Da quanto precede si evidenzia che nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo l'illegittimita' dell'art. 204 citato, nella parte che impone il raddoppio della pena, comporterebbe sia la possibile illegittimita' della quantificazione contenuta nel provvedimento impugnato, se operato dal prefetto con l'intenzione di applicare la misura minima, sia soprattutto la possibilita' per l'organo giurisdizionale di valutare a sua volta la congruita' della sanzione inflitta senza la limitazione a livello inferiore del doppio del minimo, con facolta' quindi di ridurre eventualmente la somma ingiunta anche al di sotto dell'importo in tal modo risultante.
P. Q. M. A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza 16 aprile 1993 nella causa indicata in epigrafe; Considerata la richiesta di parte ricorrente; Visto l'art. 1 della legge costituzionale 1 febbraio 1948, n. 1; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto .. "se ritiene fondato l'accertamento emette, entro trenta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione", limitatamente all'inciso "nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione"; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consigliodei Ministri, nonche' trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Perugia, addi' 8 maggio 1993 Il vice pretore onorario: CANONICO 93C0817